OSSERVAZIONI DELL'ANPRI-EPR SULLA BOZZA DI DECRETO LEGISLATIVO
SULL'ASSETTO DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA RICERCA NAZIONALE
La bozza che il Governo ha recentemente diffuso rappresenta l'attuale
orientamento del Governo stesso circa l'attuazione dell'art. 11, comma 1,
lettera d) della legge n. 59/1997, per gli aspetti che si riferiscono ad un
nuovo assetto di governo del sistema della ricerca nazionale in attuazione
dei principi direttivi dell'art. 18 della suddetta legge delega, in
particolare: "individuazione di una sede di indirizzo strategico e di
coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento
alla dimensione europea ed internazionale della medesima"; "il riordino
degli organi consultivi assicurando una rappresentanza oltreche` alle
componenti universitarie ed agli enti di ricerca, anche al mondo della
produzione e dei servizi"; "la programmazione e coordinamento dei flussi
finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca".
La bozza prevede al riguardo:
- la determinazione degli indirizzi generali e degli interventi nella
ricerca nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria
(DPEF) presentato annualmente da parte del Governo al Parlamento;
- la conseguente predisposizione di un Programma Nazionale per la Ricerca
(PNR) di durata triennale con aggiornamenti annuali, finanziato con quote
delle risorse comunque disponibili per attivita` di ricerca presso le
Amministrazioni dello Stato e gli Enti da esse vigilati e con un Fondo
Integrativo per la Ricerca destinato al finanziamento di specifici progetti
di rilevanza strategica;
- l'attribuzione al MURST dei compiti di proposta al CIPE per quanto
riguarda in particolare: lo schema degli indirizzi per il DPEF; lo schema
di PNR; gli schemi di direttiva per il coordinamento in fase di attuazione
dei piani e dei programmi delle diverse amministrazioni. Il MURST
sovrintende inoltre al lavoro istruttorio delle sessioni del CIPE e al
monitoraggio del PNR;
- l'individuazione nel CIPE della sede deliberativa per la programmazione
ed il coordinamento delle attivita` di ricerca, in particolare attraverso
l'approvazione del PNR e l'utilizzo del Fondo Integrativo, subordinatamente
alle direttive del DPEF e rimettendo alle singole amministrazioni dello
Stato il compito di approvare i piani e i programmi degli enti di ricerca
da esse vigilati in conformita` agli obiettivi del PNR;
- la costituzione di un Comitato di esperti per la politica della ricerca
(CEPR), ristretto e di nomina da parte del Presidente del Consiglio su
proposta del Ministro URST, per la consulenza al Ministro nello svolgimento
delle sue funzioni;
- l'istituzione di Consigli Scientifici Nazionali (CSN) per aree tematiche
come organismi rappresentativi della comunita` scientifica e del mondo
della produzione e dei servizi, con elezione, anche indiretta, della
componente universitaria e degli enti di ricerca e con designazione delle
altre componenti;
- la costituzione di una segreteria tecnica presso il MURST per il supporto
alle sessioni del CIPE dedicate alla ricerca, nonche` degli organi
consultivi CEPR e CSN.
L'ANPRI-EPR valuta positivamente l'impostazione generale della bozza di
decreto, laddove prevede il raggiungimento dei fini di coordinamento e
programmazione generale della ricerca, tramite i compiti di indirizzo
assegnati al Governo nella sua collegialita`, quelli di programmazione
generale assegnati al CIPE e quelli di proposta e supporto assegnati al
MURST.
Opportunamente il documento si preoccupa, inoltre, di individuare alcuni
"contrappesi" nell'ambito del nuovo assetto rispetto ad una impostazione
che potrebbe risultare da un lato piuttosto verticistica e dall'altro
penalizzante nei confronti della ricerca libera.
E` proprio tuttavia nell'individuazione di questi contrappesi che si
riscontrano le principali carenza della bozza di decreto.
Si segnala in particolare al riguardo:
- l'affermazione che il MURST tutela e valorizza la ricerca libera
presso universita` ed enti di ricerca, non e` sostanziata da alcuna
indicazione di carattere pratico, quale sarebbe ad esempio quella di
individuare una percentuale minima di risorse che universita` ed enti di
ricerca devono destinare alla ricerca libera;
- la previsione di direttive da parte del CIPE agli enti di ricerca
per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi di ricerca nella loro
fase di attuazione pone il problema del possibile sorgere di conflitti con
l'autonomia degli enti di ricerca stessi; di tale autonomia, che deve
intendersi riferita alla comunita' di studiosi interna all'Ente ed alla sua
piena partecipazione al governo dell'Ente stesso, non si fa peraltro
menzione alcuna;
- i compiti dei CSN, che in quanto organi rappresentativi dovrebbero
costituire un riequilibrio rispetto al CEPR, ristretto organismo di nomina,
non appaiono tali da consentire un reale coinvolgimento, a livello almeno
consultivo, della comunita` scientifica, nel governo generale del sistema.
In particolare non e` esplicitato il loro ambito di competenza per quanto
riguarda la consulenza al MURST e al CIPE. Nei confronti di quest'ultimo,
appare opportuno prevedere la consulenza dei CSN per quanto riguarda
l'utilizzo del Fondo Integrativo;
- nell'ambito di un decreto attuativo di una delega, risulta
decisamente inopportuno che sia demandata al Governo, tramite DPCM, la
definizione di tutte le norme relative al numero, composizione, durata del
mandato, competenze tematiche, modalita` di elezione o di designazione,
funzionamento e organizzazione dei CSN. Si ritiene pertanto necessario che
tali norme siano definite, insieme alle procedure per la loro eventuale
revisione, in questo o altro decreto attuativo della legge 59/97;
- la previsione della Segreteria tecnica come struttura
istituzionalizzata espone al rischio di creazione di sovrastrutture
burocratiche. Per quanto riguarda i CNS il supporto potrebbe essere
opportunamente assicurato dal CNR, come richiesto dallo stesso Ente, presso
il quale sono disponibili strutture ed esperienze relative ad organi di
consulenza;
- complemento indispensabile dell'assetto di governo del sistema
ricerca appare essere la valutazione dell'attivita` di ricerca finanziata
su fondi pubblici. La materia non e` tuttavia trattata in questo decreto,
ma viene rimandata ad altro decreto da emanarsi ai sensi della legge 59/97.