EMENDAMENTI PROPOSTI DALL'ANPRI-EPR
allo schema di decreto legislativo "Istituzione dell' Istituto
Nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di
competenza del MURST e sull' istituzione di consorzi, nonché in
materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca"

30 giugno 1999

TITOLO

AGGIUNGERE: " e di valorizzazione della professionalità e dell'autonomia dei ricercatori"

MOTIVAZIONE:

L'art. Art. 18 della legge 59/97 prevede al comma 1 lettera g), l'adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese. Poichè da parte del Governo la materia non è stata affrontata se non in misura marginale nei vari provvedimenti di riordino del sistema della ricerca, si propone che essa venga organicamente affrontata in questo decreto (v. proposta di AGGIUNGERE un TITOLO VI - Norme per la valorizzazione della professionalità e dell'autonomia dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca)

ART. 1

comma 1

SOSTITUIRE da "nonché i seguenti" fino a fine comma

CON

"nonché Istituti del CNR o loro sezioni interessati, previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo del CNR adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di Consulenza scientifica dell'Ente e il personale di ricerca degli Istituti medesimi. Il personale degli Istituti o sezioni trasferiti all'INGV ha comunque la facoltà di optare per la collocazione presso altri Istituti del CNR."

MOTIVAZIONE

La previsione esplicita dello schema di trasferimento di tre Istituti del CNR e del relativo patrimonio e personale è in conflitto con l'autonomia del CNR riconosciuta dal decreto 19/99. Si propone una modifica che salvaguarda l'autonomia del CNR e rispetta le prerogative professionali del personale coinvolto.

ART. 3

comma 4

SOSTITUIRE "due designati dal Consiglio Scientifico Nazionale"

CON "tre designati dal Consiglio Scientifico Nazionale"

ELIMINARE "rispettivamente"

MOTIVAZIONE

Si propone di mantenere anche nella composizione l'analogia con il Consiglio Direttivo del CNR previsto dal D.Lgs. 19/99, che prevede che metà dei membri sia di designazione da parte della comunità scientifica.

ART. 5

comma 3

SOSTITUIRE "numero 5"

CON "numeri 1 e 5"

MOTIVAZIONE

Si ritiene che anche per i regolamenti dell'INGV debba essere prevista la preventiva informazione del personale sugli schemi di regolamento.

ART. 6

comma 1

SOSTITUIRE da "uno designato congiuntamente" fino a "Poseidon"

CON

"uno designato congiuntamente dagli organi direttivi dell'ING e degli Istituti CNR per i quali sia stato autorizzato il trasferimento in tutto o in parte all'INGV operanti nel campo della sismologia, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi dell'OV, di Poseidon e degli Istituti CNR per i quali sia stato autorizzato il trasferimento in tutto o in parte all'INGV operanti nel campo della vulcanologia"

comma 2

SOSTITUIRE da "direttori" fino a fine comma

CON

"direttori dell'ING, dell'OV, del Poseidon e degli Istituti CNR per i quali sia stato autorizzato il trasferimento in tutto o in parte all'INGV."

comma 4

SOSTITUIRE lettera e)

CON

"e) il personale che non abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto e i beni mobili e immobili degli Istituti CNR per i quali sia stato autorizzato il trasferimento in tutto o in parte all'INGV, nei limiti previsti dalla delibera di autorizzazione, il personale e i beni mobili e immobili del Poseidon, nonché le attrezzature in uso al gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al gruppo nazionale per la vulcanologia sono trasferiti, senza oneri per l'ente, all'INGV;"

MOTIVAZIONE

Conseguenza della modifica proposta per il comma 1 dell'art. 1.

ART. 7

comma 6

SOSTITUIRE DA "e uno dal CSN" fino a "decade"

CON

"e due dal CSN dell'area scientifica corrispondente. In sede di prima applicazione del presente decreto i designati da parte del CSN sono eletti dai ricercatori e teconologi dell'ente. I predetti membri decadono"

MOTIVAZIONE

Per analogia con il CD del CNR, si propone che metà dei membri siano designati dalla comunità scientifica.

ART. 8

comma 2

CASSARE intero comma

MOTIVAZIONE

Il comma conferisce al Ministro poteri coercitivi nei confronti degli enti di ricerca, su basi sostanzialmente discrezionali, per la costituzione di consorzi; la previsione del comma 1 di strumenti di incentivazione appare sufficiente e più rispettosa dell'autonomia degli enti.

comma 3

AGGIUNGERE

"La partecipazione del personale degli enti di ricerca all'attività di consorzi avviene comunque con il consenso degli interessati e con il mantenimento dello status riconosciuto nell'Ente di provenienza."

MOTIVAZIONE

Si vogliono evitare snaturamenti di ruolo e declassamenti di trattamento.

