EMENDAMENTI PROPOSTI DALL'ANPRI-EPR
allo schema di decreto legislativo "Riordinamento del sistema degli
enti pubblici nazionali in attuazione dell'art. 14 della legge n. 59
del 1997"
(Articoli relativi a ISTAT, ISS e ISPESL)

30 giugno 1999

PREMESSA

E' in corso di definizione il decreto "Istituzione dell' Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del MURST e sull' istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca", nel quale è prevista l'estensione ad altri Enti di ricerca di norme in materia di organizzazione, funzionamento e personale già introdotte per il CNR dal D.Lgs. 19/99. L'ANPRI ritiene che tali norme debbano essere estese a tutti gli enti del comparto ricerca, oltre che all'ENEA e, per la parte relativa al personale, all'ASI, e che quindi in tale contesto vada ambientato il riordino dei tre Enti di ricerca (ISTAT, ISS e ISPESL) oggetto insieme agli altri enti non previdenziali del presente decreto. Qualora si insistesse invece nel mantenere i tre enti in questione nel decreto sul "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali in attuazione dell'art. 14 della legge n. 59 del 1997", l'ANPRI chiede che vengano accolti i seguenti emendamenti.

ART. 4

comma 3

SOSTITUIRE da "Ai sensi dell'art. 19" fino a fine comma

CON

"All'ISTAT si estendono le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di cui all'art. 10 comma 1 del Decreto "Istituzione dell' Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del MURST e sull' istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca", nonché le norme in materia di valorizzazione della professionalità e dell'autonomia dei ricercatori e tecnologi contenute nel medesimo decreto in attuazione dell'Art. 18 comma 1 lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59."

MOTIVAZIONE

Il richiamo all'art. 19, comma 6 del D.Lgs. 29/93 con riferimento all'organico dei dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi è del tutto improprio in quanto i ricercatori e tecnologi non sono inquadrati nelle fasce della dirigenza del ruolo unico, come prescrive il predetto articolo. Si ritiene che l'ISTAT, in quanto ente di ricerca, debba essere compreso tra gli enti ai quali si estendono le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 nei termini previsti dal citato Decreto di istituzione dell'INGV ecc., tra le quali figurano anche norme specifiche per gli enti di ricerca in materia di assunzione del personale e di mobilità temporanea del personale stesso. A tale proposito si segnala che l'ANPRI ha proposto di integrare l'estensione di tali norme con una organica disciplina di piena attuazione dell'Art. 18 comma 1 lettera g), della legge 59/97, che prevede l'adozione di "misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese."

ART. 7

comma 1

SOSTITUIRE da "l'ISPESL" fino a fine comma

CON

"l'ISPESL svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, formazione in materia di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e negli ambienti interessati da insediamenti produttivi."

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno potenziare l'attività di ricerca dell'ISPESL al fine di qualificare scientificamente l'Istituto, che come l'ISS è organo tecnico-scientifico di consulenza del Ministero della Sanita`. Si ritiene inoltre opportuno eliminare il riferimento al compito di controllo che non è attualmente previsto e può indurre ad un indebito utilizzo dei Ricercatori e Tecnologi per il controllo dei prodotti industriali di mercato. L'attivita` di documentazione e di informazione effettuata nel Dipartimento di Informazione, Formazione e Documentazione dell'ISPESL, ma anche riconosciuta allo stato attuale all'INAIL e all'Ist. di Medicina Sociale, può essere realizzata autonomamente da un'unica istituzione nazionale, riconosciuta centro di riferimento di informazione in materia di prevenzione e sicurezza.

comma 3

SOSTITUIRE da "i regolamenti di cui all'art. 10" fino a fine comma

CON

"appositi regolamenti per i quali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di cui all'art. 10 comma 1 del Decreto "Istituzione dell' Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del MURST e sull' istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca", nonché le norme in materia di valorizzazione della professionalità e dell'autonomia dei ricercatori e tecnologi contenute nel medesimo decreto in attuazione dell'Art. 18 comma 1 lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59."

MOTIVAZIONE

In quanto enti di ricerca anche ISS e ISPESL devono essere ricompresi tra gli enti ai quali si estendono le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 nei termini previsti dal citato Decreto di istituzione dell'INGV ecc. Per quanto riguarda il riferimento alle norme di valorizzazione della professionalità e dell'autonomia dei ricercatori e tecnologi, vedi MOTIVAZIONE dell'emendamento proposto per l'Art. 4 comma 3.