CONSIDERAZIONI E PROPOSTE ANPRI-EPR
SUL RIORDINO DEL CNR

27 maggio 1998

PARTE GENERALE

Premessa

L'ANPRI, dopo aver elaborato e posto all'attenzione del Governo e della Comunità Scientifica il documento generale relativo alla riforma del sistema degli Enti Pubblici di Ricerca (27 febbraio 1998), ritiene opportuno presentare alcuni spunti di riflessione in merito alla definizione specifica dei principi da porre a riferimento per la riforma del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che tengono conto delle caratteristiche proprie dell'Ente stesso.
Quanto di seguito proposto, frutto della discussione avvenuta nelle sedi proprie dell'ANPRI e delle osservazioni formulate da ricercatori e tecnologi del CNR sulla bozza del 23 aprile u.s., cerca di riassumere le primarie esigenze della comunità scientifica del CNR allo scopo di richiamare l'attenzione del Governo e del Presidente del CNR sulle aspettative generali della Comunità Scientifica.

Il ruolo strategico del CNR, senza nulla togliere alla rilevanza ed al peso degli altri EPR ed alla rete universitaria, deriva dalla storia stessa dell'Ente che, indubbiamente, lo ha posto quale riferimento per tutta la comunità scientifica nazionale per quanto attiene le funzioni, originariamente di consulenza, indirizzo e valutazione ed attualmente anche di agenzia di finanziamento. A tali funzioni si è affiancata negli ultimi decenni quella di svolgimento diretto di attività di ricerca attraverso la rete delle Strutture di Ricerca del CNR (Istituti, Centri, Gruppi Nazionali) che, seppur sotto dimensionata dal punto di vista numerico ed in assenza di adeguati regolamenti interni, è riuscita ad assumere un peso qualitativo di rilievo grazie all'impegno della comunità scientifica che in esso opera.
Nel quadro complessivo di riordino del sistema nazionale della ricerca che si va delineando, l'ANPRI vuole rimarcare la necessità che alcuni principi generali enunciati come riferimento per la riforma dell'Ente, tra i quali l'esercizio dell'autogoverno della comunità scientifica interna negli organi di gestione, siano esplicitati nel decreto specifico sul CNR che a breve dovrà essere emanato dal Governo. Altri principi, di carattere più specifico, dovranno concretizzarsi attraverso modifiche dei regolamenti che l'Ente, nelle propria autonomia e con il diretto coinvolgimento dei R&T, appronterà.

Missione

Al CNR va riconosciuta la funzione primaria di svolgimento di attività di ricerca di frontiera, di base, finalizzata o strategica presso le proprie Strutture di Ricerca. Operando direttamente nello svolgimento delle attività di ricerca, il CNR potrà consolidare ed ampliare il bacino di competenze altamente qualificate necessario per continuare a produrre risultati significativi nei settori scientifici strategici per il paese. In relazione a ciò dovrà essere adeguatamente considerato ed istituzionalizzato il ruolo del CNR nell'alta formazione.

Il decreto sul CNR dovrà garantire esplicitamente all'Ente lo svolgimento di questa funzione.

Solo così il CNR potrà svolgere in maniera efficace anche la funzione, che si ritiene debba continuare ad essere esercitata, anche nel rispetto della Legge 168/89, di promozione, progettazione e gestione di programmi di ricerca di rilevanza per il Paese e, quindi, la facoltà di coivolgere l'intera comunità scientifica nazionale.

Organi di Governo

Il principio dell'autogoverno della comunità scientifica, presente nella relazione del Ministro dello scorso luglio, deve essere trasferito nel quadro di comando del CNR e quindi negli organi di gestione delle Strutture preposte alla produzione di ricerca. D'altra parte tale principio era già stato sancito dalla Legge 168/89, che riconosceva al CNR sia il particolare carattere delle attività di ricerca svolte, sia l'esistenza di una comunità scientifica interna alla quale è riconosciuto il diritto di darsi ordinamenti autonomi. Gli strumenti e le procedure specifiche di riordino del CNR, pur opportunamente configurati per rispettare la sua specificità di Ente multidisciplinare, dovranno essere congruenti con quelli che l'ANPRI ha delineato nel suo documento generale relativo alla riforma del sistema degli Enti Pubblici di Ricerca.

Il quadro di governo dovrà necessariamente tenere conto delle diverse funzioni alle quali il CNR è chiamato a rispondere e, per quanto concerne in particolare la funzione di promozione, progettazione e gestione di grandi progetti di ricerca già sopra richiamata, sarà necessario prevedere meccanismi propri del CNR che garantiscano un efficace raccordo con la comunità scientifica nazionale.

