COMUNICATO Sono state pubblicate le sentenze del TAR Lazio in merito ai cinque ricorsi discussi in data 12 dicembre '96, tutti d'interesse del personale ENEA. Due di essi, promossi da CGIL-CISL-UIL, contestavano l'applicabilita` all'ENEA delle direttive della Funzione Pubblica che impongono l'adozione di due distinti contratti collettivi del personale, dirigenziale e non dirigenziale, e chiedevano l'annullamento della prima delibera dell'Ente, che individuava l'Area Dirigenziale come composta dai dirigenti, dalle specifiche tipologie professionali della dirigenza (tutto il personale di prima fascia), da alcuni professionisti e da 9 titolari di incarichi di struttura. I due ricorsi sono stati respinti. Conseguentemente l'ENEA deve avere due distinti contratti collettivi e vale la prima delibera di costituzione dell'Area Dirigenziale. Un'altro ricorso, promosso invece dall'ANPRI-EPR, riguarda la richiesta al TAR Lazio di annullare la seconda delibera sull'Area Dirigenziale. Cio` in quanto essa si pone in contrasto con la precedente delibera, per la discriminazione introdotta nei confronti dei ricercatori e tecnologi del livello 8 e per l'inclusione nell'area di personale non in possesso di riconosciuta qualifica professionale della dirigenza. Questa seconda delibera, introdotta a seguito di una transazione tra Direzione dell'Ente e OO.SS confederali, costituisce la base dell'attuale accordo contrattuale, non sottoscritto dall'Associazione, perche` palesemente illegittimo. Il TAR Lazio, riconoscendo fondate le ragioni dei ricercatori, ha chiesto all'ENEA l'invio del nuovo contratto, una volta che fosse pervenuta l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di verificare l'avvenuta "lesione definitiva dell'interesse sostanziale"dei ricorrenti. E' quindi del tutto prevedibile che, se anche il contratto fosse autorizzato dalla Corte dei Conti (che ha da parte sua sollevato numerosi rilievi di illegittimita`, tra l'altro sull'art.1 per" l' inserimento nell'area dirigenziale non soltanto del personale dotato di professionalita` specifiche -ricercatori, etc-, bensi` di tutto il personale inquadrato e da inquadrare nel livello 9"), esso sarebbe bocciato per l'intervento del TAR. Gli altri due ricorsi sono relativi all'operazione di "dinamica". Quello presentato dall'ANPRI-EPR chiedeva l'annullamento della delibera del 28.2.96 limitatamente.alla decorrenza, spostata al 1.1.96. L'operazione era originariamente prevista dal CCNL 88-91, e gia` definita nell'ambito di una precedente delibera dell'ENEA, da effettuarsi per il periodo 1992-93. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso dell'ANPRI-EPR e pertanto l'operazione di dinamica va applicata al periodo 92-93 e non al 94-95 Sara` quindi necessario da parte dell'Ente riavviare le procedure di valutazione del personale, sinora attivate per il periodo 94-95. Significative le motivazioni che hanno determinato le decisioni del TAR Lazio. E' stato riconosciuto esplicitamente che all'ENEA si applicano i principi generali della contrattazione validi per il Pubblico impiego e che non sono consentite interpretazioni riduttive dell'art. 73 del D.L.vo 29/93. Sono state ribadite la natura dell'ENEA come Ente Pubblico di ricerca e la figura del ricercatore come figura dirigenziale. E' stato ribadito che l'autonomia dell'Ente nella contrattazione non puo` spingersi sino a disattendere norme fondamentali di riforma economico sociale, come quelle previste per la contrattualizzazione della dirigenza, imperative addirittura per le Regioni a Statuto Speciale, e a ledere fondamentali norme costituzionali. Dopo i rilievi della Corte dei Conti, le sentenze del TAR Lazio sono un'altra mazzata alla presunzione ed alla arroganza di certe tesi che sono alla base delle attuali difficolta` del contratto. Cio` nonostante, in un incontro del 27 febbraio, la Direzione dell'ENEA ha confermato di non voler cambiare rotta e di non ritenere di dover riaprire, malgrado le richieste avanzate dall'ANPRI-EPR, le trattative per ovviare ai rilievi di illegittimita` ed alle difficolta` giuridiche, ritendosi sufficentemente garantita dalle assicurazioni ricevute dal Governo. L'Associazione mette in guardia non solo i ricercatori ma il personale tutto della pericolosita` di certi ostinati atteggiamenti, a fronte di posizioni nette della magistratura. Un gioco irresponsabile, che si protrae da un 'anno e mezzo sulla pelle del personale. Questa Associazione chiede apertamente al Governo: - di non rinnovare la fiducia ad alcun componente degli attuali vertici dell'ENEA (Presidente, CDA e Direttore Generale), responsabili unici dell'attuale grave situazione del personale, e - di non autorizzare la registrazione con riserva del contratto ma di operare per l'immediata riapertura dele trattative. Nell'ambito di rigorosi criteri di legittimita`, oramai indicati