COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica», in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59
PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;

premesso che:

il Governo è stato delegato con l'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad adottare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi per «riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso»;
l'articolo 18, comma 1, della legge n. 59 del 1997 ha individuato i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega di cui al predetto articolo 11, comma 1, lettera d);
in attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, della stessa legge, il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso alle Camere in data 31 luglio 1997 una relazione sulle linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca;
in sede di esame parlamentare di tale relazione, la VII Commissione permanente della Camera dei Deputati ha approvato il 18 febbraio di quest'anno una risoluzione che, riconoscendo l'importanza di una visione unitaria, che consideri il settore della ricerca come sistema globale integrato, impegna il Governo su ventiquattro punti qualificanti;
lo schema di decreto legislativo in esame costituisce una prima attuazione della delega contenuta all'articolo 18, comma 1, e specificamente attua il disposto delle lettere a), d), e) e f) della legge n. 59 del 1997;
tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati in data 21 aprile 1998;
esprime

parere favorevole

formulando i seguenti indirizzi:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, occorre aggiungere le seguenti parole al termine del comma: «anche individuando le macroaree alle quali destinare i finanziamenti.»;
2) con riferimento all'articolo 1, comma 2, occorre chiarire che le previsioni di finanziamento contenute nel PNR non possono pregiudicare i finanziamenti propri dell'attività istituzionale degli organismi scientifici a cui è riconosciuta autonomia costituzionalmente garantita;
3) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «predette amministrazioni» occorre aggiungere le seguenti: «nonchè delle Università e degli enti di ricerca». Appare, inoltre, opportuno aggiungere sempre al comma 2 dell'articolo 1, dopo le espressioni «anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca», le seguenti parole «tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali»;
4) con riferimento all'articolo 1, comma 4, occorre chiarire che tra le pubbliche amministrazioni non sono comprese le Università degli Studi. Per quanto concerne gli enti di ricerca occorre specificare che le attività di monitoraggio e di valutazione devono essere effettuate nel rispetto delle garanzie di autonomia scientifica previste dalla legge. Appare opportuno precisare che gli enti finanziati di cui all'articolo 1, comma 4, sono anche gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, a prescindere dalla loro natura giuridica: appare, inoltre, opportuna la medesima specificazione anche all'articolo 6;
5) all'articolo 2, comma 2, occorre aggiungere il seguente comma 2-bis: «Vengono altresì valutate le proposte pervenute dal Consiglio scientifico nazionale (CSN), dalle Università ed enti di ricerca.»;
6) all'articolo 2, comma 3, è opportuno specificare meglio strutture e funzionamento degli organismi di supporto tecnico, sostituendo l'intero comma con il seguente:

«3. La Commissione permanente per la Ricerca si avvale di una Segreteria tecnica istituita presso il MURST, previo decreto di modifica del regolamento di organizzazione di detto Ministero, che preciserà anche le modalità per l'utilizzo di personale comandato da altre Amministrazioni od Enti nonchè i limiti numerici nel ricorso a personale con contratto a tempo determinato. La Commissione acquisisce ai fini delle attività di cui al comma 2 il parere motivato del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) di cui all'articolo 3 e dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia di cui al successivo articolo 4. Possono inviare pareri e proposte alla Commissione anche enti o organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti ad amministrazioni dello Stato»;

7) all'articolo 3, comma 1, pare opportuno specificare che, come ovvio, la nomina da parte del Presidente del Consiglio deve essere preceduta dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Occorre inoltre assicurare all'interno del Comitato, per le componenti universitaria e di ricerca, la presenza pluralistica delle diverse aree disciplinari;
8) all'articolo 3, comma 2, appare opportuno chiarire che le indennità spettanti ai membri del Comitato gravano sulla dotazione finanziaria ordinaria del MURST. Appare altresì opportuno inserire il medesimo chiarimento anche all'articolo 5, comma 4;
9) con riferimento alla composizione dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia (AST), prevista dall'articolo 4, occorre specificare e determinare il ruolo, in posizione primaria, e comunque maggioritaria, della comunità scientifica, sia nella componente universitaria che dei ricercatori degli enti di ricerca, della quale deve essere assicurata l'elezione diretta;
10) la Commissione ritiene che occorre prevedere, all'articolo 4, in luogo di un'unica Assemblea articolata in consigli, l'istituzione di Consigli Scientifici Nazionali quali organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale operante nelle università, negli enti pubblici e privati di ricerca, nelle attività produttive e di servizi. Occorre, inoltre, prevedere che i Consigli, riuniti in seduta plenaria ed integrati con rappresentanti designati dalle pubbliche amministrazioni e dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori dipendenti e autonomi costituiscano l'Assemblea della Scienza e della Tecnologia, cui è demandato l'esame di problemi a carattere generale;
11) relativamente all'articolo 4, comma 2, si richiede che i regolamenti vengano adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
12) quanto ai compiti dell'Assemblea, di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del decreto sembrano assegnare alla Commissione un ruolo poco incisivo; pare più efficace sostituire la lettera a) del comma con la seguente:

