COMUNICATO 5/5/1998

SOLLECITATA DALL'ANPRI L'APERTURA DELLA TRATTATIVA INTEGRATIVA
PER IL SUPERAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO

In data 4 maggio 1998 l'ANPRI-EPR ha formalmente sollecitato l'ARAN ad avviare la trattativa prevista dall'art. 35, comma 7, del CCNL dell'Area dirigenziale del comparto ricerca.

L'art. 35 comma 7 in questione recita:

"Le parti si impegnano a integrare il presente contratto disciplinando specifiche modalità di gestione del tempo di lavoro di ricercatori e tecnologi che prevedano il superamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1), da applicare in via sperimentale agli Enti del comparto. La trattativa avrà inizio entro il 30 settembre 1997."

Il termine per l'avvio della suddetta trattativa è quindi abbondantemente scaduto; peraltro, il mancato superamento dell'orario di lavoro è, come ripetutamente fatto presente dall'ANPRI al tavolo delle trattative per il rinnovo contrattuale, causa di notevole disagio per i ricercatori e tecnologi di diversi Enti, tra i quali il CNR e l'INFN.

Va in proposito rilevato che, se da un lato il contratto mantiene inopportunamente per i ricercatori e tecnologi l'orario di lavoro in assenza della disciplina integrativa sopra menzionata, dall'altro disapplica esplicitamente (art. 80) le prescrizioni di utilizzo di sistemi automatici per la rilevazione dell'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi, contenute nei precedenti contratti di lavoro. Pertanto ricercatori e tecnologi, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina di superamento dell'orario di lavoro, possono continuare a utilizzare, per quanto necessario, i sistemi di rilevazione dell'orario in uso al momento dell'entrata in vigore del contratto.

Va infine rilevato che con l'entrata in vigore del nuovo contratto, sono operative, non essendo previsto alcun adempimento applicativo da parte degli Enti, le norme introdotte dal medesimo art. 35 e relative a

I ricercatori e tecnologi possono pertanto da subito usufruire di tali nuove disposizioni.

La Segreteria Nazionale ANPRI-EPR