Schema di decreto legislativo: "Riordino del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (C.N.R.)"





Testo originale Proposta di emendamento
Art. 2 Art. 2
(Attività e finalità del C.N.R.) (Attività e finalità del C.N.R.)
1.Il C.N.R.:

 

a) attraverso la propria rete scientifica di cui all'articolo 7 svolge e promuove attività di ricerca finalizzata ad obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti pubblici e privati, nonché assicurando la diffusione dei risultati;

1. Il C.N.R.:

 

a) svolge e promuove attività di ricerca finalizzata ad obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti pubblici e privati, nonché assicurando la diffusione dei risultati;

 

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h) mantiene e garantisce rapporti di rappresentanza e collaborazione con analoghi enti nazionali, internazionali ed esteri, anche a supporto di altre attività del MURST e nel rispetto del ruolo istituzionale del MAE.

 

i) per le attività di cui ai punti a) ... h) del presente articolo il CNR si avvale della propria rete scientifica, di cui all'articolo 7, e di eventuali collaborazioni esterne.

Art. 4 Art. 4
(Organi e direttore generale) (Organi e direttore generale)

1.Sono organi del C.N.R.:

 

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti

1.Sono organi del C.N.R.:

 

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti

d) il comitato scientifico

2.Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, presiede il consiglio direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204. Il presidente dura in carica per quattro anni e può essere confermato una sola volta.

2.Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, presiede il consiglio direttivo e il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204. Il presidente dura in carica per quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3.Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sui bilanci e sulla nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 7. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei membri di alta qualificazione tecnico-scientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, due dei quali su proposta del presidente e due designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, non componenti della medesima. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3.Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sui bilanci e sulla nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 7. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da otto membri di alta qualificazione tecnico-scientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, due dei quali su proposta del presidente, due designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, non componenti della medesima, e due ricercatori o tecnologi del CNR designati dai ricercatori e tecnologi del CNR membri del comitato scientifico, ma non componenti del comitato medesimo. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4-bis Il comitato scientifico è organo consultivo e di supporto istruttorio relativamente alla programmazione scientifica e al monitoraggio delle attività, nonchè di raccordo con organismi che svolgono analoghe funzioni, per settori scientifici omogenei, nell'ambito della rete scientifica dell'ente. Esprime parere obbligatorio sul piano triennale di attività e sui suoi aggiornamenti, nonchè sui regolamenti di organizzazione e funzionamento e loro modifiche e integrazioni. Il comitato scientifico è costituito dal presidente del CNR, che lo presiede, e pariteticamente da membri esterni, designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia, e da ricercatori e tecnologi dell'ente eletti dai ricercatori e tecnologi medesimi secondo modalità definite dai regolamenti. I membri del comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati o rieletti una sola volta.

6.Al presidente dell'ente, ai membri del consiglio direttivo, al presidente e ai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono attribuite le indennità di carica determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6.Al presidente dell'ente, ai membri del consiglio direttivo e del comitato scientifico, al presidente e ai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono attribuite le indennità di carica determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9.Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R. e non può ricoprire incarichi elettivi o nei partiti politici.

9.Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R. e non può ricoprire incarichi elettivi o nei partiti politici. I membri del consiglio direttivo e del comitato scientifico, durante il loro mandato, non possono ricoprire incarichi di direzione di strutture del CNR o comunque di responsabilità in iniziative scientifiche dell'ente.
Art. 6 comma 1 lettera a) Art. 6 comma 1 lettera a)

2. istituzione di un comitato scientifico dell'ente, costituito pariteticamente da membri interni ed esterni all'ente e con presidente esterno, con compiti di supporto istruttorio alla programmazione scientifica e al monitoraggio delle attività, nonché di raccordo con organismi che svolgano analoghe funzioni nell'ambito della rete scientifica dell'ente;

2. definizione del numero di componenti del comitato scientifico e delle modalità di elezione dei membri ricercatori e tecnologi CNR e di designazione dei membri esterni da parte dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, con una equilibrata rappresentanza dei diversi settori scientifici;

4. attribuzione della direzione degli istituti di cui all'articolo 7 mediante procedure di selezione pubblica, con nomina di commissioni giudicatrici;

4) attribuzione della direzione degli istituti di cui all'articolo 7 lettera a), per mandati quadriennali a tempo pieno, eventualmente rinnovabili dopo valutazione, mediante procedure di selezione pubblica, soggette a specifica regolamentazione. I direttori, se ricercatori o professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni; se dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo;

Art. 8 Art. 8

3.In sede di prima applicazione della presente legge e in deroga all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, gli schemi dei regolamenti di cui all'articolo 6, anche concernenti il riordino della rete scientifica, come modificati e integrati ai sensi degli articoli 6 e 7, sono predisposti dal consiglio direttivo e resi noti al personale entro 120 giorni dalla data di insediamento. I predetti schemi, con eventuali modifiche e integrazioni, sono sottoposti al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro 180 giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica approva i regolamenti di concerto, quanto alle parti relative all'amministrazione, finanza e contabilità, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché, quanto alla parte relativa al trattamento del personale, con il Ministro della funzione pubblica. Decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti in assenza di osservazioni dei predetti Ministri, i regolamenti si intendono approvati.

3.In sede di prima applicazione della presente legge e in deroga all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, gli schemi dei regolamenti di cui all'articolo 6, anche concernenti il riordino della rete scientifica, come modificati e integrati ai sensi degli articoli 6 e 7, sono predisposti dal consiglio direttivo e resi noti al personale, nonchè sottoposti al parere del comitato scientifico che si esprime entro 30 giorni, entro 120 giorni dalla data di insediamento. I predetti schemi, con eventuali modifiche e integrazioni, sono sottoposti al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro 180 giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica approva i regolamenti di concerto, quanto alle parti relative all'amministrazione, finanza e contabilità, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché, quanto alla parte relativa al trattamento del personale, con il Ministro della funzione pubblica. Decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti in assenza di osservazioni dei predetti Ministri, i regolamenti si intendono approvati.

Art. 12 comma 2 Art. 12 comma 2

a) qualora alla data di entrata in vigore del medesimo non sia stata insediata l'Assemblea della Scienza e della Tecnologia, il consiglio direttivo è validamente costituito con quattro componenti e il presidente;

a) qualora alla data di entrata in vigore del medesimo non sia stata insediata l'Assemblea della Scienza e della Tecnologia, la designazione dei due membri del consiglio direttivo di pertinenza dell'Assemblea stessa è sostituita dalla designazione da parte del comitato scientifico provvisorio di cui alla successiva lettera a-bis) di due membri non appartenenti al comitato medesimo, che restano in carica fino all'avvenuta designazione da parte dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia;

a-bis) fino all'insediamento del comitato scientifico di cui all'art. 4 comma 4-bis a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di funzionamento e organizzazione di cui all'art. 6 comma 1, il comitato scientifico è costituito da venti membri, di cui dieci ricercatori e tecnologi del CNR, eletti al suo interno dall'Assemblea dei Comitati nazionali di consulenza del CNR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, o alla data del 31 dicembre 1998 se antecedente, allo scopo convocata dal presidente del CNR entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto stesso.