Un elemento essenziale della struttura di governo dell'Ente sarà il Presidente che, oltre a rappresentare il CNR nelle istanze nazionali ed internazionali, svolgerà, con il concorso degli altri Organi preposti al governo, la funzione di indirizzo delle attività istituzionali coordinandole con quanto previsto dal Piano Nazionale per la Ricerca (PNR). Il Presidente, che nel rispetto del principio di autonomia dovrà essere scelto e nominato dal Governo tra una rosa di nomi designata dalla comunità scientifica interna, non potrà restare in carica per più di due mandati.

L'organo di governo del CNR, a carattere scientifico, sarà il Consiglio Direttivo (che per tradizione nel CNR potrebbe ancora essere denominato Consiglio di Presidenza - CdP), che svolgerà anche le funzioni di Consiglio di Amministrazione. Il CdP, presieduto dal Presidente del CNR, sarà preposto alla programmazione generale attraverso i Piani Triennali di Ricerca del CNR (PTR) e, nell'ambito dei finanziamenti resi disponibili dal PNR, dovrà prioritariamente assicurare le risorse necessarie al funzionamento della rete interna di ricerca.
Il CdP sarà composto da un numero ristretto di membri (da 9 a 15) in parte espressi dalla comunità scientifica interna ed in parte nominati dal MURST. La componente interna del CdP dovrà essere maggioritaria.

In considerazione della molteplicità dei settori scientifici di intervento del CNR, si dovranno prevedere organi di raccordo, i Consigli dei Dipartimenti Scientifici (CDS), tra le Strutture di Ricerca, afferenti a settori scientifici omogenei (Dipartimenti Scientifici - DS), ed il CdP. I membri dei CDS saranno eletti dalla comunità scientifica del CNR operante a tempo pieno nei relativi settori scientifici omogenei.
I CDS coordineranno i programmi di ricerca delle Strutture afferenti e la realizzazione di programmi interdisciplinari, in coerenza con la programmazione triennale del CNR, e valuteranno, in relazione alle risorse messe a disposizione dal CdP, le proposte di progetti di ricerca avvalendosi nell'espletamento di tale funzione, qualora sia ritenuto opportuno, di refeere esterni. Per il coordinamento e la valutazione di proposte di programmi nazionali di ampio respiro, e che coinvolgeranno in maniera rilevante altre Istituzioni di Ricerca, i CDS potranno anche essere integrati con rappresentanti dell'intera comunità scientifica nazionale.
Per i Componenti i CDS dovrà essere prevista, sia per la durata del mandato che per un congruo periodo successivo, l'incompatibilità con incarichi connessi alla gestione delle Strutture di Ricerca.

Diversamente la promozione dei macroprogetti nazionali di ricerca, esplicitamente prevista direttamente nell'ambito del PNR e con il coinvolgimento istituzionale di tutta la comunità scientifica pubblica ed il mondo dell'industria e/o dei servizi, riguardando complessivamente l'intero sistema ricerca del Paese dovrà essere demandata agli organismi superiori previsti dallo schema di decreto sul quadro di comando del sistema ricerca (CIPE, Assemblea della Scienza e della Tecnologia, Consigli Scientifici Nazionali).
Le funzioni di più alto livello cui sono chiamati i CSN dallo schema di decreto non rendono possibile la loro collocazione presso il CNR e non consentono loro di svolgere nessuna funzione, diretta o indiretta, di gestione o di valutazione degli organismi di ricerca del CNR. In tal senso, dunque, non interferirebbero con la costituzione presso il CNR di organismi propri adatti a tali funzioni.

Il completamento del quadro generale di comando del CNR richiede, infine, la previsione di un organo di valutazione dell'attività svolta dal CNR, che dovrà essere composto da esperti esterni all'Ente e dovrà diventare operativo solo ad avvenuto riordino dell'Ente. Come anche precisato nel documento generale ANPRI, i criteri ispiratori per la definizione di tale organo dovranno essere: assoluta disgiunzione ed indipendenza da tutti gli altri organi di governo dell'Ente, assoluta incompatibilità delle cariche dei componenti, rappresentatività della comunità scientifica.

LA RETE INTERNA

Esaminando gli aspetti che più direttamente riguardano la rete interna del CNR occorre anzitutto ribadire che in un Ente di Ricerca i R&T costituiscono, con l'insieme delle loro conoscenze e competenze, il patrimonio dell'Ente che ne garantisce il livello di qualità. Essi devono quindi essere accuratamente reclutati e opportunamente motivati da un percorso di carriera definito e stabile nel tempo. Risultano quindi essenziali i provvedimenti in materia di reclutamento e progressione in carriera del personale R&T che, come ribadito nel documento generale dell'ANPRI, devono essere definiti per legge.

