Roma 1.10. 1997

On. Vincenzo Cerulli

Presidente della Commissione Parlamentare
consultiva in ordine
all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997 n.59

Gent.le Onorevole,

L'ANPRI-EPR, Associazione fortemente rappresentativa dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, desidera esprimere le più vive preoccupazioni per le proposte di modifica del D.legs.29/93 contenute nello schema di decreto legislativo, in attuazione della delega di cui all'art.11 cc.4 e 6 della legge n.59/97, sul quale la Commissione da Lei presieduta dovrà esprimersi.

Innanzitutto, con riferimento a quanto dichiarato dal Ministro Franco Bassanini alla Commissione il 24 settembre u.s. sull'avvio di un confronto con le organizzazioni sindacali, l'ANPRI informa di non essere mai stata convocata dal Ministro, nonostante la sua ampia rappresentatività, peraltro di un tipo di personale di alta qualificazione, per il quale la delega al Governo prevede norme specifiche. L'ANPRI-EPR è firmataria dei due contratti del Comparto della Ricerca, è attualmente al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto del personale dirigenziale e relative tipologie professionali del Comparto della Ricerca e si occupa istituzionalmente dei problemi della ricerca e del personale scientifico. Una delle più recenti iniziative, alla quale abbiamo avuto l'onore di invitarLa, è stata la Tavola rotonda su "Il riordino degli Enti di Ricerca e la valorizzazione dei ricercatori: problemi a prospettive in vista dei decreti delegati", svoltasi il 13 maggio nella Sala del Cenacolo della Camere dei Deputati.

I motivi di maggiore preoccupazione, ma non i soli, riguardano gli articoli 1 e 3-4 dello schema di decreto.

L'art.1, infatti, estende la contrattazione sindacale a tutte le materie relative al rapporto di lavoro, in contrasto con la legge 421/92 (art.2 C.1 lettera c ) e con il D/Legs.29/93 art.45, che escludono dalla contrattazione alcune materie, sulle quali peraltro vi è una garanzia costituzionale, tra cui i procedimenti di assunzione e "la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca".

Gli artt. 3-4 non corrispondono a quanto previsto dall'art.11 c.4 lettera d della legge n.59/97. Infatti, la distinzione, ivi prevista, della disciplina relativa ai dirigenti da quella delle specifiche tipologie professionali, la cui possibilità è attribuita alla contrattazione, non può che significare una distinzione all'interno dell'area dirigenziale costituita appunto,, a norma della legge n.421/92 e del D.legs.29/93, appunto, dai dirigenti e dalle specifiche tipologie professionali. Non può significare, come invece si evince dagli artt.3-4, che le specifiche tipologie professionali della dirigenza sono ricondotte nel contratto di comparto, relativo al personale non dirigenziale, e che rispetto a questo la contrattazione possa prevedere una distinta disciplina. Se così fosse ricercatori e i tecnologi, che non solo la legge 421/97 e il D.Legs.29/93, ma tutta la normativa precedente riconoscono come personale dirigenziale (si veda anche la sentenza del TAR del Lazio 244/96), verrebbe "retrocesso".

Inoltre, l'art.11 c.4 lettera d , in particolare, prevede, in forma imperativa, che i decreti "stabiliscano " una distinta disciplina per i "dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca". Dell'attuazione di questo obbligo nulla compare nello schema di decreto, che riduce tutto il dettato dell'artic.11 c.4 lettera d. alla possibilità che la contrattazione stabilisca distinte discipline , nell'ambito del contratto di comparto, per tutte le categorie di personale indicate nel citato articolo. Si aggiunga che tale possibilità, nei modi in cui viene espressa, è una vuota tautologia, dal momento che la contrattazione riguarderebbe, ai sensi dell'art.1, tutti gli aspetti del rapporto di lavoro.

Gli art.1 e 3 dello schema legislativo, inoltre, appaiono in netto contrasto con uno dei principi, per l'attuazione della delega relativamente la ricerca "l'adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonima dei ricercatori" (art.18 c.1 lettera g). Estromettere i ricercatori e tecnologi dall'area di contrattazione dirigenziale, non dettare alcuna disciplina specifica, rimettere tutte le materie del rapporto di lavoro, compreso il reclutamento e la progressione di carriera nonché l'autonomia professionale e di ricerca alla contrattazione non significa certo una valorizzazione professionale e dell'autonomia. Lo schema di decreto, se venisse approvato, consegnerebbe semplicemente, nel modo più completo, ricercatori e la ricerca alla contrattazione sindacale.

L'ANPRI pertanto fa appello a Lei e alla Commissione tutta affinché non venga inflitto l'ennesimo vulnus alla ricerca pubblica italiana.

Distinti saluti

Il Segretario Generale dell'ANPRI

dott.ssa Vincenza Celluprica