3-9-98 P. 504

Sullo schema di decreto di riordino del CNR
approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 1998.

1 Considerazioni generali

Approfittando, secondo la migliore tradizione, del calo di tensione dovuto al periodo di ferie il Governo ha approvato il 6 agosto uno schema di decreto legislativo di riordino del CNR. Come prescritto dalla legge delega, l'emanazione definitiva del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri avverrà dopo che sullo schema si sarà espressa, alla ripresa dell'attività parlamentare, la Commissione bicamerale sulla riforma amministrativa.

Lo schema ricalca nella sua impostazione di fondo la bozza presentata al CNR il 22 luglio u.s. da parte del Ministro Berlinguer, sulla quale l'ANPRI aveva espresso forti riserve (v. comunicato del 27 luglio), che quindi nella sostanza devono essere confermate. Infatti le modifiche apportate non alterano la caratteristica principale del quadro del ``nuovo'' CNR che viene disegnato, quella di cancellare o quanto meno limitare fortemente l'autonomia riconosciuta al CNR dalla legge 168/89 in applicazione dell'art. 33 della Costituzione.

Infatti prevedere che due dei sette membri del Consiglio Direttivo, organo di governo unico dell'Ente, siano ora ``designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia'' lascia intatto nella sostanza il fatto che il governo dell'Ente sia emanazione diretta o indiretta del potere politico. Per di più si prevede che, qualora l'Assemblea non sia costituita alla data di entrata in vigore del decreto, il Consiglio Direttivo sia ugualmente valido con 5 membri (Presidente del CNR + 2 nominati direttamente dal Ministro e 2 nominati dal Ministro su proposta del Presidente). Considerato che i tempi di insediamento dell'Assemblea non saranno rapidi, questo equivale a prevedere di affidare il destino del CNR - il Consiglio Direttivo entro 180 giorni deve approvare i nuovi regolamenti dell'Ente - interamente nelle mani di 5 persone di nomina politica!

Permane anche nello schema l'emarginazione della comunità scientifica interna all'Ente. Di essa non si fa mai menzione esplicita nei primi 9 articoli, relativi alla nuova organizzazione del CNR. Non è prevista la sua presenza nel Consiglio Direttivo, si prevede che sia in minoranza nel Comitato scientifico (che peraltro non è un organo di governo e dove si parla genericamente di ``interni''), non è previsto il suo coinvolgimento nella nomina dei direttori degli Istituti, né nel fondamentale processo di approvazione dei nuovi regolamenti. Non solo quindi si continua a negare esplicitamente il principio dell'autogoverno inscindibilmente connesso con quello dell'autonomia, ma addirittura si prevede l'esclusione della comunità scientifica interna da qualsiasi forma di partecipazione reale al governo dell'Ente!

E` persino stata eliminata la ``foglia di fico'' che nella bozza del 22 luglio era costituita dalla previsione che i regolamenti di organizzazione e funzionamento stabilissero una procedura per la definizione di nuovi regolamenti o la modifica dei regolamenti esistenti, nell'ambito della quale ci fosse ``la facoltà per il personale di formulare osservazioni e proposte di modifica'' sui regolamenti, nuovi o modificati, prima della loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo; ora i regolamenti dovranno solo prevedere ``la preventiva informazione del personale sugli schemi di regolamento''!

2 Considerazioni sui singoli articoli

2.1 Organi del CNR (Art. 4)

Come nella bozza del 22 luglio, gli organi del CNR sono tre: Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti.

Per il Presidente si conferma l'attuale procedura di nomina e la durata del mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta.

Della composizione del Consiglio Direttivo si è già detto in precedenza. Nella bozza del 22 luglio si richiedeva per i membri una generica ``alta qualificazione''; si precisa ora che si deve trattare di ``alta qualificazione tecnico-scientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa'' (non escludendosi quindi la presenza di qualche funzionario ministeriale). Sono confermati i compiti ``di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sui bilanci e sulla nomina dei direttori degli istituti''.

Da notare che il Consiglio Direttivo seleziona, direttamente nel transitorio e tramite commissioni a regime, anche i direttori degli Istituti che costituiranno la rete scientifica del CNR, così che anche i direttori saranno, indirettamente, di nomina politica.

