COMUNICATO 20.3.98

Sullo schema di Decreto Legislativo

"Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica" approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 1998

Lo schema ricalca le bozze circolate in precedenza e quindi si applica ad esso in via generale il parere gia' espresso dall'ANPRI-EPR: e' da valutare positivamente l'impostazione complessiva dello schema di decreto, laddove introduce un modello di coordinamento e programmazione generale della ricerca basato sui rispettivi ruoli del Governo, del MURST, del CIPE e delle amministrazioni pubbliche, sul Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) e sul Programma Nazionale per la Ricerca (PNR).

Come gia' le precedenti bozze, anche lo schema di decreto suscita tuttavia riserve circa l'impostazione piuttosto verticistica, nella quale appare marginale il ruolo propositivo della comunita' scientifica nazionale.

Ingiustificata, contraddittoria e discriminante risulta poi la collocazione dell'ENEA rispetto agli altri enti di ricerca prevista dall'Art. 6 comma 1.

In particolare l'ANPRI-EPR formula i seguenti specifici rilievi:

1. La previsione che i membri del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), nominati dal Governo in numero massimo di 9 con compiti di consulenza e di studio in materia di ricerca, possano essere scelti tra "personalita' di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali" pone seri dubbi sull'effettiva qualificazione scientifica di tale organismo e prefigura situazioni "concertative" sconosciute all'ambito scientifico.

2. Per quanto riguarda i Consigli Scientifici Nazionali, nello schema approvato essi rappresentano "articolazioni" dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia (AST). I membri dell'AST sono sia rappresentanza elettiva delle Universita' e degli Enti di ricerca, sia designati in rappresentanza delle "pubbliche amministrazioni, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali". Su tale composizione, che prefigurano dei CSN ben diversi da quelli originariamente pensati come sede di rappresentanza della comunita` scientifica, si devono pertanto nutrire riserve analoghe a quelle sopra formulate riguardo al CEPR.

Continuano poi a restare indefinite le norme di funzionamento dei CSN e le loro competenze scientifiche, come pure del tutto vaghi i compiti di consulenza nei confronti del governo del sistema ricerca, anche per l'inserimento della clausola di esclusione "di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca".

3. L'Istituzione del Comitato per la valutazione della ricerca rappresenta una novita' significativa, in una direzione indicata dalla stessa ANPRI nelle sue precedenti osservazioni. Tale comitato appare tuttavia avere solo compiti di supervisione di altri organismi specificatamente addetti alla valutazione della ricerca. Infatti il Comitato "d'intesa con le amministrazioni dello Stato, collabora con strutture interne alle medesime per lo svolgimento di attivita' di valutazione di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di progetti e programmi di ricerca da esse realizzati o coordinati." Tali strutture non vengono qui definite ne' risulta chiara la sede in cui verranno definite. Occorre ovviamente evitare una polverizzazione delle strutture di valutazione. Andrebbe quanto meno prevista l'unicita` della struttura di valutazione per ciascuna amministrazione dello Stato, insieme con le sue caratteristiche fondamentali.

Si ritiene in particolare necessario che sia garantita l'indipendenza di tutti gli organismi addetti alla valutazione, che dovranno comunque essere espressione della comunita` scientifica, anche attraverso la rigida incompatibilita' della carica di membro con qualsiasi altro tipo di incarico collegato a fasi di scelta o di gestione nel governo del sistema della ricerca.

4. L'art. 6 dello schema prevede che il decreto si applichi solo parzialmente all'ENEA, "limitatamente all'attivita' di ricerca da esso svolta". Come gia` anticipato nella premessa, e come osservato in apposito comunicato in data 5.3.1998, tale formulazione non e' giustificata ed e' contraddittoria e discriminante;' le stesse norme si applicherebbero infatti per intero ad altri Enti fuori dal comparto della ricerca, ed in ogni caso ad Enti che svolgono solo in parte attivita' di ricerca (vedi ad es. i casi di ASI ed ANPA). Si richiede che venga ripreso quanto stabilito dall'art. 51, coma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.449 "Misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica", come del resto previsto da precedenti bozze dello schema di Decreto Legislativo presentata dal MURST, prevedendo l'inserimento a pieno titolo dell'ENEA tra gli Enti di ricerca.

5. Contrariamente a precedenti bozze, non si fa piu' riferimento alla necessita' di sostenere la ricerca libera. Si ritiene opportuno recuperare questo riferimento, ad esempio aggiungendo all'art. 7, comma 4, lettera a), dopo "favorendone [delle Universita' e degli Enti di ricerca] lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica", "assicurando comunque il sostegno alla ricerca libera".

6. Rappresenta un punto positivo la norma sul limite di due mandati per i Presidenti degli Enti. Il principio del limite di mandato dovrebbe essere esteso a tutte le cariche elettive o di nomina.

La Segretaria Nazionale ANPRI-EPR