COMUNICATO 20 SETTEMBRE 1999

SUL D.LGS. DI ISTITUZIONE DELL' INGV
E DI ESTENSIONE DI NORME CNR AD ALTRI ENTI DI RICERCA

Il decreto, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 3.9.1999, contiene poche modifiche riguardo agli articoli (da 1 a 11) che comparivano nel testo approvato in via preliminare il 28.5.1999.

Tra queste, vanno segnalate le seguenti che accolgono richieste avanzate anche dall'ANPRI-EPR:

Quanto all'art. 10, il testo finale lascia immutato, rispetto a quello preliminare, il quadro degli enti per i quali è prevista l'estensione di varie norme CNR, tra le quali quelle sul reclutamento e sulla mobilità temporanea (artt. 11 e 12 del D.Lgs. 19/99 di riordino del CNR). Si tratta degli "enti di competenza MURST", dell'INSEAN, dell'ICRAM e degli enti vigilati dal Ministero per le politiche agricole.

Per l'ENEA e l'ASI è confermata l'estesione delle norme sul reclutamento e sulla mobilità temporanea, e per l'ISAE delle sole norme sulla mobilità temporanea.

Se da un lato l'estensione rappresenta indubbiamente, per gli enti interessati, un elemento di valorizzazione, dall'altro occorre rilevare che il Governo si è assunto in proposito la grave responsabilità di non recepire le richieste che la Commissione Parlamentare Bicamerale, facendo proprie varie istanze al riguardo tra cui quelle dell'ANPRI, ha formulato al fine di ricondurre gli enti di ricerca ad un quadro coerente ed unitario, secondo lo spirito della legge delega 59/97. Tali richieste riguardavano l'estensione in forma più ampia per l'ENEA e l'ISAE, e l'inclusione di altri enti tra i quali ISFOL, ANPA, ISPESL, Istituto Superiore di Sanità e ISTAT.

Quanto alle richieste avanzate dall'ANPRI e da altre forze politiche e sindacali di inserire nel decreto, in attuazione dell'art. 18 della legge delega, norme sullo status dei ricercatori, richiesta fatta propria dalla Bicamerale, il Governo ha sì aggiunto un Titolo VI, ma il suo contenuto è del tutto minimale rispetto alle richieste: invece delle "Norme per il personale di ricerca scientifico e tecnologico" previste dalla Bicamerale si parla di "disposizioni per l'attività di ricerca", che sono in massima parte di estrema vaghezza e non prive di contraddizioni (si garantisce la libertà di ricerca e l'autonomia professionale dei ricercatori, ma si dispone l'obbligo di svolgere le attività programmate "secondo le direttive dell'ente"; si prevede la facoltà di svolgere ricerca libera, ma "senza oneri aggiuntivi per l'ente"). Ben più ricco di contenuti e coerente era il parere della Bicamerale, già peraltro "mediato" con il Governo rispetto alla bozza del relatore Tapp! aro, e ciò nonostante sostanzialmente disatteso.

Le "disposizioni" approvate si applicano poi solo agli enti di competenza MURST, salvo quelle del nuovo art. 12 che prevedono l'inquadramento dei ricercatori e dei tecnologi in aree scientifiche e settori tecnologici, che riguardano anche l'ENEA e l'ASI. L'art. 12, a parte il limitato campo di applicazione, va comunque considerato positivamente in quanto il riconoscimento delle competenze scientifiche e professionali è un elemento qualificante per lo status del ricercatore e del tecnologo; positivo anche il fatto che sarà il MURST a dettare i criteri generali per la definizione delle aree, che dovranno "salvaguardare le competenze in essere", prevedere "procedure di revisione periodica e di variazione delle afferenze", "agevolare i passaggi diretti tra enti di ricerca ... e la mobilità con le università", evitando così il consueto "fai da te" degli enti almeno in questa materia.

Al termine della "stagione delle riforme" del sistema della ricerca (la delega è stata prorogata di 90 giorni solo per i decreti già all'esame della Bicamerale), risulta sostanzialmente non raggiunto l'obiettivo di definire un quadro unitario, superando i vincoli posti dalle "competenze" dei vari Ministeri in materia di ricerca.

Si è persa in particolare l'occasione per fissare per decreto lo status dei ricercatori degli enti e realizzare una vera mobilità all'interno del sistema della ricerca. Ciò è avvenuto nonostante l'ampio consenso che si è potuto per la prima volta registrare tra le forze politiche della stessa maggioranza di governo e tra le organizzazioni sindacali su quello che rappresenta l'obiettivo storico dell'ANPRI. Veti espliciti di una parte sindacale, pur minoritaria tra i ricercatori, e meno espliciti od occulti di parte del mondo universitario e di alcuni dei presidenti di Enti, in generale peraltro piuttosto disattenti nei confronti di questa pur cruciale questione, hanno concorso ad impedire che l'obiettivo venisse realizzato.

Tuttavia dal consenso senza precedenti sopra ricordato si può ora ripartire per continuare la battaglia per la definizione legislativa dello stato giuridico dei ricercatori degli enti di ricerca, operando in particolare nella direzione di ottenere:



La Segreteria Nazionale ANPRI-EPR