Comunicato sul D.Lgs 396/97

E' stato pubblicato (G.U. n.266 del 14.11.97) il decreto legislativo n.396 contenente "Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio n.29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6 della legge 15 marzo 1997, n.59" (legge Bassanini).

L'ANPRI esprime la più viva preoccupazione per i riflessi, sui ricercatori e tecnologi degli EPR, del decreto; infatti questo non rispetta i limiti e i contenuti della delega (legge Bassanini), appare contenere elementi di incostituzionalità, e, soprattutto, non va nella direzione della valorizzazione delle alte professionalità e penalizza inoltre le sigle che le rappresentano.

Il decreto modifica pesantemente il quadro normativo che regola la contrattazione nazionale e integrativa e i criteri di rappresentatività. Si segnalano i punti principali.

CONTRATTAZIONE

L'art.1 c.1

Recita: "la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali". Viene così modificato l'art. 45 del D.Lgs 29/97, che, nel rispetto della legge delega 421/92 (art.2 comma 1 lettera c punti 1-7) escludeva dalla contrattazione le materie riservate alla legge, ovvero:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica , scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incimpatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

Si noti che i contratti rinnovati con la tornata contrattuale appena conclusasi non hanno potuto modificare l'ordinamento del personale ( i tre livelli per i ricercatori e i tecnologi degli EPR) proprio grazie alla riserva di lege di cui al punto 4).

L'articolo in questione è inaccettabile da un punto di vista politico, in quanto demanda alla contrattazione materie per le quali la garanzia di norme di legge dovrebbe apparire ad ogni governo perlomeno opportuna, se non necessaria, per il buon andamento della pubblica amministrazione; inoltre l'articolo è anche illegittimo e anticostituzionale.
Illegittimo, perché la legge delega n.59 (Bassanini) art.11 comma 4 stabilisce che il Governo "in sede di adozione dei decreti legislativi si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n.421".
Incostituzionale, perché è la Costituzione stessa che richiede una normativa di legge per alcune delle materie che infatti la L.421/92 sottrae alla contrattazione.

L'art.1 comma 3

Recita: " I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti... Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto". L'articolo è attuativo dell'art.11 c.4 lettera d della L.59/97.

L'articolo pone grossi problemi, poiché, per un verso, rivela la volontà politica di riportare i ricercatori e tecnologi degli EPR nell'ambito del contratto di tutto il personale, prevedendo un'area contrattuale autonoma (non più autonoma separata come nel D.Lgs.29/93) per i soli dirigenti, ma per un altro verso, non lo fa in modo chiaro ed esplicito, poiché il Governo non ha la delega in tal senso, né dalla legge Bassanini, né dalla L.421/92.

Come è noto, la legge delega 421/92 stabilisce un'area separata autonoma per i dirigenti e per le specifiche tipologie professionali, precisando che ad esse deve essere assicurato nell'area stessa un "adeguato riconoscimento" (art.2 c.1 lettera g punto 5).

La legge delega Bassanini all'art.11 c.4 lettera d recita: " (a)prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali...e (b) stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca".

Il punto (a) introduce una precisazione rispetto alla L.421/92 sostituendo al generico "adeguato riconoscimento" la possibilità, per le specifiche tipologie professionali, di una "distinta disciplina", rispetto a quella dei dirigenti. La distinta disciplina non può che essere nell'ambito dell'area separata autonoma, poiché la Bassanini presuppone la l.421/92, non l'abolisce. Il punto (b) impone di colmare un vuoto legislativo, poiché prevede, in forma imperativa, che i decreti legislativi stessi stabiliscano una distinta disciplina, tra gli altri, per i ricercatori e tecnologi. Per i dirigenti e i medici infatti una disciplina specifica esiste già (v. i decreti legislativi n. 29/93 e n.502/92), per i ricercatori e tecnologi non esiste nulla, nemmeno per quanto riguarda il reclutamento, che viene fatto negli EPR secondo norme generali del pubblico impiego !

Il D.Lgs. 396 art.1 c.3 non corrisponde quindi alla delega: fa scomparire le specifiche tipologie professionali e pasticcia tra ciò che è detto al punto (a) e al punto (b), risultando, oltretutto ambiguo e di incerta applicazione.

