COMUNICATO ANPRI 1 / 3 / 96 SU

SENTENZA TAR LAZIO SU AFFERENZA DI RICERCATORI E TECNOLOGI DEGLI EPR ALLA AUTONOMA E SEPARATA AREA DI CONTRATTAZIONE

Il TAR Lazio ha depositato in questi giorni la sentenza del 22 novembre 95 che, come richiesto dall'ANPRI e da numerosi ricercatori e tecnologi, respinge il ricorso con cui CGIL e UIL pretendevano di estromettere i ricercatori e i tecnologi dall'area dirigenziale, in base al presupposto, di cui il TAR ha ampiamente dimostrato l'infondatezza, che il personale dirigenziale dovesse identificarsi soltanto con la dirigenza amministrativa.

Perciò resta confermato tutto l'attuale impianto contrattuale del comparto ricerca, sia per la tornata contrattuale in corso (ma non ancora aperta per ricercatori e tecnologi e comunque già scaduta a fine 95), sia per il biennio successivo.

La notizia non richiederebbe commenti, se non fosse successo che su questo ricorso e sul suo esito sono state divulgate diverse falsità e che il ricorso stesso ha di fatto ritardato sia il contratto per l'area dirigenziale del comparto ricerca, sia il contratto per il personale degli altri livelli, con conseguente danno economico per tutto il personale della ricerca.

La prima diceria è stata che l'ANPRI avrebbe promosso il ricorso per rompere il contratto del comparto ricerca in due contratti.

E' vero invece che il ricorso è stato sottoscritto da CGIL e UIL e notificato alla sola CISL come controparte fittizia. Infatti le tre confederazioni, come ufficialmente riportato nella loro piattaforma contrattuale, acconsentivano ai due contratti separati, e cioè un contratto ``dirigenziale " e uno ``non dirigenziale``, ma concordemente tutte e tre pretendevano che i ricercatori e tecnologi non afferissero all'area dirigenziale ma a quella non dirigenziale, insieme ai livelli inferiori amministrativi ed ai livelli tecnici.

Sono stati l'ANPRI ed i ricercatori e tecnologi che, avutone notizia, si sono opposti rapidamente, sottoscrivendo in una sola settimana in quasi duemila quali controparti nel ricorso.

Anche il TAR ha rilevato che la CISL non era una vera controparte, non avendo svolto alcuna memoria difensiva, e perciò ha condannato CGIL e UIL a pagare tre milioni di spese processuali alla sola ANPRI, in quanto unica vera controparte attiva e rappresentante dei ricercatori e tecnologi lesi dal ricorso.

È stato anche detto che l'ANPRI, pur di rompere l'unità del personale, avrebbe accettato di omologare ricercatori e tecnologi ai dirigenti amministrativi.

È vero invece che comunque si sarebbero avuti due contratti (come in tutto il pubblico impiego) e che il vero argomento in discussione era se negli EPR dovesse essere riconosciuto il ruolo della dirigenza scientifica o se la dirigenza dovesse essere ristretta ai soli dirigenti amministrativi. Il TAR del Lazio, riconoscendo il carattere innovativo della legge delega 421 e seguenti, ha confermato quanto sostenuto dall'ANPRI, e cioè un concetto di dirigenza più ampio di quello ristretto all'ambito amministrativo, sostenuto dai confederali, perchè LA GESTIONE DELLA RICERCA RIENTRA FRA LE FUNZIONI DI LIVELLO DIRIGENZIALE IN QUANTO FUNZIONE PROFESSIONALE ELEVATA, in analogia con le dirigenze mediche o tecniche o universitarie.

Infine sono state diffuse falsità anche riguardo l'esito del ricorso : in occasioni pubbliche dirigenti sindacali confederali hanno sostenuto che il TAR avrebbe riconosciuto funzioni dirigenziali soltanto ai dirigenti di ricerca e ai dirigenti tecnologi.

È vero invece che il TAR , in pieno accordo con quanto sostenuto dall'ANPRI, ha dichiarato legittimo e necessario l'inserimento dei profili dei ricercatori e tecnologi nell'area di contrattazione del personale con qualifica dirigenziale, in forza del fatto che i primi tre livelli professionali dei ricercatori e tecnologi sono perfettamente omologhi a quelli dirigenziali, come anche già statuito dalla loro iscrizione all'albo dei dirigenti pubblici.

L'ANPRI perciò si augura che la sentenza chiuda definitivamente questa lunga storia e che tutti i sindacati, comprese le tre confederazioni, adesso cooperino per una rapida e positiva definizione di entrambi i contratti del comparto ricerca.

IL SEGRETARIO GENERALE ANPRI-EPR


Testo della sentenza