Roma, 21 Novembre 1996

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Prof. Romano Prodi

Al Ministro per l'Università e la Ricerca
On.le Prof. Luigi Berlinguer

Al Ministro per la Funzione Pubblica
On. le Prof. Franco Bassanini

Oggetto: DDL 2699/Camera, ex 1124/Senato

L'ANPRI-EPR, presa visione del testo del DDL 2699 presentato alla Camera e già approvato dal Senato (DDL 1124), rileva la necessità che in tale testo, con riferimento all'art. 14, comma 4 lettera d), vengano precisate le norme relative ai ricercatori e tecnologi degli Enti di Ricerca, in coerenza con il progetto di riforma del sistema ricerca che il DDL prefigura.

L'ANPRI-EPR chiede pertanto che il Governo presenti alla Camera l'emendamento allegato.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale ANPRI-EPR

(Dott.ssa Vincenza Celluprica)

Proposta di emendamento all'art. 9 comma 4 lettera d) del DDL 2699/Camera ex 1124/Senato

Aggiungere:

Per il personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo, al fine di realizzare la mobilità di cui al successivo art. 15 ed in attuazione dei principi di cui dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 nonchè dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, la predetta disciplina definisce lo stato giuridico secondo norme omogenee con quelle vigenti per i professori e ricercatori universitari e prevede che la contrattazione relativa alle altre materie inerenti il rapporto di impiego avvenga in autonoma e separata area di contrattazione.

Riferimenti legislativi:

art. 9 comma 4 lettera d) del DDL 2699/Camera ex 1124/Senato alla Camera

[Il Governo è delegato a] prevedere una distinta disciplina rispetto ai dirigenti, dei dipendenti pubblici che svolgano, nei vari comparti, qualificate attività professionali implicanti l'iscrizione ad albi, oppure compiti di studio e di ricerca;

art. 15 del DDL 2699/Camera ex 1124/Senato

Nell'attuazione della delega ... il Governo persegue l'obiettivo di ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche ..., riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 12 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale.

art. 2, comma 1, lettera c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

... Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi da essa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonchè la loro consistenza complessiva. ...

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168:

Il CNR, l'Istituto di fisisca nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonchè gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

...

Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli e associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

...