Osservazioni ANPRI-EPR sullo schema di decreto legislativo

"Riforma dell'organizzazione del Governo"

Articoli 34, 35 e 36 relativi all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

La legge 61/94 prefigurava la nascita di un centro di eccellenza di interesse nazionale in materia di protezione dell'ambiente che svolgesse:

Tutto ciò unitamente ai compiti indicati nella legge 13 ottobre 1997, n. 344, che indicava in particolare:

Da quanto sopra si rileva come i compiti della istituenda Agenzia siano già ben delineati dalla normativa vigente relativa all'ANPA e non si avverte la necessità di un decreto legislativo sul riordino dei Ministeri che semplicemente richiama quanto già previsto da tale normativa.

Si ritiene che per lo svolgimento di tali compiti la premessa indispensabile sia una larga autonomia ed un'autorevolezza tecnico-scientifica ottenibile solamente attraverso il mantenimento dell'ANPA quale Ente pubblico di ricerca, quale è attualmente in base all'accordo quadro ARAN-Confederazioni sindacali pubblicato nella GU n. 145 del 24/6/98.

La caratteristica di ente autonomo verrebbe meno poiché il decreto abroga l'art. 1-ter della legge 61/94 che assegna all'ANPA personalità giuridica, la sottopone al controllo della Corte dei Conti e permette di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Inoltre la posizione del direttore dell'ANPA in posizione analoga a quella dei capi dipartimento dei ministeri, aggiunta alla mancanza di un Consiglio di Amministrazione denuncia una attività dell'Agenzia completamente sottomessa all'indirizzo del ministero anche quando fosse aperta alle altre amministrazioni attraverso convenzioni, come previsto dal decreto.

In altri termini verrebbe inficiata la posizione di "terzietà" e di riferimento tecnico per tutta l'amministrazione pubblica prevista per l'ANPA dalla legge 61/94: questo tipo di ruolo, irrinunciabile per lo stato dei controlli ambientali, dovrebbe al limite essere salvaguardato ponendo l'ANPA non sotto il controllo di uno specifico ministero, ma sotto quello della Presidenza del Consiglio.

L'impostazione di una Agenzia per l'ambiente autonoma, che verrebbe meno con il decreto, si ritrova del resto nella maggior parte degli altri Paesi europei, come sancito dall'attuale rete di agenzie nazionali coordinate dall'Agenzia europea dell'ambiente.

La funzionalità dei rapporti con il Ministero dell'Ambiente non verrebbe inficiata dalla collocazione dell'ANPA tra gli enti pubblici di ricerca poiché già attualmente nel regolamento dell'Agenzia è previsto l'istituto della direttiva attraverso il quale l'ANPA deve rispondere a richieste specifiche del Ministero dell'Ambiente.

Il decreto prevede anche che per quanto riguarda il contratto delle istituende agenzie questo venga assegnato "ad personam" fino al momento dell'inquadramento: questa è esattamente la situazione in cui si è trovata finora l'ANPA con gravi problemi di operatività: la mancanza di un contratto collettivo per il personale dell'Agenzia implica l'assenza di un quadro normativo di riferimento, con impossibilità tra l'altro di fare trasferimenti e assunzioni, oltre alle gravi difficoltà di ordine amministrativo-funzionale, che l'ANPA continua purtroppo a sperimentare per la mancata attuazione dell'accordo quadro sopra citato.

Da tale situazione l'ANPA sta finalmente uscendo avendo avviato il processo di inquadramento del personale nel contratto degli EPR: il decreto la ricaccerebbe indietro in una situazione di mancanza di funzionalità di durata indefinita.

Per quanto riguarda i Servizi tecnici questi sono attualmente collocati sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolgono compiti di studi, indirizzo e controllo e sono articolati in:

Di tali servizi solo quelli idrografico e geologico presentano limitate interfacce con le funzioni svolte dall'ANPA, per cui se ne dovrebbe prevedere una organizzazione indipendente e unitaria.