Occorre inoltre affrontare la razionalizzazione della rete delle Strutture di Ricerca e l'opportuna definizione degli organi dove si esplica l'autogoverno di tali strutture.

Ricercatori e Tecnologi

Per assicurare l'efficacia e la continuità operativa delle attività dovrà essere garantita, nel piano generale di riordino agli Enti, la necessaria copertura finanziaria per il reclutamento e la permanenza delle risorse umane adeguatamente qualificate e motivate. Si dovrà quindi prevedere un sostanziale aumento del personale scientifico di ruolo.

I presupposti su cui bisognerà sviluppare le norme regolamentari per definire i diritti-doveri dei R&T sono: assicurare l'efficienza delle strutture di ricerca; garantire l'autonomia di ricerca individuale e di gruppo, assicurando l'accesso ai fondi ed il diritto di pubblicazione dei risultati; stabilire in modo chiaro i percorsi temporali della progressione in carriera; favorire l'applicazione di meccanismi semplici di mobilità nell'ambito della rete pubblica di ricerca.
Come da sempre sostenuto dall'ANPRI, le caratteristiche e le modalità concorsuali per il reclutamento e la progressione di carriera devono essere definite per legge. Dovranno essere stabilite a livello normativo anche le modalità di formazione delle commissioni ed i criteri generali per la valutazione comparativa dei lavori scientifici dei candidati.

Considerando tali presupposti, e dando per acquisita nel futuro una disponibilità adeguata di risorse nell'Ente, si può avviare a soluzione il problema secondo i passi di seguito delineati.

1)
Nei settori scientifici previsti per lo sviluppo della ricerca nel CNR, saranno individuate le aree concorsuali, di adeguata dimensione ed omogeneità, che dovranno rimanere stabili nel medio periodo.
2)
Riferendosi alla missione dell'Ente ed alle indicazioni generali, contenute negli strumenti di riforma degli EPR, sarà definito l'organico complessivo necessario, la sua ripartizione nei vari profili professionali e nelle aree concorsuali, assicurando in tal modo soglie adeguate per la progressione in carriera del personale. Si dovrà consentire infine una revisione periodica dell'organico.
3)
Nei regolamenti riguardanti i concorsi saranno previsti:
-
la presenza nelle commissioni della componente scientifica interna, individuata con meccanismi atti a garantirne la competenza scientifica, valutata dalla comunità direttamente interessata al concorso, e l'indipendenza da condizionamenti nel rispetto degli interessi dell'Ente;
-
la possibile presenza di esperti della comunità scientifica esterna all'Ente (questo principio dovrebbe valere in modo reciproco tra le varie Istituzioni della ricerca pubblica);
-
la possibilità e la responsabilità per le commissioni di condurre un'effettiva valutazione comparativa dei lavori scientifici (applicando, per esempio, il principio generale che i candidati indichino alcune loro pubblicazioni significative da sottoporre alla commissione insieme al curriculum complessivo).

Le Strutture di Ricerca

La razionalizzazione della rete di ricerca costituisce un ulteriore passo essenziale del riordino per il CNR. Appare ormai chiaro che l'attuale frammentazione della rete va superata in modo da pervenire nel medio periodo a strutture di ricerca dotate di adeguata competitività scientifica.

Si vuole qui riaffermare che è la struttura-tipo degli Istituti quella che deve rimanere la struttura primaria dove svolgere l'attività di ricerca del CNR. Essa infatti riesce a costituire il necessario supporto scientifico al personale di ricerca, in grado di far avanzare le conoscenze di base o di stimolare la prima aggregazione di personale scientifico e tecnico intorno alle tematiche più strategiche.
Non è superfluo sottolineare che è assolutamente indispensabile bloccare immediatamente tutte le iniziative, anche quelle già avviate, che in qualsiasi modo vadano a variare, in mancanza di un piano complessivo di riordino, lo ``stato di fatto'' della rete di ricerca. In particolare deve essere impedito in questa fase di transizione lo smembramento di istituti, il proliferare di ``sedi staccate'' e/o simili strutture, la creazione di nuove strutture o di nuove surrettizie tipologie di strutture, anche collegate ad iniziative consortili o all'Università, che comportano, in assenza di un piano complessivo, la polverizzazione delle risorse umane e finanziarie dell'Ente.
I criteri che dovranno guidare questa prima fase delicata e determinante nel riordino sono:

