COMUNICATO

Sono state pubblicate le sentenze del TAR Lazio in merito ai cinque ricorsi
discussi in data 12 dicembre '96, tutti d'interesse del personale ENEA.

Due di essi, promossi da CGIL-CISL-UIL, contestavano l'applicabilita`
all'ENEA delle direttive della Funzione Pubblica che impongono l'adozione
di due distinti contratti collettivi del personale, dirigenziale e non
dirigenziale, e chiedevano l'annullamento della prima delibera dell'Ente,
che individuava l'Area Dirigenziale come composta dai dirigenti, dalle
specifiche tipologie professionali della dirigenza (tutto il personale di
prima fascia), da alcuni professionisti e da 9 titolari di incarichi di
struttura. I due ricorsi sono stati respinti. Conseguentemente l'ENEA deve
avere due distinti contratti collettivi e vale la prima delibera di
costituzione dell'Area Dirigenziale.

Un'altro ricorso, promosso invece dall'ANPRI-EPR, riguarda la richiesta al
TAR Lazio di annullare la seconda delibera sull'Area Dirigenziale. Cio` in
quanto essa si pone in contrasto con la precedente delibera, per la
discriminazione introdotta nei confronti dei ricercatori e tecnologi del
livello 8 e per l'inclusione nell'area di personale non in possesso di
riconosciuta qualifica professionale della dirigenza. Questa seconda
delibera, introdotta a seguito di una transazione tra Direzione dell'Ente e
OO.SS confederali, costituisce la base dell'attuale accordo contrattuale,
non sottoscritto dall'Associazione, perche` palesemente illegittimo.
Il TAR Lazio, riconoscendo fondate le ragioni dei ricercatori, ha chiesto
all'ENEA l'invio del nuovo contratto, una volta che fosse pervenuta
l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di
verificare l'avvenuta "lesione definitiva dell'interesse sostanziale"dei
ricorrenti. E' quindi del tutto prevedibile che, se anche il contratto
fosse autorizzato dalla Corte dei Conti (che ha da parte sua sollevato
numerosi rilievi di illegittimita`, tra l'altro sull'art.1 per" l'
inserimento nell'area dirigenziale non soltanto del personale dotato di
professionalita` specifiche -ricercatori, etc-, bensi` di tutto il personale
inquadrato e da inquadrare nel livello 9"), esso sarebbe bocciato per
l'intervento del TAR.

Gli altri due ricorsi sono relativi all'operazione di "dinamica". Quello
presentato dall'ANPRI-EPR chiedeva l'annullamento della delibera del
28.2.96 limitatamente.alla decorrenza, spostata al 1.1.96. L'operazione era
originariamente prevista dal CCNL 88-91, e gia` definita nell'ambito di una
precedente delibera dell'ENEA, da effettuarsi per il periodo 1992-93. Il
TAR Lazio ha accolto il ricorso dell'ANPRI-EPR e pertanto l'operazione di
dinamica va applicata al periodo 92-93 e non al 94-95 Sara` quindi
necessario da parte dell'Ente riavviare le procedure di valutazione del
personale, sinora attivate per il periodo 94-95.

Significative le motivazioni che hanno determinato le decisioni del TAR
Lazio. E' stato riconosciuto esplicitamente che all'ENEA si applicano i
principi generali della contrattazione validi per il Pubblico impiego e che
non sono consentite interpretazioni riduttive dell'art. 73 del D.L.vo
29/93. Sono state ribadite la natura dell'ENEA come Ente Pubblico di
ricerca e la figura del ricercatore come figura dirigenziale. E' stato
ribadito che l'autonomia dell'Ente nella contrattazione non puo` spingersi
sino a disattendere norme fondamentali di riforma economico sociale, come
quelle previste per la contrattualizzazione della dirigenza, imperative
addirittura per le Regioni a Statuto Speciale, e a ledere fondamentali
norme  costituzionali.

Dopo i rilievi della Corte dei Conti, le sentenze del TAR Lazio sono
un'altra mazzata alla presunzione ed alla arroganza di certe tesi che sono
alla base delle attuali difficolta` del contratto. Cio` nonostante, in un
incontro del 27 febbraio, la Direzione dell'ENEA ha confermato di non voler
cambiare rotta e di non ritenere di dover riaprire, malgrado le richieste
avanzate dall'ANPRI-EPR, le trattative per ovviare ai rilievi di
illegittimita` ed alle difficolta` giuridiche, ritendosi sufficentemente
garantita dalle assicurazioni ricevute dal Governo. L'Associazione mette in
guardia non solo i ricercatori ma il personale tutto della pericolosita` di
certi ostinati atteggiamenti, a fronte di posizioni nette della
magistratura. Un gioco irresponsabile, che si protrae da un 'anno e mezzo
sulla pelle del personale.