ART. 10

comma 1

SOSTITUIRE "numero 5"

CON "numeri 1 e 5"

MOTIVAZIONE

Si ritiene che debba essere estesa anche la preventiva informazione del personale seugli schemi di regolamento.

comma 2

SOSTITUIRE intero comma con

"2. Le disposizione di cui al comma 1 si estendono agli altri enti del comparto ricerca e all'ENEA, fermi restando i poteri di indirizzo e direttiva dei rispettivi Organi vigilanti e previa determinazione, con decreto dell'Organo vigilante, degli atti dell'ente da sottoporre ad approvazione o a comunicazione; è fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di decreti legislativi emanati in attuazione dell'art. 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

MOTIVAZIONE

Le disposizioni di cui al comma 1 sono qualificanti per un ente di ricerca e vanno quindi introdotte per tutti gli enti, anche per assicurare la necessaria omogeneità normativa alla rete degli enti che è presupposto per la mobilità dei ricercatori tra gli enti stessi.

comma 3

CASSARE

MOTIVAZIONE

Non più necessario per la riformulazione del comma 2

comma 4

SOSTITUIRE "Al personale di ricerca dell'ENEA e dell'ASI"

CON

"Ai ricercatori e tecnologi dell'ASI"

MOTIVAZIONE

Modifica conseguente alla riformulazione del comma 2; viene meglio specificato il termine "personale di ricerca" facendo esplicito riferimento ai profili previsti dalla normativa vigente.

AGGIUNGERE

TITOLO VI
Norme per la valorizzazione della professionalità e
dell'autonomia dei ricercatori e tecnologi
degli enti di ricerca

Articolo 12

(Finalità)
  1. Lo status del personale ricercatore e tecnologo degli Enti di ricerca per i quali, ai sensi dell'art. 10 del presente decreto o di altre disposizioni previste dalla normativa vigente, si applicano i criteri e principi di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 19/1999 è disciplinato secondo gli ulteriori criteri e principi di cui al presente titolo.
  2. I regolamenti degli Enti attuano, conformandosi, la presente disciplina.
  3. I contratti di lavoro del personale ricercatore e tecnologo degli Enti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della presente disciplina.

Articolo 13

(Diritti e doveri dei ricercatori)
  1. Ai ricercatori sono garantite la libertà di ricerca e l'autonomia professionale, nonché il rispetto dei valori etici individuali.
  2. Relativamente alle ricerche programmate nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, i ricercatori sono tenuti a svolgere le attività scientifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti, secondo le rispettive competenze e ferma restando la libertà di impostazione culturale e metodologica della ricerca. Vanno fatti salvi i casi di obiezione di coscienza.
  3. I ricercatori hanno facoltà di svolgere ricerca libera, nel rispetto degli impegni relativi alla ricerca programmata. Gli enti favoriscono inoltre ai ricercatori la partecipazione ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente supportarne il costo. I ricercatori sono tenuti a coordinare la propria attività con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali delle strutture di appartenenza.
  4. I ricercatori hanno diritto a pubblicare e diffondere i risultati delle loro ricerche. I regolamenti degli enti disciplinano le modalità, le situazioni, i tempi e le motivazioni con cui e per cui possono essere posti vincoli di riservatezza e /o segretezza su programmi, ricerche e risultati.
  5. I regolamenti degli enti prevedono la disciplina di eventuali controversie su diritti d'autore, di invenzione e brevetti. Tali regolamenti disciplinano anche la brevettabilità da parte di dipendenti o ex dipendenti. I diritti morali e patrimoniali relativi alle opere e alle invenzioni dei ricercatori prodotte durante l'attività di ricerca vengono riconosciuti secondo modalità e quantità definite nei regolamenti.
  6. I ricercatori , singoli o associati in gruppi di ricerca, sono titolari della ricerca di cui sono responsabili e autonomi nella gestione di spesa, nell'ambito dei regolamenti contabili. L'Ente di appartenenza garantisce le risorse necessarie allo svolgimento delle attività programmate, secondo criteri di pari opportunità e condizioni; inoltre l'Ente favorisce, per le attività di ricerca, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali. I ricercatori, nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, sono tenuti alla documentazione dei risultati ed alla rendicontazione della spesa delle attività di ricerca.
  7. I regolamenti degli enti disciplinano l'eventuale concorrenza scientifica e nell'accesso a fondi esterni di ricercatori dello stesso ente o struttura.
  8. I regolamenti degli enti disciplinano l'utilizzo di periodi di congedo retribuito o di aspettativa per studio, collaborazione scientifica o professionale con altri Enti, anche stranieri e privati.
  9. Ai ricercatori è garantito il diritto di partecipazione agli organi di governo dei rispettivi Enti e delle relative strutture scientifiche. Sono assicurate le risorse per la partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento di gruppi di ricerca e delle strutture scientifiche, alle procedure di programmazione della ricerca.
  10. I regolamenti individuano appositi organismi di rappresentanza elettiva dei ricercatori con compiti di consulenza scientifica e di proposta sulla programmazione della ricerca.
  11. I ricercatori hanno diritto ad essere valutati con procedure trasparenti e pubbliche e ad appellarsi contro valutazioni scorrette.

