27 maggio 1998
L'ANPRI, dopo aver elaborato e posto all'attenzione del Governo e
della Comunità Scientifica il documento generale relativo alla riforma
del sistema degli Enti Pubblici di Ricerca (27 febbraio 1998), ritiene
opportuno presentare alcuni spunti di riflessione in merito alla
definizione specifica dei principi da porre a riferimento per la
riforma del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che tengono conto
delle caratteristiche proprie dell'Ente stesso.
Quanto di seguito proposto, frutto della discussione avvenuta nelle
sedi proprie dell'ANPRI e delle osservazioni formulate da ricercatori
e tecnologi del CNR sulla bozza del 23 aprile u.s., cerca di
riassumere le primarie esigenze della comunità scientifica del CNR
allo scopo di richiamare l'attenzione del Governo e del Presidente del
CNR sulle aspettative generali della Comunità Scientifica.
Il ruolo strategico del CNR, senza nulla togliere alla rilevanza ed al peso
degli altri EPR ed alla rete universitaria, deriva dalla storia stessa
dell'Ente che, indubbiamente, lo ha posto quale riferimento per tutta la
comunità scientifica nazionale per quanto attiene le funzioni,
originariamente di consulenza, indirizzo e valutazione ed attualmente anche
di agenzia di finanziamento. A tali funzioni si è affiancata negli ultimi
decenni quella di svolgimento diretto di attività di ricerca attraverso la
rete delle Strutture di Ricerca del CNR (Istituti, Centri, Gruppi
Nazionali) che, seppur sotto dimensionata dal punto di vista numerico ed in
assenza di adeguati regolamenti interni, è riuscita ad assumere un peso
qualitativo di rilievo grazie all'impegno della comunità scientifica che
in esso opera.
Nel quadro complessivo di riordino del sistema nazionale della ricerca che
si va delineando, l'ANPRI vuole rimarcare la necessità che alcuni principi
generali enunciati come riferimento per la riforma dell'Ente, tra i quali
l'esercizio dell'autogoverno della comunità scientifica interna negli
organi di gestione, siano esplicitati nel decreto specifico sul CNR che a
breve dovrà essere emanato dal Governo. Altri principi, di carattere più
specifico, dovranno concretizzarsi attraverso modifiche dei regolamenti
che l'Ente, nelle propria autonomia e con il diretto coinvolgimento dei
R&T, appronterà.
Al CNR va riconosciuta la funzione primaria di svolgimento di attività di ricerca di frontiera, di base, finalizzata o strategica presso le proprie Strutture di Ricerca. Operando direttamente nello svolgimento delle attività di ricerca, il CNR potrà consolidare ed ampliare il bacino di competenze altamente qualificate necessario per continuare a produrre risultati significativi nei settori scientifici strategici per il paese. In relazione a ciò dovrà essere adeguatamente considerato ed istituzionalizzato il ruolo del CNR nell'alta formazione.
Il decreto sul CNR dovrà garantire esplicitamente all'Ente lo svolgimento di questa funzione.
Solo così il CNR potrà svolgere in maniera efficace anche la funzione, che si ritiene debba continuare ad essere esercitata, anche nel rispetto della Legge 168/89, di promozione, progettazione e gestione di programmi di ricerca di rilevanza per il Paese e, quindi, la facoltà di coivolgere l'intera comunità scientifica nazionale.
Il principio dell'autogoverno della comunità scientifica, presente nella relazione del Ministro dello scorso luglio, deve essere trasferito nel quadro di comando del CNR e quindi negli organi di gestione delle Strutture preposte alla produzione di ricerca. D'altra parte tale principio era già stato sancito dalla Legge 168/89, che riconosceva al CNR sia il particolare carattere delle attività di ricerca svolte, sia l'esistenza di una comunità scientifica interna alla quale è riconosciuto il diritto di darsi ordinamenti autonomi. Gli strumenti e le procedure specifiche di riordino del CNR, pur opportunamente configurati per rispettare la sua specificità di Ente multidisciplinare, dovranno essere congruenti con quelli che l'ANPRI ha delineato nel suo documento generale relativo alla riforma del sistema degli Enti Pubblici di Ricerca.
