Data: 3.7.98
Prot. N. 473
Alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione
Oggetto: art. 35 del CCNL Comparto Ricerca, Area della dirigenza e delle
relative specifiche tipologie professionali
Facendo seguito a diverse segnalazioni pervenute a questa Associazione,
secondo le quali da parte di alcuni Enti verrebbero date letture
restrittive dell'art. 35 (Orario di lavoro) del CCNL dell'Area della
dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali, l'ANPRI-EPR
fa rilevare quanto segue:
- I ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio
tempo di lavoro (comma 2 art. 35). Tale perentoria affermazione esclude che
il tempo di lavoro del personale in questione sia comunque predeterminato
da terzi, ed affida al ricercatore o tecnologo la responsabilita` di
assicurare la propria presenza in servizio in relazione alle esigenze delle
propria attivita`, agli incarichi affidatigli, all'orario di servizio della
struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente.
Nell'ambito di tale responsabilita` il ricercatore o tecnologo gestisce
anche, senza dover richiedere autorizzazioni, i riposi compensativi
eventualmente spettanti ai sensi del comma 5 del medesimo art. 35, senza
restrizioni - nei limiti dei 22 giorni annui - quanto alla durata ed alla
possibilitą di collegarli a periodi di ferie.
Si richiama con l'occasione anche il fatto che analoga responsabilita` e`
riconosciuta al ricercatore o tecnologo per quanto riguarda le ferie. Ai
sensi dell'art. 38 comma 8, costituisce infatti "specifica responsabilitą
del ricercatore e tecnologo programmare ed organizzare le proprie ferie,
tenendo conto delle esigenze della struttura e del servizio, in modo da
garantire, comunque, l'assolvimento dei propri compiti e degli incarichi
affidati alla sua responsabilitą."
- Per le attivita` svolte fuori dalla sede di servizio, e` prescritta
l'autocertificazione mensile (comma 3); sono pertanto escluse
certificazioni di qualsiasi natura o autocertificazioni con cadenza diversa
diversa da quella mensile.
- Per le attivita` previste dal comma 4 (attivitą destinate ad
arricchimento professionale quali ricerca libera utilizzando le strutture
dell'Ente, attivitą di docenza, organizzazione di seminari e convegni,
collaborazioni professionali, perizie giudiziarie), nei limiti delle 160
ore annue aggiuntive rispetto all'orario di lavoro, la autorizzazione, ove
richiesta, e` sostituita dalla comunicazione preventiva da parte
dell'interessato. Occorre sottolineare il fatto che tale norma, non
abolendo l'autorizzazione, ma sostituendola, se richiesta, con la
comunicazione dell'interessato, in sostanza afferma che l'autorizzazione si
intende concessa a seguito della comunicazione medesima; pertanto non
contrasta con quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. 29/93, cosi` come
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 80/98.
- Si ricorda infine che, in base al comma 7 dell'art. 35, l'orario di
lavoro per i ricercatori e tecnologi e` in via di superamento, secondo
modalita` da definire in apposita trattativa integrativa.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale ANPRI-EPR
Dott.ssa Vincenza Celluprica