esplicitamente dalla Corte dei Conti e dalla magistratura amministrativa, e` possibile infatti raggiungere un nuovo accordo su una accettabile stesura contrattuale. Questa Associazione chiede inoltre l'erogazione di un anticipo sui futuri aumenti contrattuali, da erogarsi immediatamente al fine di venire incontro almeno in parte alle legittime attese del personale. La Segreteria Nazionale Roma, 3 marzo 1997 ___________________________________ Dalla sentenza del TAR sul ricorso di CGIL, CISL e UIL contro le due aree di contrattazione separate: "...tale prospettazione (cioe` quella dei ricorrenti, ndr) (...) non ha pregio, in quanto fondata su una lettura monca ed incompleta, nonche` erronea..." "...che la sottoposizione alla contrattazione collettiva separata della dirigenza costituisca norma fondamentale di riforma economica sociale lo si ricava dai parametri di qualificazione piu` volte enunciati dalla Corte Costituzionale..." "...appare evidente che la contrattazione separata della dirigenza costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale, la quale, se e` in grado, in quanto tale, di limitare l'autonomia normativa addirittura delle Regioni a statuto speciale, a maggior ragione non puo` non valere per enti ed organizzazioni pubbliche..." "...i modelli di contrattualizzazione, previsti in linea generale dal titolo III (del d.l. 29, ndr), valgono anche per l'ENEA, seppure con gli adattamenti resi necessari dalla specificita` dell'ente..." "...appare davvero singolare la tesi che pretende di escludere dalla dirigenza e dalle relative funzioni di responsabilita` coloro che siano dotati di quella particolare preparazione scientifica e tecnica essenziale per lo svolgimento delle attivita` dell'ENEA, ente pubblico preposto alla ricerca e allo sviluppo dell'energia nucleare e delle fonti alternative ed altamente qualificato sul piano della ricerca scientifica (...). Non v'e` dubbio, infatti, che proprio coloro che siano dotati di specifica preparazione scientifica siano in grado di assolvere con competenza anche le funzioni di direzione e coordinamento di uomini e strutture, tipiche del dirigente, soprattutto se quelle strutture svolgono attivita` scientifica..." "... ne` si puo` dire, come tentano le parti ricorrenti, che quegli interventi attentino alla liberta` di organizzazione sindacale..." "Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese (...) seguono la soccombenza". _______________________________________ Dalla sentenza del TAR sul ricorso dell'ANPRI contro la composizione dell'area dirigenziale "...la questione di fondo che il Collegio e` chiamato a sciogliere e` se tra i destinatari della contrattazione collettiva dirigenziale potessero essere inseriti anche dipendenti appartenenti al livello-gradino 8-8.1..." "...e` preliminarmente da precisare che anche per l'ENEA vale il principio (...) secondo cui per ciascun comparto del pubblico impiego "e` prevista una autonoma separata area di contrattazione peri l personale dirigenziale"..." "...occorre ancora precisare che ricercatori e tecnologi non potevano non essere accorpati con la dirigenza amministrativa..." "...la specificita` dell'ENEA, dunque (...) non pare possa spingersi al punto da escludere le qualifiche della ricerca e tecniche dal novero della dirigenza..." "...sarebbe davvero singolare la tesi che pretende di escludere dalla dirigenza e dalle relative funzioni di responsabilita` coloro che siano dotati di quella particolare preparazione scientifica e tecnica essenziale per lo svolgimento delle attivita` dell'ENEA che, come si e` visto, e` sostanzialmente un ente pubblico preposto alla ricerca e allo sviluppo dell'energia nucleare e delle fonti alternative ed altamente qualificato sul piano della ricerca scientifica (...). Non v'e` dubbio, infatti, che proprio coloro che siano dotati di specifica preparazione scientifica siano in grado di assolvere con competenza anche le funzioni di direzione e coordinamento di uomini e strutture caratterizzate da una forte componente tecnico-scientifica, tipiche del dirigente in generale, nonche` quelle specificamente tecniche..." "...conformemente a tali principi, dunque, l'ENEA con delibera 24.4.96 aveva gia` incluso ricercatori, tecnologi e progettisti (...) nella separata area di contrattazione dirigenziale. Tale delibera era stata ritenuta pertanto legittima da questo Collegio con decisione emessa su ricorso proposto avverso di essa dalle oo.ss. CGIL, CISL e UIL..." "...resta da vedere se l'estensione dei destinatari della separata area di contrattazione, operata con l'impugnato provvedimento del 14 giugno 1996, sia anch'essa legittima..." "...non risulta che in merito a tale inclusione (...) sia intervenuta, ed in quali termini, l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (...) Senza la predetta autorizzazione, infatti, non puo` ancora