OSSERVAZIONI DELL'ANPRI-EPR SULLA BOZZA DI DECRETO LEGISLATIVO SULL'ASSETTO DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA RICERCA NAZIONALE

La bozza che il Governo ha recentemente diffuso rappresenta l'attuale orientamento del Governo stesso circa l'attuazione dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge n. 59/1997, per gli aspetti che si riferiscono ad un nuovo assetto di governo del sistema della ricerca nazionale in attuazione dei principi direttivi dell'art. 18 della suddetta legge delega, in particolare: "individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea ed internazionale della medesima"; "il riordino degli organi consultivi assicurando una rappresentanza oltreche` alle componenti universitarie ed agli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi"; "la programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca".

La bozza prevede al riguardo:

L'ANPRI-EPR valuta positivamente l'impostazione generale della bozza di decreto, laddove prevede il raggiungimento dei fini di coordinamento e programmazione generale della ricerca, tramite i compiti di indirizzo assegnati al Governo nella sua collegialita`, quelli di programmazione generale assegnati al CIPE e quelli di proposta e supporto assegnati al MURST.

Opportunamente il documento si preoccupa, inoltre, di individuare alcuni "contrappesi" nell'ambito del nuovo assetto rispetto ad una impostazione che potrebbe risultare da un lato piuttosto verticistica e dall'altro penalizzante nei confronti della ricerca libera.

E` proprio tuttavia nell'individuazione di questi contrappesi che si riscontrano le principali carenza della bozza di decreto.

Si segnala in particolare al riguardo:

  1. l'affermazione che il MURST tutela e valorizza la ricerca libera presso universita` ed enti di ricerca, non e` sostanziata da alcuna indicazione di carattere pratico, quale sarebbe ad esempio quella di individuare una percentuale minima di risorse che universita` ed enti di ricerca devono destinare alla ricerca libera;
  2. la previsione di direttive da parte del CIPE agli enti di ricerca per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi di ricerca nella loro fase di attuazione pone il problema del possibile sorgere di conflitti con l'autonomia degli enti di ricerca stessi; di tale autonomia, che deve intendersi riferita alla comunita' di studiosi interna all'Ente ed alla sua piena partecipazione al governo dell'Ente stesso, non si fa peraltro menzione alcuna;
  3. i compiti dei CSN, che in quanto organi rappresentativi dovrebbero costituire un riequilibrio rispetto al CEPR, ristretto organismo di nomina, non appaiono tali da consentire un reale coinvolgimento, a livello almeno consultivo, della comunita` scientifica, nel governo generale del sistema. In particolare non e` esplicitato il loro ambito di competenza per quanto riguarda la consulenza al MURST e al CIPE. Nei confronti di quest'ultimo, appare opportuno prevedere la consulenza dei CSN per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo Integrativo;
  4. nell'ambito di un decreto attuativo di una delega, risulta decisamente inopportuno che sia demandata al Governo, tramite DPCM, la definizione di tutte le norme relative al numero, composizione, durata del mandato, competenze tematiche, modalita` di elezione o di designazione, funzionamento e organizzazione dei CSN. Si ritiene pertanto necessario che tali norme siano definite, insieme alle procedure per la loro eventuale revisione, in questo o altro decreto attuativo della legge 59/97;
  5. la previsione della Segreteria tecnica come struttura istituzionalizzata espone al rischio di creazione di sovrastrutture burocratiche. Per quanto riguarda i CNS il supporto potrebbe essere opportunamente assicurato dal CNR, come richiesto dallo stesso Ente, presso il quale sono disponibili strutture ed esperienze relative ad organi di consulenza;
  6. complemento indispensabile dell'assetto di governo del sistema ricerca appare essere la valutazione dell'attivita` di ricerca finanziata su fondi pubblici. La materia non e` tuttavia trattata in questo decreto, ma viene rimandata ad altro decreto da emanarsi ai sensi della legge 59/97.