Il quadro di governo dovrà necessariamente tenere conto delle diverse funzioni alle quali il CNR è chiamato a rispondere e, per quanto concerne in particolare la funzione di promozione, progettazione e gestione di grandi progetti di ricerca già sopra richiamata, sarà necessario prevedere meccanismi propri del CNR che garantiscano un efficace raccordo con la comunità scientifica nazionale.
Un elemento essenziale della struttura di governo dell'Ente sarà il Presidente che, oltre a rappresentare il CNR nelle istanze nazionali ed internazionali, svolgerà, con il concorso degli altri Organi preposti al governo, la funzione di indirizzo delle attività istituzionali coordinandole con quanto previsto dal Piano Nazionale per la Ricerca (PNR). Il Presidente, che nel rispetto del principio di autonomia dovrà essere scelto e nominato dal Governo tra una rosa di nomi designata dalla comunità scientifica interna, non potrà restare in carica per più di due mandati.
L'organo di governo del CNR, a carattere scientifico, sarà il Consiglio
Direttivo (che per tradizione nel CNR potrebbe ancora essere denominato
Consiglio di Presidenza - CdP), che svolgerà anche le funzioni di Consiglio
di Amministrazione. Il CdP, presieduto dal Presidente del CNR, sarà
preposto alla programmazione generale attraverso i Piani Triennali di
Ricerca del CNR (PTR) e, nell'ambito dei finanziamenti resi disponibili dal
PNR, dovrà prioritariamente assicurare le risorse necessarie al
funzionamento della rete interna di ricerca.
Il CdP sarà composto da un numero ristretto di membri (da 9 a 15) in parte
espressi dalla comunità scientifica interna ed in parte nominati dal MURST.
La componente interna del CdP dovrà essere maggioritaria.
In considerazione della molteplicità dei settori scientifici di intervento
del CNR, si dovranno prevedere organi di raccordo, i Consigli dei
Dipartimenti Scientifici (CDS), tra le Strutture di Ricerca, afferenti a
settori scientifici omogenei (Dipartimenti Scientifici - DS), ed il CdP. I
membri dei CDS saranno eletti dalla comunità scientifica del CNR operante a
tempo pieno nei relativi settori scientifici omogenei.
I CDS coordineranno i programmi di ricerca delle Strutture afferenti e la
realizzazione di programmi interdisciplinari, in coerenza con la
programmazione triennale del CNR, e valuteranno, in relazione alle risorse
messe a disposizione dal CdP, le proposte di progetti di ricerca
avvalendosi nell'espletamento di tale funzione, qualora sia ritenuto
opportuno, di refeere esterni. Per il coordinamento e la valutazione di
proposte di programmi nazionali di ampio respiro, e che coinvolgeranno in
maniera rilevante altre Istituzioni di Ricerca, i CDS potranno anche essere
integrati con rappresentanti dell'intera comunità scientifica nazionale.
Per i Componenti i CDS dovrà essere prevista, sia per la durata del mandato
che per un congruo periodo successivo, l'incompatibilità con incarichi
connessi alla gestione delle Strutture di Ricerca.
Diversamente la promozione dei macroprogetti nazionali di ricerca,
esplicitamente prevista direttamente nell'ambito del PNR e con il
coinvolgimento istituzionale di tutta la comunità scientifica pubblica ed
il mondo dell'industria e/o dei servizi, riguardando complessivamente
l'intero sistema ricerca del Paese dovrà essere demandata agli organismi
superiori previsti dallo schema di decreto sul quadro di comando del
sistema ricerca (CIPE, Assemblea della Scienza e della Tecnologia,
Consigli Scientifici Nazionali).
Le funzioni di più alto livello cui sono chiamati i CSN dallo schema di
decreto non rendono possibile la loro collocazione presso il CNR e non
consentono loro di svolgere nessuna funzione, diretta o indiretta, di
gestione o di valutazione degli organismi di ricerca del CNR. In tal
senso, dunque, non interferirebbero con la costituzione presso il CNR di
organismi propri adatti a tali funzioni.