-
l'individuazione degli obiettivi di ricerca strategici dell'Ente;
-
il censimento, sulla base di criteri congruenti per settori scientifici omogenei, delle strutture di ricerca che, tenuto conto delle risorse utilizzate, non hanno una produzione scientifica competitiva ed adeguata agli obiettivi generali cui sono finalizzate;
-
la proposta, sentite le Strutture di Ricerca ed i R&T, di possibili schemi di aggregazione al fine di formare strutture di ricerca con adeguata competitività scientifica;
-
il superamento dei Gruppi nazionali quali strutture interne di ricerca.
Nell'ambito dell'aspetto discusso dovranno essere, inoltre, prioritariamente definite nuove forme di collaborazione tra il CNR, gli altri EPR e le Università. Si potranno in tal modo superare la attuali forme di collaborazione costituite dai Centri in convenzione. Ovviamente in tale fase dovrà essere tenuto in debito conto di quei Centri che hanno già maturato una chiara identità di struttura scientifica autonoma.

Nell'attuale schema funzionale deve essere meglio precisato il ruolo delle Aree della Ricerca, quale struttura di solo servizio e razionalizzazione organizzativa.
Il dare con la costituzione delle Aree della Ricerca una più immediata identificazione logistica alle Strutture di Ricerca della rete CNR ed il promuoverne quindi anche l'aggregazione territoriale, può rappresentare un elemento positivo. Bisogna, però evitare che ciò dia adito a sprechi di risorse, ad esempio con acquisti e/o costruzione di edifici o acquisizione di beni mobili condotti senza richieste da parte della comunità scientifica che vi opera e senza tenere conto dell'uso cui sono destinati, o che si traduca in una ghettizzazione urbanistica e funzionale delle strutture di ricerca, con la loro collocazione in aree marginali e senza servizi e/o lontani da contesti dove sono già presenti consolidate realtà di ricerca.
Nell'ottica delineata, le Aree della Ricerca, se adeguatamente semplificate dal punto di vista gestionale e più solidamente subordinate alle necessità della ricerca, potrebbero esplicare un ruolo importante: assicurando economie di spesa su servizi di base (sicurezza, sorveglianza, mensa, auto, reti informatiche, ecc.), permettendo una maggiore flessibilità di orario di accesso alle Strutture di Ricerca, garantendo l'organizzazione di attività di supporto alla ricerca.

Quanto detto deve comportare una revisione degli organi direttivi e gestionali delle future Strutture di Ricerca ispirata all'applicazione del principio dell'autogoverno ed alla responsabilizzazione della comunità scientifica interna alle strutture stesse.
Anche in relazione alle più cospicue dimensioni dell'organico che le future Strutture di Ricerca dovranno auspicabilmente avere, si dovrà prevedere a fianco del Direttore un organo rappresentativo del personale scientifico, il Consiglio Direttivo, al fine di svolgere adeguatamente la funzione di programmazione e gestione delle risorse.
Il Direttore, che rimarrà in carica per 4 anni e potrà ricoprire l'incarico solo per due mandati, sarà ordinatore primario di spesa. Il Direttore dovrà essere nominato dal Presidente del CNR tra una rosa di nomi designata dai R&T della Struttura di Ricerca; il Presidente potrà chiedere ulteriori indicazioni.
Il Consiglio Direttivo (CD), che sarà presieduto dal Direttore, dovrà essere eletto, su collegi separati, dal personale della Struttura di Ricerca. La componente dei R&T sarà prevalente. Il CD costituirà con il Direttore l'organo di governo della Struttura di Ricerca cui è demandata la gestione scientifica ed amministrativa.

Ai ricercatori, singoli o associati in gruppi di ricerca, compete la proposta e lo svolgimento dei progetti di ricerca.
I gruppi di ricerca, che costituiscono libere aggregazioni su progetti di personale R&T e tecnico, scelgono al loro interno un coordinatore che è anche responsabile dei finanziamenti ottenuti al di fuori della dotazione ordinaria di funzionamento della Struttura di Ricerca.

In ultimo, ma sicuramente non per quanto riguarda la rilevanza funzionale, si pone la questione della riorganizzazione amministrativa dell'Ente per il supporto alla rete di ricerca. Limitatamente all'aspetto in esame, risulta essenziale un regolamento di contabilità che nel rispetto della più ampia trasparenza e del controllo dei meccanismi di spesa, garantisca rapidità ed efficienza nell'utilizzo e nella gestione delle risorse destinate alla ricerca. In tale ottica l'Amministrazione del CNR dovrà essere configurata, in sintonia con quelle che sono le specificità del contesto scientifico, in modo tale da sburocratizzare le procedure e decentrando un maggior numero di funzioni (tra queste le borse di studio, contratti di ricerca o di conto terzi) alle strutture di ricerca, riequilibrando la dotazione di personale amministrativo tra la Sede Centrale e le Strutture di Ricerca.