"Schema di decreto legislativo contenente prime modifiche e integrazioni al D.LGS.3 febbraio 1993 n.29 in attuazione della delga di cui all'art.11 commi 4 e 6 della legge 15 marzo 1997 N.59" così come è stato sottoposto alla Commissione Parlamentare per il parere.

ART.1

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. Sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, sono garantite forme di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art.7 comma 1? con modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali.

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3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Nell'ambito dei contratti collettivi di comparto possono essere previste discipline distinte per le specifiche tipologie professionali e per i dipendenti che svolgono attività professionali oppure tecnico scientifiche e di ricerca.

4. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per la dirigenza del servizio sanitario quanto previsto dall'art.15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche.

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ART.7

1. Sono ammesse alla contrattazione colletiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5% sia nel comparto o nell'area contrattuale, sia in almeno tre regioni, calcolando a tal fine la media tra il dato associativo e quello elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.