Per via regolamentare verrà poi istituito un altro organismo, il Comitato scientifico. Mentre la bozza del 22 luglio diceva che i membri dovevano essere a maggioranza esterni, si precisa ora il presidente deve essere esterno, mentre per altri membri ci deve essere paretiticità tra interni ed eterni. I compiti di questo organismo da un lato si sono fatti più vaghi (da ``consulenza sulla programmazione scientifica e sul monitoraggio delle attività'' all'attuale ``supporto istruttorio alla programmazione scientifica e al monitoraggio delle attività''), dall'altro comprendono ora misteriose funzioni di ``raccordo con organismi che svolgano analoghe funzioni nell'ambito della rete scientifica dell'ente''. Resta comunque il fatto che il Comitato scientifico, sia per i compiti previsti sia per la sua istituzione per via regolamentare, sarà di livello subordinato al Consiglio Direttivo, il cui potere risulta quindi assoluto.

E` stata eliminata invece la istituzione per via regolamentare di un nucleo di valutazione delle attività dell'Ente composto da esperti esterni all'Ente; ora si parla più genericamente di un'attività permanente di valutazione dei risultati della propria ricerca, a cura di esperti esterni all'Ente, in aggiunta all'ordinaria autovalutazione scientifica, senza necessariamente prefigurare la costituzione di un organismo ad hoc di dubbia indipendenza.

2.2 Missione del CNR (Art. 2)

Come la bozza, anche lo schema insiste molto sulla collaborazione con l'università, in contrasto con l'assoluto silenzio sull'esigenza di sviluppare e potenziare la rete di ricerca; più sfumate peraltro rispetto alla bozza le possibilità di collaborazione diretta con la rete di ricerca privata.

Sono stati opportunamente eliminati diversi elementi di confusione tra l'attività della rete e quella presso le università. Tuttavia persistono elementi di perplessità circa il fatto che il CNR ``promuove attività di ricerca'' attraverso la propria rete scientifica e sul ruolo subalterno che l'Ente continua a mantenere rispetto all'università per quanto riguarda la formazione post-laurea e post-dottorato (da svolgere ``in convenzione con le università e anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di ricerca''). Ignorando ad esempio il ruolo che il CNR potrebbe avere nella formazione dei ricercatori della rete privata.

Continua a non essere riconosciuto al CNR alcun ruolo circa le relazioni internazionali, che costituiscono al momento una componente importante delle attività dell'Ente.

2.3 Piano triennale di attività (Art. 5)

La formulazione dell'articolo, che in precedenza faceva pensare ad una mancanza di autonomia del CNR anche nella definizione del proprio piano di attività è stata migliorata: non si prevede più che il piano triennale delle attività del CNR sia ``in conformità'' al Programma nazionale per la ricerca previsto dal D.Lgs. 204/94 e ai programmi di ricerca dell'Unione Europea, ma sia ``in coerenza al Programma nazionale ... nonché ai programmi di ricerca dell'Unione Europea''.

2.4 Rete scientifica (Art. 7)

Viene sostanzialmente confermato il quadro già noto. La rete del CNR dovrà operare attraverso Istituti di grosse dimensioni e in grado di autofinanziarsi, che possono nei loro ambiti di competenza ``finanziare ricerche esterne, nonché operare come incubatori di nuove attività di ricerca e di sviluppo tecnologico''.

Viene previsto anche che nel transitorio, la ristrutturazione della rete avvenga anche ``attraverso aggregazioni temporanee e la trasformazione delle strutture di ricerca in istituti operanti in più sedi e a termine''.

Si può immaginare che successivamente tali Istituti multisede debbano o trasformarsi in grossi Istituti (ancora multisede? Oppure una sede fagociterà le altre?) o siano destinati a morire.

La preoccupazione è comunque quella delle dimensioni delle strutture scientifiche, piuttosto che del loro valore scientifico, non necessariamente proporzionale alle dimensioni stesse.

La ``novità'' dello schema sta invece nel fatto che la rete scientifica comprende anche ``convenzioni ... con gli atenei, con altri enti di ricerca e istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, per contribuire con servizi e risorse umane e finanziarie a progetti e iniziative comuni di ricerca di durata predeterminata''. Sembra quindi in altri termini che il CNR potrà tranquillamente proseguire la tradizionale politica dei Centri di studio, senza preoccuparsi di pariteticità della collaborazione, di disponibilità di cofinanziamenti, né di ``dimensioni adeguate''! Nessun riferimento neppure nello schema di decreto invece a strutture intermedie (Dipartimenti) tra gli Istituti e gli organi di governo del CNR, dei quali peraltro si è ampiamente dibattuto negli ultimi tempi.