La mancanza di corrispondenza alla delega è stata fatta rilevare dall'ANPRI alle forze politiche e al Parlamento, allorché il decreto, ancora allo stato di "schema di decreto" è stato sottoposto alla commissione bicamerale, che, secondo quanto previsto dalla legge Bassanini deve dare parere sui decreti legislativi applicativi. Il Governo ha modificato solo minimamente il testo dello schema di decreto. (v. in pag. Web: art. 1-4 dello schema di D.Lgs., lettera dell'ANPRI al Presidente della Commissione bicamerale on. Vincenzo Cerulli e il successivo parere della Commissione, che concorda con le posizioni espresse dall'ANPRI).

RAPPRESENTATIVITA'SINDACALE AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art.7 c.1

"L'Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresrntatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale..." (si fa riferimento alle elezioni selle RSU).

Qualora l'art.1 c.3 del decreto venisse interpretato nel senso che il contratto delle specifiche tipologie professionali della dirigenza, nel nostro caso dei ricercatori e tecnologi, avviene con il personale (fuori dall'area dirigenziale), il 5% verrebbe calcolato rispetto a tutto il personale, con esclusione dei soli dirigenti amministrativi, con l'effetto insensato (poiché colpisce le alte professionalità), oltreché iniquo, di diminuire la rappresentatività delle sigle che rappresentano il personale dirigenziale.

Anche su questo punto l'ANPRI ha espresso le proprie posizioni.

La Commissione bicamerale, nel dare il parere, ha rilevato che per la rappresentatività delle specifiche tipologie professionali occorre prevedere una disciplina speciale, in considerazione del numero esiguo rispetto al totale dei dipendenti. (v. parere in pag. web)

art.7 c. 3

"l'Aran sottoscrive i contratti collettivi verificando preventivamente... che le organizzazioini sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito".

Con quest'articolo l'ARAN è formalmente e preventivamente autorizzata a firmare qualsiasi accordo con le sole CGiL, CISL e UIL, senza porsi alcun problema rispetto alle altre sigle, neppure nel caso in cui una di esse rappresentasse da sola il 49% !

art.7 c. 8 e 9

Al c.8 è istituito un comitato paritetico, cui partecipano l'ARAN e le OOSS ammesse alla contrattazioe collettiva nazionale, per garantire "modalità di rilevazione certe ed obiettive" della rappresentatività.

Il c. 9 recita:

"Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti e alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area".

Il comma 9 non era presente nel testo sottoposto alla Commissione bicamerale ed è una vera "chicca": rappresenta il massimo della incostituzionalità e della volontà di sopraffazione. Il Governo dimentica che l'organizzazione sindacale è libera e che non si possono fare imposizioni ai sindacati (art.39 della Costituzione) e dà all'ARAN e ad alcune OOSS il potere di escludere altre OOSS, ree di non far pagare cifre molto sostanziose (!) ai propri iscritti, e, indirettamente, di imporre ad esse l'adeguamento alle cifre sostanziose chieste da altri.

Art. 8 c.3

Come norma transitoria è previsto che, nel primo anno di applicazione del decreto "l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 4% nel medesimo comparto, tenendo conto del solo dato associativo, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Le pubbliche amministrazioni ammettono alla contrattazione collettiva in sede decentrata le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi vigenti, a condizione che abbiano la rappresentatività richiesta dalla presente disposizione per essere ammesse alle trattative per il rinnovo dei medesimi, ovvero che, pur non avendo tale rappresentatività minima nel comparto, contino nell'amministrazione o ente interessato, un numero di deleghe non inferiore al 10% del totale dei dipendenti..."

Come è noto lo SNALS, pur non avendo firmato il contratto collettivo nazionale della Scuola, è stato ammesso alla contrattazione decentrata a seguito di una sentenza del TAR, al quale lo SNALS aveva fatto ricorso per essere stato escluso da tale contrattazione. Nella motivazione della sentenza il TAR, tra l'altro, tiene conto dell'alta consistenza rappresentativa dello SNALS nel suo comparto.

Ora invece, a partire dai contratti appena conclusi, il D.Lgs. 396 vieta esplicitamente che sigle non firmatarie partecipino alla contrattazione decentrata, cioè all'applicazione del contratto.

Roma 3. 12. 1997

La Segreteria Nazionale dell' ANPRI