COMUNICATO

INCONTRO CON I RICERCATORI DELL'AREA PISANA DEL 29/3/96

Nel corso dell'incontro, al quale erano state invitate ANPRI, CGIL, CIDA, CISL, UIL, sono stati discussi i problemi relativi all'imminente tornata contrattuale per l'autonoma e separata area di contrattazione del personale dirigenziale del comparto ricerca.

Da parte di tutte le organizzazioni si è riconosciuta l'importanza della conferma dell'ordinamento vigente di ricercatori e tecnologi e dell'articolazione del trattamento economico previsti dal DPR 171/91.

In particolare è stato individuata come cruciale la conservazione del meccanismo di progressione economica per classi e scatti attualmente vigente.

Sulle modalità di conservazione di tale meccanismo, le posizioni sono tuttavia risultate differenziate.

CGIL, CISL e UIL hanno infatti sostenuto che l'art. 72 del D.Lgs. 29/93 sul riassetto del pubblico impiego vieta i trattamenti economici basati su automatismi e quindi la conservazione della progressione economica prevista dal DPR 171 può avvenire solo a seguito di una legge che, sul modello dell'art. 9 della legge 168/89, sia pur con alcuni ``paletti'' relativi all'ordinamento del personale scientifico e tecnologico, sottragga il comparto della ricerca alla normativa prevista dal D.Lgs. 29/93.

A questo proposito l'ANPRI, riprendendo quanto detto nel corso dell'incontro, ribadisce che

1. L'inquadramento di ricercatori e tecnologi come personale dirigenziale rappresenta un punto fermo per la valorizzazione del ruolo dei ricercatori e tecnologi all'interno degli enti di ricerca, permettendo il sostanziarsi della norma prevista dallo stesso decreto 29 che recita ``Nelle istituzioni e negli enti di ricerca ... le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca'';

2. L'ANPRI ha sempre sostenuto la necessità di una legge che regoli in modo stabile lo stato giuridico dei ricercatori e tecnologi, secondo principi di comparabilità con lo stato giuridico dei ricercatori e docenti universitari. Tale comparabilità deve necessariamente anche riguardare il trattamento economico. Tuttavia, nell'attuale situazione, rileva l'urgenza di pervenire al rinnovo del contratto del personale dirigenziale del comparto ricerca, contratto che rimane l'unico per il quale le trattative non si siano neppure aperte, nonostante sia già scaduta la sua validità economica. Il posporre il rinnovo contrattuale all'approvazione di una nuova legge implica necessariamente il rinvio a tempi lunghi del rinnovo contrattuale. Dopo la sottoscrizione del contratto e il chiarimento del quadro politico di riferimento, si potrà e si dovrà riprendere il discorso legislativo, sul quale l'ANPRI auspica che si possa raggiungere la massima convergenza.

3. Per quanto riguarda il trattamento economico, l'ANPRI ritiene che la questione sia superabile invocando la specificità delle professionalità in questione e il riferimento con il trattamento economico della comunità scientifica universitaria. In proposito fa rilevare che il citato art. 72 del D.Lgs. 29/93 non vieta che i contratti possano prevedere scatti automatici, limitandosi ad abrogare, contestualmente alla sottoscrizione dei contratti primi collettivi, ``le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico''; in altri termini, la contrattazione non può essere vincolata da ``paletti normativi'' che prescrivono automatismi, cosa ben diversa dal ``vietare'' gli automatismi stessi.

Del resto lo stesso articolo abroga anche ``le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati'': ma lo stesso D. Lgs. 29, all'art. 49 c. 1, recita ``Il trattamento economico e fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi''.

LA SEGRETERIA NAZIONALE ANPRI-EPR

Roma, 4 aprile 1996