Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dei settore della ricerca in agricoltura
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 9/6/99


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997. n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni,

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

RITENUTA la necessità di procedere al riordino del sistema della ricerca e sperimentazione in agricoltura,

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ACQUISITO il parere della Commissione Parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n, 59,

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del…;

SULLA proposta dei Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

EMANA

il seguente decreto legislativo

TITOLO 1

ART. I
(Istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura)

1. E' istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di seguito denominato Consiglio, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo. agroindustriale, ittico e forestale e con istituti distribuiti sul territorio.

2. Il Consiglio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza dei Ministero per le politiche agricole.

3. Gli istituti scientifici e tecnologici e le relative sezioni operative, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e alla legge 6 giugno 1973, n 306; e le altre istituzioni e strutture di ricerca incluse nell'allegato I al presente decreto, costituiscono le articolazioni territoriali dei Consiglio, mantenendo la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria, nell'ambito delle disposizioni dei presente decreto,

ART. 2
(Indirizzi e piano di attività)

1. Sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro per le politiche agricole, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed il Tavolo agroalimentare di cui al decreto dei Presidente del Consiglio lo febbraio 1999, e in coerenza con gli obiettivi dei programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 5 giugno 1998, n, 204, il Consiglio predispone un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro per le politiche agricole, entro 60 giorni dalla loro ricezione, decorsi i quali, senza osservazioni, diventano esecutivi.

ART. 3
(Finalità e attività)

1. Nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, il Consiglio, attraverso le sue articolazioni; territoriali:

a) svolge, valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata e l'innovazione, anche attraverso attività di tipo sperimentale nonché progetti e impianti pilota anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale equilibrato e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate dei territorio nazionale e i sistemi acquei,

b) individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;

c) fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi ; d) favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese interessate e) esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale.

2. Le attività di cui alle lettere precedenti sono svolte anche nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le università e le loro strutture di ricerca, con gli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con le stazioni sperimentali per l'industria.

ART. 4
(Organi)

1.. Sono organi del Consiglio

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c)il Consiglio scientifico.

d) Il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne sovrintende l'andamento e convoca il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico. Il Presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dei decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. Il Consiglio di amministrazione ha compiti in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie, di determinazione del fabbisogno di risorse umane e organizzative delle articolazioni territoriali e di verifica della compatibilità finanziaria dei piani e progetti di ricerca E' composto dal presidente e da 5 esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile o scientifica, nominati dal Ministro per le politiche agricole. Tre dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio non può interferire sulle scelte di programmazione scientifica della ricerca.

4.Il Consiglio scientifico ha compiti in materia di programmazione generale della ricerca e della sperimentazione agraria, delibera il piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali e verifica la coerenza delle convenzioni e degli accordi stipulati dalle articolazioni territoriali con gli obiettivi della ricerca Il Consiglio è composto da 10 membri, nominati dal Ministro per le politiche agricole, di cui 5 scelti tra esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, uno per ciascuna arca di cui all'allegato I e 5 eletti dai ricercatori e tecnologi di ruolo dell'Ente, secondo modalità stabilite nello statuto.

5. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del Codice civile. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro per le politiche agricole, di cui uno su designazione dei Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che assume le funzioni di presidente. 1 revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

6. Il Presidente e i componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ART.5
(Direttori degli istituti)

1. Gli istituti e le strutture di cui all'allegato 1 sono diretti da un direttore nominato secondo le modalità previste nello Statuto, con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta.

2. Il direttore può stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto dell'istituto diretto, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di amministrazione. Tuttavia per gli impegni e le convenzioni che prevedano spese superiori a lire 250 milioni deve essere richiesta l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

3. Il direttore può stipulare convenzioni per realizzare collaborazioni con università, loro dipartimenti e con enti pubblici di ricerca anche al fine di affidare a queste strutture la guida scientifica di ricerche operate nell'istituto da lui diretto.

4. Il direttore predispone e trasmette al Consiglio di amministrazione i conti annuali preventivi e consuntivi dell'istituto ed è responsabile dell'attività dell'istituto sia sul piano della ricerca e dei suoi risultati che su quello finanziario,

ART. 6
(Entrate)

1. Le entrate del Consiglio sono costituite da:

a) il contributo ordinario a valere sullo stato di p revisione dei Ministero per le politiche agricole per l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto;

b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico dei fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, dei decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204,

c) i compensi ottenuti da ciascun istituto per le attività di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati,

d) le assegnazioni di spesa finalizzate per progetti speciali da parte dei Ministero per le politiche agricole,

e) rendite dei proprio patrimonio, fondi provenienti da lasciti. donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati,

f) i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione Europea;

g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dagli istituti;

h) ogni altra entrata

2. Il patrimonio del Consiglio è costituito dal patrimonio degli istituti e strutture di cui all'allegato 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ciascuno di essi provvede all'inventario dei beni e propone al Consiglio la dismissione di quelli non funzionalmente necessari alla ricerca.

ART. 7
(Statuto e regolamenti)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di amministrazione del Consiglio delibera lo Statuto, i regolamenti di amministrazione e contabilità e dei personale.