Come già rilevato, la previsione di Istituti di grosse dimensioni e con le competenza sopra riportate, nonché le procedure di nomina dei direttori, aprono la strada alla disgregazione del CNR in Istituti Nazionali controllati direttamente dal MURST o da altri Ministeri.

2.5 Personale del CNR (Art. 10)

Sono state opportunamente eliminate tutte le norme della bozza che affidavano, del tutto impropriamente, alla contrattazione decentrata importanti materie relative allo status dei ricercatori.

L'articolo richiama la normativa vigente relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti del CNR, sottoposti al D.Lgs. 29 e successive integrazioni e modificazioni.

Nessun accenno viene fatto ai problemi di stato giuridico dei ricercatori del CNR, comuni a quelli dei ricercatori degli altri Enti di ricerca.

In particolare non viene considerato, a parte la prevista possibilità di chiamare esperti stranieri, il problema della nomina delle commissioni di concorso per i livelli di ricercatore e di tecnologo.

Nessun accenno neppure al grave problema delle garanzie di status per i ricercatori CNR che saranno destinati a svolgere la loro attività presso i consorzi o le società con soggetti pubblici e privati che il CNR potrà costituire.

Ancora nessuna traccia quindi, in questo come nei precedenti decreti, di quelle ``misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori'', che il Governo è delegato ad adottare dalla legge 59/97; anzi, come evidenziato, questo decreto contiene norme che sviliscono la professionalità dei ricercatori e ne annullano l'autonomia!

Ci si preoccupa invece di garantire la possibilità di assumere per chiamata diretta dirigenti di ricerca a tempo indeterminato (!) e ricercatori degli altri livelli a tempo determinato, purché abbiano svolto attività di ricerca da almeno sei (sic) anni all'estero. Il limite del 3% dell'organico dei ricercatori previsto per queste assunzioni potrebbe consentire la assunzione diretta senza concorso di ben 110 dirigenti di ricerca circa, contro gli attuali 336 (al 31/12/97), tutti assunti con regolare concorso. È evidente, nel quadro che lo schema delinea, il pericolo che questo comporti l'estensione dell'influenza politica anche nel reclutamento del personale di ricerca ai massimi livelli.

Non si comprende inoltre la volontà di garantire ulteriori possibilità di assunzioni a tempo determinato rispetto a quelle già garantite in misura cospicua dalla normativa attuale.

2.6 Mobilità con le università (Art. 11)

Si tratta di un articolo, modificato solo marginalmente rispetto alla bozza di luglio. Come già detto, l'articolo è nella sostanza condivisibile, ma il suo contenuto innovativo è decisamente limitato.

Non si tratta innanzitutto di una vera mobilità, in quanto non è previsto, né potrebbe essere previsto per la diversità di stato giuridico, problema che si continua a non volere affrontare, il passaggio, temporaneo o definitivo, dei ricercatori CNR a pieno titolo nei ruoli di una università sulla base di una equiparazione tra i tre livelli dei ricercatori e quelli dei ricercatori e docenti universitari.

Per quanto riguarda la possibilità per i ricercatori CNR di svolgere per contratto l'insegnamento universitario in corsi ufficiali o per attività integrative, essa è già in prevista dal recente d.m. 242 del 21/5/98 (Regolamento per la disciplina dei professori a contratto), che supera i limiti posti dal DPR 382/80.

L'attuazione di questa cosiddetta mobilità è comunque demandata a modifiche degli statuti delle università e quindi il tutto potrebbe restare lettera morta o quanto meno non avere un'attuazione generalizzata.

Suscitano comunque riserve i seguenti due punti specifici:

-
la mancanza di simmetria tra ricercatori CNR da un lato e ricercatori e docenti universitari dall'altro per quanto riguarda l'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, richiesta per i primi ma non per i secondi.

-
il riferimento ad una ``riduzione dell'orario di lavoro'', laddove il concetto di orario di lavoro risulta del tutto improprio per i ricercatori e in via di superamento, come previsto dal CCNL, attraverso specifiche modalità di gestione del tempo di lavoro.

2.7 Norme transitorie

Le norme transitorie, in sostanza già in precedenza richiamate, non affrontano il reale problema del transitorio: come verrà assicurata la vita ordinaria dell'Ente fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di funzionamento, visto che alla data di entrata in vigore del decreto l'unico organo del CNR validamente costituito resterà il Presidente, prevedibilmente affiancato rapidamente da 4 membri del Consiglio Direttivo? 5 persone gestiranno tutte le attività dell'Ente, dovendo per di più rifarne i regolamenti? Dove si troveranno le necessarie consulenze scientifiche? E` facile prevedere la paralisi dell'Ente per molti mesi.

