GIOVEDÌ 23 APRILE 1998
Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la programmazione,
il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica»,
in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59
PARERE APPROVATO
La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;
premesso che:
il Governo è stato delegato con l'articolo 11, comma 1, lettera
d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad adottare, entro il 31 luglio 1998,
uno o più decreti legislativi per «riordinare e razionalizzare
gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore
stesso»;
l'articolo 18, comma 1, della legge n. 59 del 1997 ha individuato i
principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione
della delega di cui al predetto articolo 11, comma 1, lettera d);
in attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, della stessa
legge, il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica ha trasmesso alle Camere in data 31 luglio 1997 una relazione
sulle linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca;
in sede di esame parlamentare di tale relazione, la VII Commissione
permanente della Camera dei Deputati ha approvato il 18 febbraio di quest'anno
una risoluzione che, riconoscendo l'importanza di una visione unitaria,
che consideri il settore della ricerca come sistema globale integrato,
impegna il Governo su ventiquattro punti qualificanti;
lo schema di decreto legislativo in esame costituisce una prima attuazione
della delega contenuta all'articolo 18, comma 1, e specificamente attua
il disposto delle lettere a), d), e) e f) della legge n. 59 del 1997;
tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Commissione Cultura
della Camera dei Deputati in data 21 aprile 1998;
esprime
parere favorevole
formulando i seguenti indirizzi:
1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, occorre aggiungere le seguenti
parole al termine del comma: «anche individuando le macroaree alle
quali destinare i finanziamenti.»;
2) con riferimento all'articolo 1, comma 2, occorre chiarire che le
previsioni di finanziamento contenute nel PNR non possono pregiudicare
i finanziamenti propri dell'attività istituzionale degli organismi
scientifici a cui è riconosciuta autonomia costituzionalmente garantita;
3) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «predette amministrazioni»
occorre aggiungere le seguenti: «nonchè delle Università
e degli enti di ricerca». Appare, inoltre, opportuno aggiungere sempre
al comma 2 dell'articolo 1, dopo le espressioni «anche con riferimento
alla dimensione europea e internazionale della ricerca», le seguenti
parole «tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà
di ricerca regionali»;
4) con riferimento all'articolo 1, comma 4, occorre chiarire che tra
le pubbliche amministrazioni non sono comprese le Università degli
Studi. Per quanto concerne gli enti di ricerca occorre specificare che
le attività di monitoraggio e di valutazione devono essere effettuate
nel rispetto delle garanzie di autonomia scientifica previste dalla legge.
Appare opportuno precisare che gli enti finanziati di cui all'articolo
1, comma 4, sono anche gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,
a prescindere dalla loro natura giuridica: appare, inoltre, opportuna la
medesima specificazione anche all'articolo 6;
5) all'articolo 2, comma 2, occorre aggiungere il seguente comma 2-bis:
«Vengono altresì valutate le proposte pervenute dal Consiglio
scientifico nazionale (CSN), dalle Università ed enti di ricerca.»;
6) all'articolo 2, comma 3, è opportuno specificare meglio strutture
e funzionamento degli organismi di supporto tecnico, sostituendo l'intero
comma con il seguente:
«3. La Commissione permanente per la Ricerca si avvale di una Segreteria tecnica istituita presso il MURST, previo decreto di modifica del regolamento di organizzazione di detto Ministero, che preciserà anche le modalità per l'utilizzo di personale comandato da altre Amministrazioni od Enti nonchè i limiti numerici nel ricorso a personale con contratto a tempo determinato. La Commissione acquisisce ai fini delle attività di cui al comma 2 il parere motivato del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) di cui all'articolo 3 e dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia di cui al successivo articolo 4. Possono inviare pareri e proposte alla Commissione anche enti o organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti ad amministrazioni dello Stato»;
7) all'articolo 3, comma 1, pare opportuno specificare che, come ovvio,
la nomina da parte del Presidente del Consiglio deve essere preceduta dalla
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Occorre inoltre assicurare all'interno
del Comitato, per le componenti universitaria e di ricerca, la presenza
pluralistica delle diverse aree disciplinari;
8) all'articolo 3, comma 2, appare opportuno chiarire che le indennità
spettanti ai membri del Comitato gravano sulla dotazione finanziaria ordinaria
del MURST. Appare altresì opportuno inserire il medesimo chiarimento
anche all'articolo 5, comma 4;
9) con riferimento alla composizione dell'Assemblea della Scienza e
della Tecnologia (AST), prevista dall'articolo 4, occorre specificare e
determinare il ruolo, in posizione primaria, e comunque maggioritaria,
della comunità scientifica, sia nella componente universitaria che
dei ricercatori degli enti di ricerca, della quale deve essere assicurata
l'elezione diretta;
10) la Commissione ritiene che occorre prevedere, all'articolo 4, in
luogo di un'unica Assemblea articolata in consigli, l'istituzione di Consigli
Scientifici Nazionali quali organi rappresentativi della comunità
scientifica nazionale operante nelle università, negli enti pubblici
e privati di ricerca, nelle attività produttive e di servizi. Occorre,
inoltre, prevedere che i Consigli, riuniti in seduta plenaria ed integrati
con rappresentanti designati dalle pubbliche amministrazioni e dai rappresentanti
delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori dipendenti e autonomi
costituiscano l'Assemblea della Scienza e della Tecnologia, cui è
demandato l'esame di problemi a carattere generale;
11) relativamente all'articolo 4, comma 2, si richiede che i regolamenti
vengano adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
12) quanto ai compiti dell'Assemblea, di cui all'articolo 4, comma
3, le disposizioni del decreto sembrano assegnare alla Commissione un ruolo
poco incisivo; pare più efficace sostituire la lettera a) del comma
con la seguente:
«a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR e si pronunciano sulla congruenza fra PNR e piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli Enti Pubblici di Ricerca, formulando in particolare proposte e pareri sul contributo che i Programmi dei singoli operatori apportano al Programma Nazionale di Ricerca»;
13) quanto al Comitato di valutazione della ricerca (CVR), previsto
dall'articolo 5, sembrerebbe preferibile, in virtù della risoluzione
parlamentare approvata il 18 febbraio scorso, la denominazione di «Comitato
di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)», in modo che
risulti più chiaro che tale organismo non ha compiti operativi,
di valutazione diretta, bensì solo di indirizzo. Sarebbe parimenti
da puntualizzare che il Comitato determina criteri tecnico valutativi cui
le strutture preposte alla valutazione della ricerca, presenti nelle diverse
istituzioni, devono attenersi;
14) sempre con riferimento all'articolo 5, appare opportuno specificare
meglio i requisiti richiesti in capo ai membri del comitato, al fine di
garantirne al massimo la qualificazione specifica per il compito da svolgere,
anche tenendo conto delle diverse competenze metodologiche e disciplinari.