ritenersi verificata la lesione definitiva dell'interesse sostanziale dell'associazione ricorrente." "L'ENEA dovra` pertanto depositare alla segreteria di questa Sezione la predetta autorizzazione entro sessanta giorni dal deposito della presente sentenza, unitamente ad una chiara, dettagliata e documentata relazione espositiva dei criteri di inquadramento dei ricercatori e tecnologi, nonche` dell'attribuzione delle varie "fasce" dell'EAP". _______________________________________________ Dalla sentenza del TAR sul ricorso della CGIL contro la dinamica: "...l'art. 5 del c.c.l. del personale ENEA, relativo al triennio 1988-1991 (...) conteneva per il personale in genere (...) una disposizione (intitolata "Sviluppo professionale") invero singolare e non solo sotto il profilo lessicale, in quanto fortemente derogatoria dei fondamentali principi del pubblico impiego ai quali pure l'ENEA deve sottostare (...) consentendo, sostanzialmente, il riconoscimento delle mansioni superiori ai fini giuridici ed economici..." "...cosi` riassunto il quadro delle norme contrattuali di riferimento, invero tutt'altro che chiaro e rispondente, come gia` detto, ai principi generali e di ordine pubblico che governano il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni in genere (non e` chiaro ad esempio, se il citato art. 5 sia norma di stato giuridico di avanzamento, come sembrerebbe dal suo contenuto, o solo di stato economico; nel primo caso si confonderebbe con il successivo art. 6 e porrebbe non facili problemi di conformita` al principio costituzionale della necessita` di accesso concorsuale ai pubblici uffici, ex art. 97 e di impossibilita` dei contratti collettivi di disporre avanzamenti di carriera, comunque camuffati) si puo` scendere all'esame dei motivi del ricorso..." "...le vicende normative che hanno portato alla trasformazione del CNEN nell'ENEA (...) consentono di ravvisare anche in questo i tratti salienti dell'ente di ricerca (...). D'altronde, anche l'ENEA, con i suoi stessi atti (...) ha dimostrato di volersi considerare sostanzialmente un ente di ricerca..." "...trova pienamente conforto la tesi delle amministrazioni che intende dare specificita`, anche sul piano retributivo, a coloro che siano dotati di quella particolare preparazione tecnica e scientifica essenziale per lo svolgimento delle attivita` dell'ENEA che, come si e` visto, e` sostanzialmente un ente pubblico preposto alla ricerca ed allo sviluppo dell'energia nucleare e delle fonti alternative ed altamente qualificato sul piano della ricerca scientifica..." "...risulta fondato, invece, il profilo di illegittimita` (...) attinente alla decorrenza degli effetti delle operazioni di dinamica contrattuale. Per tale decorrenza l'Ente aveva fissato, dopo un accordo con le oo.ss., la data del 30.12.93, invece il Ministro dell'Industria e la successiva delibera del febbraio 1996 hanno fatto slittare tale data di due anni, portandola al successivo 1.1.1996. Non e` dato capire i motivi di tale spostamento, non apparendo al Collegio appaganti i generici riferimenti ad un'ottica di riduzione dei costi..." "...una previsione contrattuale che disponga la decorrenza di alcuni effetti oltre il triennio di validita` sarebbe illegittima..." "Per tale limitato aspetto il ricorso merita accoglimento. In conseguenza del parziale accolgimento le spese ben possono compensarsi". _____________________________________________ Dalla sentenza del TAR sul ricorso dell'ANPRI contro la dinamica "...la prima censura, con cui si lamenta che il Ministero dell'Industria (...) abbia esercitato un indebito potere di approvazione (...) e` infondata..." "...appare fondato, invece, l'altro aspetto di illegittimita` dedotto con i restanti tre motivi (...) La precedente delibera del 22.12;93 aveva individuato la "decorrenza giuridica ed economica delle operazioni..." di dinamica contrattuale nella data del 30.12.93; invece il Ministro dell'Industria e la successiva delibera del febbraio 1996 hanno fatto slittare tale data di due anni, portandola al successivo 1.1.1996. Non e` dato capire i motivi di tale spostamento, non apparendo al Collegio appaganti i generici riferimenti ad un'ottica di riduzione dei costi che, se giustificata per altri aspetti (...) (v. dispositivo della sentenza di questa stessa Sezione assunta, in pari data, sul ricorso CGIL) non trova ne` nell'Appendice 4 del c.c.l. ne` in altre disposizioni normative, di cui infatti non v'e` traccia nell'impugnato provvedimento ministeriale, alcun fondamento per quel che attiene al momento temporale..." "...una previsione contrattuale che disponga la decorrenza di alcuni effetti economici oltre il termine finale di validita` sarebbe illegittima...". "Per tale aspetto il ricorso merita pertanto accoglimento. In conseguenza del parziale accolgimento le spese ben possono compensarsi."