2.Lo Statuto e i regolamenti sono trasmessi al Ministero per le politiche agricole per l'approvazione, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, Decorsi 60 giorni senza osservazioni, detti atti si considerano approvati.

3. In caso di mancata delibera, nel termine di cui al comma 1, dello Statuto e dei regolamenti, il Ministro per le politiche agricole nomina un commissario con l'incarico di provvedere alla redazione degli atti mancanti.

4. Fino all'approvazione dello Statuto e dei regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto compatibili

5. Con lo Statuto o attraverso successive modifiche statutarie può essere razionalizzata la rete delle articolazioni territoriali mediante fusioni, trasformazioni o soppressioni degli istituti, sezioni e delle altre strutture di cui all'allegato 1, tenuto anche conto delle esigenze di equilibrata distribuzione degli stessi sul territorio e della loro specifica competenza scientifica.

ART. 8
(Disposizioni applicabili)

1. Al Consiglio sono estese le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, intendendosi il CNR sostituito con il Consiglio e le sue articolazioni ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sostituito con il Ministero per le politiche agricole.

a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h), in materia di funzioni;

b) articolo 3, in materia di strumenti;

c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione,

d) articolo 6, comma 2, in materia di organici del personale ;

e) articolo 7, comma 1, lettera b), n. 2, in materia di strumentazione scientifica;

f) articolo 11, in materia di reclutamento dei personale,

g) articolo 12, in materia di mobilità temporanea del personale.

2. Agli istituti dei Consiglio si applica l'articolo 8, in materia di consorzi, dei decreto legislativo concernente l'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del M URST e sull'istituzione di consorzi.

3. Il Consiglio è inserito nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad essa si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 9
(Norme transitorie e finali)

1. Gli organi del Consiglio sono nominati entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dall'approvazione dello Statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 7 cessano dall'incarico tutti gli organismi preposti agli istituti inclusi nell'allegato I ed i direttori degli stessi.

3. Il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero per le politiche agricole, di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967 e successive modificazioni ed integrazioni, e soppresso e il personale è trasferito nel ruolo organico dei Consiglio.

4. I direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria in servizio alla data di entrata in vigore dei presente decreto, sono inseriti nel ruolo di cui al comma 3, ed inquadrati nel profilo professionale dei dirigenti di ricerca.

5. Il personale assunto a tempo indeterminato dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, in servizio alla data di entrata in vigore dei presente decreto, è inquadrato nel ruolo di cui al comma 3, previa apposita verifica di professionalità, secondo modalità stabilite nel regolamento del personale All'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche e profili si provvede sulla base di un'apposita tabella di equiparazione predisposta dal Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica. Nel medesimo ruolo è inquadrato il personale in servizio presso l'Istituto di pioppicoltura, già dipendente dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCQ iscritto nel ruolo unico transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n, 337.

6. Il personale appartenente al cuoio del Ministero per le politiche agricole che presta servizio presso l'Ufficio centrale di ecologia agraria, il Laboratorio di analisi entomologiche e il Laboratorio centrale di idrobiologia può, a domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere inquadrato nel ruolo del Consiglio, di cui al comma 3.

TITOLO II

ART. 10
(Riordino dell'I.N.E.A.)

1. L'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.), con sede legale in Roma, di seguito denominato Istituto, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, è ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza dei Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero.

2. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, statutaria. organizzativa amministrativa e finanziaria

3. L'Istituto fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), ai sensi dei decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. L'Istituto, nel rispetto degli obiettivi dei programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno l 998, n.204, svolge attività di ricerca socioeconomica in campo agricolo, agra - industriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale nazionali L'Istituto presenta annualmente al Ministro per le politiche agricole un rapporto sullo stato dell'agricoltura

5. L'Istituto inoltre realizza indagini ed analisi finalizzate all'impatto delle politiche agricole, agroalimentari e del mondo rurale ' svolge i compiti previsti dal decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708. sulla rete di informazione contabile agricola (RICA); promuove, attraverso borse di studio da assegnare a centri di ricerca universitari, ad organismi scientifici e ad altri enti, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la formazione post-laurea di giovani nel campo della ricerca economica applicata al settore agricolo, agro-alimentare ed alle relative politiche, diffonde i risultati della propria attività. L'Istituto svolge, a richiesta, funzioni di supporto all'applicazione delle politiche agro-alimentari, agro-industriali e di sviluppo rurale, nell'interesse delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.

6. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Istituto promuove attività di ricerca in collaborazione con le Università e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio.

7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi dei programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, predispone un piano triennale di attività aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorità e risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero per le politiche agricole. Decorsi 60 giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo.

ART. 11
(Riordino dell'Istituto nazionale della nutrizione)

1. L’istituto nazionale della nutrizione, di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 199, è trasformato in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), con sede in Roma, di seguito denominato Istituto, L'istituto è ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza dei Ministero per le politiche agricole.

2. L'istituto è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. L'istituto subentra in tutti i diritti, gli oneri, il patrimonio, le azioni, le obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto nazionale della nutrizione.