Il completamento del quadro generale di comando del CNR richiede, infine, la previsione di un organo di valutazione dell'attività svolta dal CNR, che dovrà essere composto da esperti esterni all'Ente e dovrà diventare operativo solo ad avvenuto riordino dell'Ente. Come anche precisato nel documento generale ANPRI, i criteri ispiratori per la definizione di tale organo dovranno essere: assoluta disgiunzione ed indipendenza da tutti gli altri organi di governo dell'Ente, assoluta incompatibilità delle cariche dei componenti, rappresentatività della comunità scientifica.
Esaminando gli aspetti che più direttamente riguardano la rete interna del CNR occorre anzitutto ribadire che in un Ente di Ricerca i R&T costituiscono, con l'insieme delle loro conoscenze e competenze, il patrimonio dell'Ente che ne garantisce il livello di qualità. Essi devono quindi essere accuratamente reclutati e opportunamente motivati da un percorso di carriera definito e stabile nel tempo. Risultano quindi essenziali i provvedimenti in materia di reclutamento e progressione in carriera del personale R&T che, come ribadito nel documento generale dell'ANPRI, devono essere definiti per legge.
Occorre inoltre affrontare la razionalizzazione della rete delle Strutture di Ricerca e l'opportuna definizione degli organi dove si esplica l'autogoverno di tali strutture.
Per assicurare l'efficacia e la continuità operativa delle attività dovrà essere garantita, nel piano generale di riordino agli Enti, la necessaria copertura finanziaria per il reclutamento e la permanenza delle risorse umane adeguatamente qualificate e motivate. Si dovrà quindi prevedere un sostanziale aumento del personale scientifico di ruolo.
I presupposti su cui bisognerà sviluppare le norme regolamentari per
definire i diritti-doveri dei R&T sono: assicurare l'efficienza delle
strutture di ricerca; garantire l'autonomia di ricerca individuale e di
gruppo, assicurando l'accesso ai fondi ed il diritto di pubblicazione dei
risultati; stabilire in modo chiaro i percorsi temporali della progressione
in carriera; favorire l'applicazione di meccanismi semplici di mobilità
nell'ambito della rete pubblica di ricerca.
Come da sempre sostenuto dall'ANPRI, le caratteristiche e le modalità
concorsuali per il reclutamento e la progressione di carriera devono
essere definite per legge. Dovranno essere stabilite a livello normativo
anche le modalità di formazione delle commissioni ed i criteri generali per
la valutazione comparativa dei lavori scientifici dei candidati.
Considerando tali presupposti, e dando per acquisita nel futuro una disponibilità adeguata di risorse nell'Ente, si può avviare a soluzione il problema secondo i passi di seguito delineati.
La razionalizzazione della rete di ricerca costituisce un ulteriore passo essenziale del riordino per il CNR. Appare ormai chiaro che l'attuale frammentazione della rete va superata in modo da pervenire nel medio periodo a strutture di ricerca dotate di adeguata competitività scientifica.
Si vuole qui riaffermare che è la struttura-tipo degli Istituti quella
che deve rimanere la struttura primaria dove svolgere l'attività di
ricerca del CNR. Essa infatti riesce a costituire il necessario supporto
scientifico al personale di ricerca, in grado di far avanzare le
conoscenze di base o di stimolare la prima aggregazione di personale
scientifico e tecnico intorno alle tematiche più strategiche.
Non è superfluo sottolineare che è assolutamente indispensabile bloccare
immediatamente tutte le iniziative, anche quelle già avviate, che in
qualsiasi modo vadano a variare, in mancanza di un piano complessivo di
riordino, lo ``stato di fatto'' della rete di ricerca. In particolare deve
essere impedito in questa fase di transizione lo smembramento di istituti,
il proliferare di ``sedi staccate'' e/o simili strutture, la creazione di
nuove strutture o di nuove surrettizie tipologie di strutture, anche
collegate ad iniziative consortili o all'Università, che comportano, in
assenza di un piano complessivo, la polverizzazione delle risorse umane e
finanziarie dell'Ente.