Il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) determina
i criteri generali per promuovere la valutazione nel rispetto della pluralità
degli orientamenti metodologici nei diversi settori disciplinari e tematici;
15) all'articolo 5, comma 5, deve essere previsto che il Ministro dell'Università
cura la pubblicazione dei rapporti e delle relazioni del Comitato;
16) si propone di sostituire l'articolo 5, comma 6, con il seguente:
«6. Le competenze del Comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. - possibile, limitatamente a specifici adempimenti strumentali relativi al suo funzionamento, il ricorso a soggetti esterni prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi»;
17) con riferimento all'articolo 6, comma 1, la Commissione osserva
che nell'ambito degli enti individuati dalla norma medesima vi sono molti
enti vigilati da ministeri di settore o anche dalla Presidenza del Consiglio
svolgenti funzioni strumentali dello Stato nei diversi settori oltre ai
compiti propriamente di ricerca scientifica. In tali casi restano ovviamente
ferme le attribuzioni spettanti a dette amministrazioni dello Stato nei
confronti degli enti medesimi. Tale rilievo vale per tutti gli enti che
presentano tali caratteristiche e non solo per l'ENEA. Quanto previsto
dal Governo per tale ente deve essere esteso a tutti gli enti che presentano
le stesse caratteristiche;
18) quanto alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, la Commissione
condivide l'esigenza di uniformare gli atti di preposizione alla titolarità
dell'organo di presidenza degli enti di ricerca, ricorrendo in via generale
al D.P.C.M. Si intende che restano comunque ferme le procedure di designazione
previste dagli ordinamenti dei diversi enti, con particolare riferimento
ai casi in cui la designazione avviene da parte della comunità scientifica
interna. La Commissione ritiene inoltre che laddove, ai sensi della vigente
normativa, la preposizione alla titolarità dell'organo di presidenza
dell'ente di ricerca rientri nella prevalente responsabilità governativa,
la proposta del Governo vada sottoposta al parere delle competenti Commissioni
parlamentari;
19) con riferimento all'articolo 6, comma 3, valuti il Governo, caso
per caso, l'opportunità di trasferire alle amministrazioni dello
Stato di riferimento la competenza ad approvare i piani o programmi degli
enti di ricerca di cui al comma 1 dello stesso articolo. Come sopra detto,
la definizione di enti di ricerca contenuta all'articolo 6, comma 1, è
assai ampia e il combinato disposto dei commi 1 e 3 determinerebbe una
generalizzazione del meccanismo di approvazione dei programmi dei singoli
enti che potrebbe risultare non sempre giustificato: in casi specifici
l'approvazione da parte del CIPE o di altro organo di governo potrebbe
risultare utile e necessaria; si pensi al Programma statistico nazionale
adottato dall'ISTAT, per il quale sussistono serie ed obiettive ragioni
a mantenere la procedura vigente. In ogni caso per l'ISTAT ed il sistema
statistico nazionale occorre tenere ferme le disposizioni del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322;
20) la Commissione ritiene opportuno estendere a trenta giorni il termine
perentorio previsto per l'espressione di un parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti in merito alla ripartizione del Fondo destinato
agli enti di ricerca finanziati dal MURST;
21) pare opportuno che l'articolo 7, comma 4, sia integrato laddove
novella l'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 9 maggio 1989, n.
168, inserendo l'espressione «ricerca libera nelle Università».
Occorre infatti che la razionalizzazione della ricerca, con un ruolo rilevante
svolto dall'Esecutivo, venga accompagnata da una espressa tutela dell'autonomia
universitaria, secondo quanto espresso dall'articolo 33, commi 1 e 6, e
dall'articolo 9, comma 1, della Costituzione;
22) deve infine essere chiarito che il sistema del decreto legislativo
non viene a toccare i canali di finanziamento della ricerca di base svolta
dalle Università. Devono essere altresì assicurati canali
di finanziamento alla libera attività di ricerca svolta dai ricercatori
degli enti di ricerca. Resta ferma l'autonomia degli enti nella destinazione
della loro dotazione ai propri fini istituzionali;
23) appare opportuno prevedere un rapporto annuale del Ministro sulla
ricerca scientifica da sottoporre all'attenzione delle competenti Commissioni
parlamentari, in modo che ogni anno anche il Parlamento sia interessato
ad affrontare i temi della ricerca scientifica e del suo sviluppo.