COMUNICATO DEL 19.6.98
COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELL'ORDINAMENTO

Giovedì 11 ha avuto luogo un incontro tra l'ARAN e le OO.SS. firmatarie del CCNL dell'Area dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali del Comparto della Ricerca. La riunione era stata convocata ai fini dell'insediamento della Commissione per la revisione dell'ordinamento, prevista dall'art. 59 del CCNL.

Come e' noto, il CCNL e' per molti aspetti incompleto, essendo rimaste aperte molte "code contrattuali". L'ANPRI-EPR ha chiesto formalmente all'ARAN (vedi Comunicato del 5 Maggio u.s.) di riconvocare le parti per chiudere le code ed i particolare quella prevista dall'art. 35 comma 7 sull'orario di lavoro. L'ARAN ha invece dato precedenza alla costituzione della Commissione, analogamente a quanto gia' fatto negli altri Comparti. La questione delle code contrattuali e' comunque emersa nella riunione dell'11, che si e' conclusa con la decisione di individuare, nel prossimo incontro non ancora fissato, quelle da affrontare preliminarmente ai lavori della Commissione stessa.

E' opportuno ricordare che le vicende della Commissione ex art. 59 sono andate di pari passo con quelle della privatizzazione del Pubblico Impiego. La Commissione sulla revisione dell'ordinamento e' stata inserita in tutti i contratti nonostante i contratti stessi, a causa della riserva di legge contenuta nella Legge Delega 421/92, non toccassero materie ordinamentali. Proprio richiamandosi alla Legge N. 421/92 l'ANPRI-EPR in sede di trattativa si e' opposta all'istituzione della Commissione ed ha poi inviato alla Corte dei Conti le argomentazioni in merito. Il Governo, con il Decreto Legislativo 396 del 4 Novembre 1997, ha modificato le competenze della Corte dei Conti riguardo ai contratti, togliendole il controllo della legittimita' (che quindi non e' stato fatto) e soprattutto ha cancellato la riserva di legge prevista per alcune materie dalla Legge delega N. 421/92, estendendo la contrattazione collettiva a "tutte le materie relative al rapporto di lavoro" (art. 1 comma 1 che modifica l'art. 45 del D.Lgs. 29/93). Inoltre la Legge finanziaria N. 449 del 27 Dicembre 1997 ha modificato la normativa sulle piante organiche, stabilendo la "programmazione triennale" da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 39 comma 1). Il D.Lgs. 396/96, a parere dell'ANPRI-EPR pecca per vari aspetti di "eccesso di delega" ma non e' impugnabile, in quanto tale. Si possono impugnare solo gli atti applicativi del Decreto, qualora risultino illegittimi.

L'ANPRI-EPR partecipera' alla Commissione ex art. 59, vigilando sulla legittimita' degli accordi e contro eventuali tentativi di snaturare le figure professionali dei ricercatori e tecnologi, provvedera' ad informare sui lavori e sulle proposte di modifica dell'ordinamento che verranno fatte e consultera' nel merito i ricercatori e tecnologi.

Faranno parte della Commissione:

- per l'ARAN, la Dott.ssa Gaibisso, l'Avv. Salmini, il Prof. Romagnoli e il Prof. Ricciardi;

- per gli Enti, tre rappresentanti indicati dalla Conferenza dei Presidenti degli EPR (erano presenti all'incontro il Presidente dell'INFN, Prof. Maiani e il Direttore Generale dell'INGeofisica, Dott. Lippa);

- per le Confederazioni e OO.SS. firmatarie del CCNL, due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente.



Il Segretario Generale dell'ANPRI-EPR
Dott.ssa Vincenza Celluprica