3 Conclusioni

La gravità della situazione impone una chiara assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti che, a diverso titolo e con diverse prerogative, sono coinvolti ed interessati al riordino del CNR, e più in generale a quello degli Enti Pubblici di Ricerca.

Per tale motivo l'ANPRI-EPR esprime con chiarezza la sua profonda insoddisfazione rispetto allo schema di decreto sul riordino del CNR approvato dal Governo il 6 agosto.

Tale insoddisfazione è determinata nella sua essenza dal fatto che lo schema di decreto approvato dal Governo, negando alla Comunità scientifica interna la responsabile assunzione del diritto-dovere all'autogoverno, prefigura per il CNR un'organizzazione assolutamente inadeguata alla missione che è chiamato a svolgere ed anomala sia rispetto ad analoghi contesti nazionali (Università) sia internazionali (Università ed Enti Pubblici).

Le conseguenze di questa scelta errata avranno gravi ripercussioni sul già debole tessuto del Sistema ricerca del Paese. Le responsabilità che il Governo si assume compiendo tale scelta sono rese ancora più gravi dall'atteggiamento di superficiale considerazione, per non dire beffardo, che il Ministro URST ha dimostrato nei confronti della Comunità scientifica degli Enti Pubblici di Ricerca che, responsabilmente, ha in diverse occasioni sottoposto all'attenzione del Governo ragionevoli suggerimenti e proposte.

Continuando con tale spirito, nell'interesse generale del Paese, si ritiene doveroso indicare le linee secondo le quali lo schema di decreto del 6 agosto va modificato per consentire, recuperando nella sua essenza il principio dell'autogoverno, di configurare un'organizzazione del CNR efficace ed incisiva rispetto alle esigenze del Paese.

In tale ottica si propone:

-
che la composizione del Consiglio direttivo comprenda 2 membri designati dai ricercatori del CNR, anche al fine di accentuare il carattere scientifico di tale organo;

-
che il Comitato scientifico sia compreso tra gli organi di governo del CNR e la sua composizione e modalità di funzionamento assicurino la rappresentanza maggioritaria e su base elettiva della comunità scientifica interna, secondo le sue articolazione nei diversi settori di attività scientifica;

-
che al Comitato scientifico siano esplicitamente attribuiti i compiti primari di consulenza scientifica nei confronti del Consiglio direttivo, nonché di di parere sui regolamenti;

-
che siano previste strutture di raccordo (dipartimenti), per settori scientifici omogenei, tra gli organi di governo del CNR e le strutture di ricerca costituenti la Rete scientifica;

-
che la nomina dei Direttori degli Istituti avvenga nell'ambito di una rosa di nominativi designati dai ricercatori degli Istituti interessati;

-
che siano previsti nello schema di decreto idonei meccanismi di partecipazione che consentano, senza togliere incisività e rapidità all'azione di riordino, alla comunità scientifica interna ed al personale tecnico ed amministrativo di contribuire responsabilmente ed efficacemente alla stesura dei regolamenti;

-
che la ristrutturazione della rete scientifica sia perseguita seguendo criteri che consentano la salvaguardia delle competenze scientifiche esistenti e favoriscano le aggregazioni di Istituti, in un arco temporale ragionevole, su diretta proposta degli Istituti stessi e sulla base di adeguate motivazioni scientifiche;

-
che sia definito un regime transitorio che permetta il regolare svolgimento delle attività dell'Ente nella fase di predisposizione dei nuovi regolamenti e la attiva partecipazione alla loro elaborazione da parte della comunità scientifica interna.

Il quadro delineato nello schema di decreto approvato il 6 agosto dal Governo prefigura per il personale scientifico del CNR, e più in generale per tutto il personale, una condizione di umiliante subalternità.

Si rende pertanto necessaria, in questa fase particolarmente delicata della vita del CNR, un'azione incisiva e rilevante della Comunità Scientifica interna che deve dare dimostrazione delle sue capacità di confronto e, se necessario, di scontro con un Governo che sino ad ora non ha dimostrato di averne compreso ed apprezzato, pur a fronte di oggettive evidenze, il valore scientifico e la forza propositiva.

In questa fase non ci si può inoltre esimere dal richiamare l'attenzione di tutta la Comunità scientifica nazionale sulle gravi ripercussioni generali che può avere lo schema di decreto approvato dal Governo ed invitarla ad esprimersi in merito nelle dovute sedi istituzionali.


La Segreteria Nazionale ANPRI-EPR