    Articolo 14

    (Attività compatibili e incompatibili)

    1. Per le incompatibilità e le compatibilità si applica il regime dei docenti universitari a tempo pieno.

    Articolo 15

    (Ruolo dei ricercatori)

    1. E' istituito il ruolo nazionale dei ricercatori degli enti pubblici di di ricerca.
    2. Il ruolo è articolato su tre fasce corrispondenti ai differenti livelli di maturazione delle competenze scientifiche e di ricerca previsti dal DPR 171/91. L'articolazione in fasce potrà essere modificata, con apposito decreto emanato dal MURST, per renderla congruente con eventuali modifiche di quella prevista per i docenti e ricercatori universitari.
    3. Ogni ricercatore è inquadrato in una delle aree scientifiche individuate ai sensi del successivo articolo 16.
    4. Il titolo di ricercatore, nella sua articolazione in livelli, è giuridicamente equiparato a quello corrispettivo di docente o ricercatore universitario ai fini di ogni norma che preveda l'impiego dei docenti o ricercatori universitari oppure dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca. Tale equiparazione si applica anche per gli accordi internazionali e per le norme europee.

    Articolo 16

    (Definizione e revisione periodica delle aree scientifiche)

    1. Gli Enti, con appositi regolamenti, provvedono alla definizione delle aree scientifiche di afferenza dei ricercatori e delle relative procedure di revisione periodica.
    2. Per la definizione delle aree scientifiche i regolamenti si conformano ai seguenti principi: censimento diretto delle competenze scientifiche presenti; salvaguardia in sede di prima definizione di tutte le competenze scientifiche; afferenza proposta dagli interessati; variazione dell'afferenza a domanda degli interessati.
    3. Per la revisione delle aree scientifiche i regolamenti devono prevedere: cadenza temporale non inferiore a sei anni; censimento diretto delle competenze scientifiche presenti; variazione dell'afferenza su proposta degli interessati.
    4. I regolamenti individuano inoltre gli organismi scientifici preposti agli adempimenti di cui al presente articolo. Tali organismi provvedono anche a predisporre e aggiornare liste di esperti esterni all'Ente per ciascuna area scientifica ai fini del successivo articolo 17.
    5. Sia la definizione che le eventuali modifiche delle aree scientifiche sono approvate dal MURST che, sentiti i Consigli Scientifici Nazionali ed il CUN, provvederà con proprio decreto a stabilire le correlazioni con i settori scientifici-disciplinari universitari.

    Articolo 17

    (Reclutamento e progressione in carriera)

    1. L'accesso a ciascuno dei tre livelli del ruolo nazionale dei ricercatori degli Enti Pubblici di Ricerca avviene con concorso pubblico nazionale per le aree scientifiche di cui all'Articolo 16. Gli Enti provvedono con propri regolamenti alla definizione delle modalità di formazione delle Commissioni di concorso e delle procedure di valutazione comparativa dei candidati.
    2. Tali regolamenti si conformano a principi congruenti con quelli previsti dalla legge 210/98 per il reclutamento e la progressione in carriera dei docenti e dei ricercatori universitari, assicurando che la maggioranza dei membri delle Commissioni sia costituita su base elettiva da ricercatori dell'Ente che ha bandito il concorso e che gli esperti esterni all'Ente siano designati dagli organi direttivi dell'Ente nell'ambito delle liste di cui all'Articolo 16.
    3. I regolamenti per il reclutamento e la progressione in carriera sono approvati dal MURST che provvede a verificarne la congruenza ai principi richiamati al presente articolo e ad assicurarne l'omogeneità fra i vari Enti Pubblici di Ricerca.

    Articolo 18

    (Mobilità)

    1. Oltre alle disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs n. 19 del 30 gennaio 1999, agli Enti di ricerca di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto, si applicano in materia di mobilità dei ricercatori le disposizione di cui ai seguenti commi.
    2. Le università possono, con l'osservanza delle norme sul trasferimento dei docenti e dei ricercatori universitari, chiamare ricercatori, primi ricercatori, dirigenti di ricerca degli enti a ricoprire posti delle corrispondenti fasce di ricercatore, professore associato, professore ordinario. Gli enti pubblici di ricerca possono, con l'osservanza delle norme sul trasferimento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, chiamare docenti e ricercatori universitari a ricoprire posti delle corrispondenti fasce.
    3. Analoga mobilità potrà essere utilizzata fra i diversi enti di ricerca di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto.

    Articolo 19

    (Ruolo dei tecnologi degli enti pubblici di ricerca)

    1. Con propri regolamenti gli enti di ricerca di cui al comma 1 dell'articolo 1 estendono ai tecnologi, le norme di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 18, in quanto applicabili. Per la definizione delle procedure concorsuali per l'accesso al profilo di tecnologo e la progressione in carriera gli enti pubblici di ricerca redigeranno appositi regolamenti la cui congruenza ai principi generali di cui all'art. 17 sarà verificata dal MURST.

    Articolo 20

    (Estensione ad altri Enti di ricerca)

    1. Con uno o più decreti, il MURST individua, sentiti i Consigli Scientifici Nazionali e di concerto con i Ministeri interessati, altri Enti di ricerca ai quali si estendono, in tutto o in parte, le norme di cui al presente titolo.

    Articolo 21

    (Norme finali)

    1. I regolamenti previsti dal presente titolo sono adottati dagli Enti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o dei decreti di estensione di cui all'articolo 20.