4. L'istituto svolge attività di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela dei consumatore e dei miglioramento qualitativo delle produzioni agroalimentari in particolare, l'Istituto promuove e sviluppa attività di ricerca finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali, nonché allo sviluppo delle applicazioni biotecnologiche nel settore agroalimentare.

5. L'istituto promuove inoltre l'educazione nutrizionale ed alimentare non sanitaria, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di linee guida, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti.

6. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Istituto promuove attività di ricerca in collaborazione con le Università e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio.

7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204. predispone un piano triennale di attività aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorità e risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero per le politiche agricole, Decorsi 60 giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo

ART. 12
Riordino dell’ENSE

1. L'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), di cui all'articolo 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, di seguito denominato Ente, con sede in Milano, è ente di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza dei Ministero per le politiche agricole.

2. L'Ente ha autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. L'Ente, avvalendosi di sezioni o laboratori periferici, svolge i compiti derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri ed in particolare quelli di:

a) certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche in conformità delle normative regolanti le certificazioni,

b) analisi e controlli qualitativi delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione, su richiesta dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;

c) esami tecnici per il riconoscimento varietale e brevettuale delle novità vegetali di specie agrarie e ortive, prove di controllo, anche previste dalle norme comunitarie e per l'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà vegetali

d) promozione di nuove varietà e diffusione di sementi elette e messa a punto di nuove metodologie per la valutazione tecnologica e varietale delle sementi

ART. 13
(Organi dell'I.N.E.A., dell'INRAN e dell'ENSE)

1. Sono organi degli Istituti di cui agli artt. 10, 11 e 12

a) il Presidente,

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Il Presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n 204.

3. Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Istituto che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso, per gli enti di cui aglartico14 10 e 11, è composto dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto dei Ministro per le politiche agricole, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dei Consiglio di amministrazione dell'ENSE fanno parte, oltre al Presidente ed i quattro membri nominati con le procedure suindicate, anche un rappresentante della categoria dei costitutori ed un rappresentante della categoria dei sementieri. Il Consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche. Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale dell'Istituto, di cui al comma 6.

4. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Istituto ai sensi della normativa vigente. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica. 1 revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 dei decreto legislativo 27 gennaio 1992, n 88

5. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta, 1 relativi compensi sono determinati con decreto dei Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei tesoro, dei bilancio e della programmazione economica.

6. II direttore generale è nominato dal Consiglio di :amministrazione su proposta del Presidente tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'Istituto.

ART. 14
(Entrate)

1. Le entrate degli Istituti di cui agli artt 10, 11 e 12 sono costituite:

a) da un contributo annuo a carico dello Stato a valere sul bilancio del Ministero, determinato ai sensi dell'articolo I. comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n 549, e successive modificazioni;

b) da contributi per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, dei decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,

c) da contributi di enti pubblici o privati,

d) dai proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali;

e) da proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di studi e ricerche o per altre attività svolte nell'ambito dei propri compiti istituzionali;

f) dalle eventuali rendite del proprio patrimonio.

ART. 15
(Statuto e Regolamenti)

1. Lo statuto degli Istituti di cui agli artt 10. 11 e 12 deliberato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto dei Ministro per le politiche agricole. Esso disciplina le competenze degli organi, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto e la istituzione di un consiglio scientifico.

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, e approvato con decreto dei Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il regolamento del personale é deliberato dal Consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento determina la dotazione organica e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1995, n, 449.

4. Fino all'approvazione dello Statuto e dei regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto compatibili

ART. 16
(Norme finali e transitorie)

1. Gli Istituti di cui agli artt. 10, 11 e 12 possono stipulare, per lo svolgimento delle proprie attività, convenzioni con enti pubblici e privati e contratti professionali con esperti del settore.

2. Agli Istituti si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

3. Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente decreto, restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite, gli organi previsti dal preveggente ordinamento.

4. La nomina dei componenti dei suddetti organi deve avvenire entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Allegato 1

Gli enti e relative sezioni cui si applica il presente decreto, ordinati in relazione al campo di applicazione delle loro ricerche (aree), sono i seguenti.

Servizi al sistema produttivo agricolo

Istituto agronomico
Istituto per studio e difesa dei suolo
Istituto per la nutrizione delle piante
Istituto per la zoologia agraria
Istituto per la patologia vegetale
Istituto per la meccanizzazione agricola
Istituto per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli
Ufficio centrale di ecologia agraria
Laboratorio centrale di idrobiologia
Gabinetto di analisi entomologiche

Produzione erbacce

Istituto per la cerealicoltura
Istituto per le colture industriali
Istituto per la floricoltura
Istituto per l'orticoltura
Istituto per il tabacco

Produzioni arboree

Istituto per l'agrumicoltura
Istituto per l'olivicoltura
Istituto per l'elaiotecnica
Istituto per la viticoltura
Istituto per l'enologia
Istituto per la frutticoltura

Territori montani e forestali

Istituto per l'assestamento forestale
Istituto per la selvicoltura
Istituto di pioppicoltura

Produzioni animali

Istituto per le colture foraggere
Istituto per la zootecnia
Istituto lattiero-caseario