«a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR e si pronunciano sulla congruenza fra PNR e piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli Enti Pubblici di Ricerca, formulando in particolare proposte e pareri sul contributo che i Programmi dei singoli operatori apportano al Programma Nazionale di Ricerca»;

13) quanto al Comitato di valutazione della ricerca (CVR), previsto dall'articolo 5, sembrerebbe preferibile, in virtù della risoluzione parlamentare approvata il 18 febbraio scorso, la denominazione di «Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)», in modo che risulti più chiaro che tale organismo non ha compiti operativi, di valutazione diretta, bensì solo di indirizzo. Sarebbe parimenti da puntualizzare che il Comitato determina criteri tecnico valutativi cui le strutture preposte alla valutazione della ricerca, presenti nelle diverse istituzioni, devono attenersi;
14) sempre con riferimento all'articolo 5, appare opportuno specificare meglio i requisiti richiesti in capo ai membri del comitato, al fine di garantirne al massimo la qualificazione specifica per il compito da svolgere, anche tenendo conto delle diverse competenze metodologiche e disciplinari. Il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) determina i criteri generali per promuovere la valutazione nel rispetto della pluralità degli orientamenti metodologici nei diversi settori disciplinari e tematici;
15) all'articolo 5, comma 5, deve essere previsto che il Ministro dell'Università cura la pubblicazione dei rapporti e delle relazioni del Comitato;
16) si propone di sostituire l'articolo 5, comma 6, con il seguente:

«6. Le competenze del Comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. - possibile, limitatamente a specifici adempimenti strumentali relativi al suo funzionamento, il ricorso a soggetti esterni prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi»;

17) con riferimento all'articolo 6, comma 1, la Commissione osserva che nell'ambito degli enti individuati dalla norma medesima vi sono molti enti vigilati da ministeri di settore o anche dalla Presidenza del Consiglio svolgenti funzioni strumentali dello Stato nei diversi settori oltre ai compiti propriamente di ricerca scientifica. In tali casi restano ovviamente ferme le attribuzioni spettanti a dette amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti medesimi. Tale rilievo vale per tutti gli enti che presentano tali caratteristiche e non solo per l'ENEA. Quanto previsto dal Governo per tale ente deve essere esteso a tutti gli enti che presentano le stesse caratteristiche;
18) quanto alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, la Commissione condivide l'esigenza di uniformare gli atti di preposizione alla titolarità dell'organo di presidenza degli enti di ricerca, ricorrendo in via generale al D.P.C.M. Si intende che restano comunque ferme le procedure di designazione previste dagli ordinamenti dei diversi enti, con particolare riferimento ai casi in cui la designazione avviene da parte della comunità scientifica interna. La Commissione ritiene inoltre che laddove, ai sensi della vigente normativa, la preposizione alla titolarità dell'organo di presidenza dell'ente di ricerca rientri nella prevalente responsabilità governativa, la proposta del Governo vada sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
19) con riferimento all'articolo 6, comma 3, valuti il Governo, caso per caso, l'opportunità di trasferire alle amministrazioni dello Stato di riferimento la competenza ad approvare i piani o programmi degli enti di ricerca di cui al comma 1 dello stesso articolo. Come sopra detto, la definizione di enti di ricerca contenuta all'articolo 6, comma 1, è assai ampia e il combinato disposto dei commi 1 e 3 determinerebbe una generalizzazione del meccanismo di approvazione dei programmi dei singoli enti che potrebbe risultare non sempre giustificato: in casi specifici l'approvazione da parte del CIPE o di altro organo di governo potrebbe risultare utile e necessaria; si pensi al Programma statistico nazionale adottato dall'ISTAT, per il quale sussistono serie ed obiettive ragioni a mantenere la procedura vigente. In ogni caso per l'ISTAT ed il sistema statistico nazionale occorre tenere ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
20) la Commissione ritiene opportuno estendere a trenta giorni il termine perentorio previsto per l'espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in merito alla ripartizione del Fondo destinato agli enti di ricerca finanziati dal MURST;
21) pare opportuno che l'articolo 7, comma 4, sia integrato laddove novella l'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 9 maggio 1989, n. 168, inserendo l'espressione «ricerca libera nelle Università». Occorre infatti che la razionalizzazione della ricerca, con un ruolo rilevante svolto dall'Esecutivo, venga accompagnata da una espressa tutela dell'autonomia universitaria, secondo quanto espresso dall'articolo 33, commi 1 e 6, e dall'articolo 9, comma 1, della Costituzione;
22) deve infine essere chiarito che il sistema del decreto legislativo non viene a toccare i canali di finanziamento della ricerca di base svolta dalle Università. Devono essere altresì assicurati canali di finanziamento alla libera attività di ricerca svolta dai ricercatori degli enti di ricerca. Resta ferma l'autonomia degli enti nella destinazione della loro dotazione ai propri fini istituzionali;
23) appare opportuno prevedere un rapporto annuale del Ministro sulla ricerca scientifica da sottoporre all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari, in modo che ogni anno anche il Parlamento sia interessato ad affrontare i temi della ricerca scientifica e del suo sviluppo.