Questa Associazione chiede apertamente al Governo:
- di non rinnovare la fiducia ad alcun componente degli attuali vertici
dell'ENEA (Presidente, CDA e Direttore Generale), responsabili unici
dell'attuale grave situazione del personale, e
- di non autorizzare la registrazione con riserva del contratto ma di
operare per l'immediata riapertura dele trattative.
Nell'ambito di rigorosi criteri di legittimita`, oramai indicati
esplicitamente dalla Corte dei Conti e dalla magistratura amministrativa, e`
possibile infatti raggiungere un nuovo accordo su una accettabile stesura
contrattuale.

Questa Associazione chiede inoltre l'erogazione di un anticipo sui futuri
aumenti contrattuali, da erogarsi immediatamente al fine di venire incontro
almeno in parte alle legittime attese del personale.

                                                  La Segreteria Nazionale
Roma, 3 marzo 1997

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Dalla sentenza del TAR sul ricorso di CGIL, CISL e UIL contro le due aree
di contrattazione separate:

"...tale prospettazione (cioe` quella dei ricorrenti, ndr) (...) non ha
pregio, in quanto fondata su una lettura monca ed incompleta, nonche`
erronea..."

"...che la sottoposizione alla contrattazione collettiva separata della
dirigenza costituisca norma fondamentale di riforma economica sociale lo si
ricava dai parametri di qualificazione piu` volte enunciati dalla Corte
Costituzionale..."

"...appare evidente che la contrattazione separata della dirigenza
costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale, la quale, se e`
in grado, in quanto tale, di limitare l'autonomia normativa addirittura
delle Regioni a statuto speciale, a maggior ragione non puo` non valere per
enti ed organizzazioni pubbliche..."

"...i modelli di contrattualizzazione, previsti in linea generale dal
titolo III (del d.l. 29, ndr), valgono anche per l'ENEA, seppure con gli
adattamenti resi necessari dalla specificita` dell'ente..."

"...appare davvero singolare la tesi che pretende di escludere dalla
dirigenza e dalle relative funzioni di responsabilita` coloro che siano
dotati di quella particolare preparazione scientifica e tecnica essenziale
per lo svolgimento delle attivita` dell'ENEA, ente pubblico preposto alla
ricerca e allo sviluppo dell'energia nucleare e delle fonti alternative ed
altamente qualificato sul piano della ricerca scientifica (...). Non v'e`
dubbio, infatti, che proprio coloro che siano dotati di specifica
preparazione scientifica siano in grado di assolvere con competenza anche
le funzioni di direzione e coordinamento di uomini e strutture, tipiche del
dirigente, soprattutto se quelle strutture svolgono attivita`
scientifica..."

"... ne` si puo` dire, come tentano le parti ricorrenti, che quegli
interventi attentino alla liberta` di organizzazione sindacale..."

"Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese (...) seguono la soccombenza".
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Dalla sentenza del TAR sul ricorso dell'ANPRI contro la composizione
dell'area dirigenziale

"...la questione di fondo che il Collegio e` chiamato a sciogliere e` se tra
i destinatari della contrattazione collettiva dirigenziale potessero essere
inseriti anche dipendenti appartenenti al livello-gradino 8-8.1..."

"...e` preliminarmente da precisare che anche per l'ENEA vale il principio
(...) secondo cui per ciascun comparto del pubblico impiego "e` prevista una
autonoma separata area di contrattazione peri l personale dirigenziale"..."

"...occorre ancora precisare che ricercatori e tecnologi non potevano non
essere accorpati con la dirigenza amministrativa..."

"...la specificita` dell'ENEA, dunque (...) non pare possa spingersi al
punto da escludere le qualifiche della ricerca e tecniche dal novero della
dirigenza..."

"...sarebbe davvero singolare la tesi che pretende di escludere dalla
dirigenza e dalle relative funzioni di responsabilita` coloro che siano
dotati di quella particolare preparazione scientifica e tecnica essenziale
per lo svolgimento delle attivita` dell'ENEA che, come si e` visto, e`
sostanzialmente un ente pubblico preposto alla ricerca e allo sviluppo
dell'energia nucleare e delle fonti alternative ed altamente qualificato
sul piano della ricerca scientifica (...). Non v'e` dubbio, infatti, che
proprio coloro che siano dotati di specifica preparazione scientifica siano
in grado di assolvere con competenza anche le funzioni di direzione e
coordinamento di uomini e strutture caratterizzate da una forte componente
tecnico-scientifica, tipiche del dirigente in generale, nonche` quelle
specificamente tecniche..."

"...conformemente a tali principi, dunque, l'ENEA con delibera 24.4.96
aveva gia` incluso ricercatori, tecnologi e progettisti (...) nella separata
area di contrattazione dirigenziale. Tale delibera era stata ritenuta
pertanto legittima da questo Collegio con decisione emessa su ricorso
proposto avverso di essa dalle oo.ss. CGIL, CISL e UIL..."

"...resta da vedere se l'estensione dei destinatari della separata area di
contrattazione, operata con l'impugnato provvedimento del 14 giugno 1996,
sia anch'essa legittima..."

"...non risulta che in merito a tale inclusione (...) sia intervenuta, ed
in quali termini, l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (...) Senza la predetta autorizzazione, infatti, non puo` ancora
ritenersi verificata la lesione definitiva dell'interesse sostanziale
dell'associazione ricorrente."

