COMUNICATO 9.1.98 SUL D.LGS. 396/97
Il 23 dicembre l'ARAN e le Confederazioni sindacali, in applicazione della
norma transitoria del D.Lgs.396 (art.8), hanno sottoscritto un "ACCORDO
QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE".
Il numero di comparti, otto, e la denominazione previsti nel
precedente
accordo del 1993, recepito dal DPCM n.593/93, sono stati confermati La
composizione ha invece subito alcune modifiche, sebbene minimali.
Nel Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione,
agli enti già inclusi, sono stati aggiunti i seguenti:
- il Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM) (in sostituzione del CRESAM);
- l'Istituto nazionale di fisica della materia(INFM);
- l'Istituto Papirologico "G.Vitelli" di Firenze;
- l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; (ANPA).
Viene inoltre specificato che:
Al personale dell'ANPA dal 1 gennaio 1998 si applicano i contratti collettivi del comparto degli EPR. Sino all'inquadramento definitivo si applicano i contratti collettivi di provenienza.
Nel Comparto del personale degli enti pubblici non economici è stato
inserito l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE), che
faceva parte di quegli enti, tra cui l'ENEA, per i quali la
contrattazione
collettiva avviene al di fuori dei comparti, direttamente tra le
OO.SS. e
l'Amministrazione dell'ente.
L'ANPRI aveva chiesto (v. lettera all'ARAN e alla Funzione Pubblica
del
19.12.97) che anche l'ENEA venisse ricompreso in un Comparto e
precisamente
in quello delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
La
richiesta non è stata accolta e, quel che più preoccupa, non si è
registrato in questa occasione, alcun segno concreto della volontà più
volte espressa, dal Ministro del MURST e dall'Amministrazione
dell'ente, di
far uscire l'ENEA, anche mediante l'inserimento nel comparto degli
EPR, da
una situazione di isolamento che ha provocato solo danni.
La questione non
è tuttavia chiusa, poichè l'accordo prevede che si potrà procedere ad
ulteriori modifiche della composizione dei comparti "in relazione ai
processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, in
attuazione
delle deleghe di cui alle leggi 59/97 e 127/97". La riforma degli
enti di
ricerca, pertanto, sarà la sede in cui bisognerà porre il problema
ENEA
e
mettere il massimo impegno per ottenere che il contratto dei
ricercatori e
tecnologi dell'ENEA sia quello dei ricercatori e tecnologi degli altri
EPR.
L'accordo prevede inoltre che, con successivo contratto, da stipularsi dopo la costituzione dei Comitati di settore istituiti dal D.Lgs.396/97, si individueranno:
a) le autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza,
b) la collocazione -nell'ambito dei comparti- delle figure professionali per la relativa distinta disciplina,
c) la collocazione contrattuale dei segretari comunali e provinciali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie locali.
Il punto b) riguarda anche i ricercatori e i tecnologi degli EPR e ripropone la stessa ambiguità del D.Lgs. 396. Non c'è dubbio sul fatto che la disciplina per i ricercatori e tecnologi debba essere distinta, ma non è detto chiaramente quale sia la sua collocazione contrattuale.
L'ANPRI ribadisce che, in ogni caso, deve essere salvaguardato lo status dirigenziale dei ricercatori e tecnologi degli EPR.
Il Segretario Generale dell'ANPRI-EPRDott.ssa Vincenza Celluprica