I criteri che dovranno guidare questa prima fase delicata e determinante
nel riordino sono:
Nell'attuale schema funzionale deve essere meglio precisato il ruolo delle
Aree della Ricerca, quale struttura di solo servizio e razionalizzazione
organizzativa.
Il dare con la costituzione delle Aree della Ricerca una più immediata
identificazione logistica alle Strutture di Ricerca della rete CNR ed il
promuoverne quindi anche l'aggregazione territoriale, può rappresentare un
elemento positivo. Bisogna, però evitare che ciò dia adito a sprechi di
risorse, ad esempio con acquisti e/o costruzione di edifici o acquisizione
di beni mobili condotti senza richieste da parte della comunità
scientifica che vi opera e senza tenere conto dell'uso cui sono destinati,
o che si traduca in una ghettizzazione urbanistica e funzionale delle
strutture di ricerca, con la loro collocazione in aree marginali e senza
servizi e/o lontani da contesti dove sono già presenti consolidate realtà
di ricerca.
Nell'ottica delineata, le Aree della Ricerca, se adeguatamente semplificate
dal punto di vista gestionale e più solidamente subordinate alle necessità
della ricerca, potrebbero esplicare un ruolo importante: assicurando
economie di spesa su servizi di base (sicurezza, sorveglianza, mensa, auto,
reti informatiche, ecc.), permettendo una maggiore flessibilità di orario
di accesso alle Strutture di Ricerca, garantendo l'organizzazione di
attività di supporto alla ricerca.
Quanto detto deve comportare una revisione degli organi direttivi e
gestionali delle future Strutture di Ricerca ispirata all'applicazione del
principio dell'autogoverno ed alla responsabilizzazione della comunità
scientifica interna alle strutture stesse.
Anche in relazione alle più cospicue dimensioni dell'organico che le
future Strutture di Ricerca dovranno auspicabilmente avere, si dovrà
prevedere a fianco del Direttore un organo rappresentativo del personale
scientifico, il Consiglio Direttivo, al fine di svolgere adeguatamente la
funzione di programmazione e gestione delle risorse.
Il Direttore, che rimarrà in carica per 4 anni e potrà ricoprire l'incarico
solo per due mandati, sarà ordinatore primario di spesa. Il Direttore dovrà
essere nominato dal Presidente del CNR tra una rosa di nomi designata dai
R&T della Struttura di Ricerca; il Presidente potrà chiedere ulteriori
indicazioni.
Il Consiglio Direttivo (CD), che sarà presieduto dal Direttore, dovrà
essere eletto, su collegi separati, dal personale della Struttura di
Ricerca. La componente dei R&T sarà prevalente. Il CD costituirà con il
Direttore l'organo di governo della Struttura di Ricerca cui è demandata la
gestione scientifica ed amministrativa.
Ai ricercatori, singoli o associati in gruppi di ricerca, compete la
proposta e lo svolgimento dei progetti di ricerca.
I gruppi di ricerca, che costituiscono libere aggregazioni su progetti di
personale R&T e tecnico, scelgono al loro interno un coordinatore che è
anche responsabile dei finanziamenti ottenuti al di fuori della dotazione
ordinaria di funzionamento della Struttura di Ricerca.
In ultimo, ma sicuramente non per quanto riguarda la rilevanza funzionale, si pone la questione della riorganizzazione amministrativa dell'Ente per il supporto alla rete di ricerca. Limitatamente all'aspetto in esame, risulta essenziale un regolamento di contabilità che nel rispetto della più ampia trasparenza e del controllo dei meccanismi di spesa, garantisca rapidità ed efficienza nell'utilizzo e nella gestione delle risorse destinate alla ricerca. In tale ottica l'Amministrazione del CNR dovrà essere configurata, in sintonia con quelle che sono le specificità del contesto scientifico, in modo tale da sburocratizzare le procedure e decentrando un maggior numero di funzioni (tra queste le borse di studio, contratti di ricerca o di conto terzi) alle strutture di ricerca, riequilibrando la dotazione di personale amministrativo tra la Sede Centrale e le Strutture di Ricerca.