"L'ENEA dovra` pertanto depositare alla segreteria di questa Sezione la
predetta autorizzazione entro sessanta giorni dal deposito della presente
sentenza, unitamente ad una chiara, dettagliata e documentata relazione
espositiva dei criteri di inquadramento dei ricercatori e tecnologi, nonche`
dell'attribuzione delle varie "fasce" dell'EAP".
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Dalla sentenza del TAR sul ricorso della CGIL contro la dinamica:

"...l'art. 5 del c.c.l. del personale ENEA, relativo al triennio 1988-1991
(...) conteneva per il personale in genere (...) una disposizione
(intitolata "Sviluppo professionale") invero singolare e non solo sotto il
profilo lessicale, in quanto fortemente derogatoria dei fondamentali
principi del pubblico impiego ai quali pure l'ENEA deve sottostare (...)
consentendo, sostanzialmente, il riconoscimento delle mansioni superiori ai
fini giuridici ed economici..."

"...cosi` riassunto il quadro delle norme contrattuali di riferimento,
invero tutt'altro che chiaro e rispondente, come gia` detto, ai principi
generali e di ordine pubblico che governano il rapporto di lavoro con le
pubbliche amministrazioni in genere (non e` chiaro ad esempio, se il citato
art. 5 sia norma di stato giuridico di avanzamento, come sembrerebbe dal
suo contenuto, o solo di stato economico; nel primo caso si confonderebbe
con il successivo art. 6 e porrebbe non facili problemi di conformita` al
principio costituzionale della necessita` di accesso concorsuale ai pubblici
uffici, ex art. 97 e di impossibilita` dei contratti collettivi di disporre
avanzamenti di carriera, comunque camuffati) si puo` scendere all'esame dei
motivi del ricorso..."

"...le vicende normative che hanno portato alla trasformazione del CNEN
nell'ENEA (...) consentono di ravvisare anche in questo i tratti salienti
dell'ente di ricerca (...). D'altronde, anche l'ENEA, con i suoi stessi
atti (...) ha dimostrato di volersi considerare sostanzialmente un ente di
ricerca..."

"...trova pienamente conforto la tesi delle amministrazioni che intende
dare specificita`, anche sul piano retributivo, a coloro che siano dotati di
quella particolare preparazione tecnica e scientifica essenziale per lo
svolgimento delle attivita` dell'ENEA che, come si e` visto, e`
sostanzialmente un ente pubblico preposto alla ricerca ed allo sviluppo
dell'energia nucleare e delle fonti alternative ed altamente qualificato
sul piano della ricerca scientifica..."

"...risulta fondato, invece, il profilo di illegittimita` (...) attinente
alla decorrenza degli effetti delle operazioni di dinamica contrattuale.
Per tale decorrenza l'Ente aveva fissato, dopo un accordo con le oo.ss., la
data del 30.12.93, invece il Ministro dell'Industria e la successiva
delibera del febbraio 1996 hanno fatto slittare tale data di due anni,
portandola al successivo 1.1.1996. Non e` dato capire i motivi di tale
spostamento, non apparendo al Collegio appaganti i generici riferimenti ad
un'ottica di riduzione dei costi..."

"...una previsione contrattuale che disponga la decorrenza di alcuni
effetti oltre il triennio di validita` sarebbe illegittima..."

"Per tale limitato aspetto il ricorso merita accoglimento. In conseguenza
del parziale accolgimento le spese ben possono compensarsi".
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Dalla sentenza del TAR sul ricorso dell'ANPRI contro la dinamica

"...la prima censura, con cui si lamenta che il Ministero dell'Industria
(...) abbia esercitato un indebito potere di approvazione (...) e`
infondata..."

"...appare fondato, invece, l'altro aspetto di illegittimita` dedotto con i
restanti tre motivi (...) La precedente delibera del 22.12;93 aveva
individuato la "decorrenza giuridica ed economica delle operazioni..." di
dinamica contrattuale nella data del 30.12.93; invece il Ministro
dell'Industria e la successiva delibera del febbraio 1996 hanno fatto
slittare tale data di due anni, portandola al successivo 1.1.1996. Non e`
dato capire i motivi di tale spostamento, non apparendo al Collegio
appaganti i generici riferimenti ad un'ottica di riduzione dei costi che,
se giustificata per altri aspetti (...) (v. dispositivo della sentenza di
questa stessa Sezione assunta, in pari data, sul ricorso CGIL) non trova ne`
nell'Appendice 4 del c.c.l. ne` in altre disposizioni normative, di cui
infatti non v'e` traccia nell'impugnato provvedimento ministeriale, alcun
fondamento per quel che attiene al momento temporale..."

"...una previsione contrattuale che disponga la decorrenza di alcuni
effetti economici oltre il termine finale di validita` sarebbe
illegittima...".

"Per tale aspetto il ricorso merita pertanto accoglimento. In conseguenza
del parziale accolgimento le spese ben possono compensarsi."