Data: 3.7.98
Prot. N. 473

Alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione

Oggetto: art. 35 del CCNL Comparto Ricerca, Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali

Facendo seguito a diverse segnalazioni pervenute a questa Associazione, secondo le quali da parte di alcuni Enti verrebbero date letture restrittive dell'art. 35 (Orario di lavoro) del CCNL dell'Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali, l'ANPRI-EPR fa rilevare quanto segue:

- I ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro (comma 2 art. 35). Tale perentoria affermazione esclude che il tempo di lavoro del personale in questione sia comunque predeterminato da terzi, ed affida al ricercatore o tecnologo la responsabilita` di assicurare la propria presenza in servizio in relazione alle esigenze delle propria attivita`, agli incarichi affidatigli, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente. Nell'ambito di tale responsabilita` il ricercatore o tecnologo gestisce anche, senza dover richiedere autorizzazioni, i riposi compensativi eventualmente spettanti ai sensi del comma 5 del medesimo art. 35, senza restrizioni - nei limiti dei 22 giorni annui - quanto alla durata ed alla possibilitą di collegarli a periodi di ferie.
Si richiama con l'occasione anche il fatto che analoga responsabilita` e` riconosciuta al ricercatore o tecnologo per quanto riguarda le ferie. Ai sensi dell'art. 38 comma 8, costituisce infatti "specifica responsabilitą del ricercatore e tecnologo programmare ed organizzare le proprie ferie, tenendo conto delle esigenze della struttura e del servizio, in modo da garantire, comunque, l'assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilitą."

- Per le attivita` svolte fuori dalla sede di servizio, e` prescritta l'autocertificazione mensile (comma 3); sono pertanto escluse certificazioni di qualsiasi natura o autocertificazioni con cadenza diversa diversa da quella mensile.

- Per le attivita` previste dal comma 4 (attivitą destinate ad arricchimento professionale quali ricerca libera utilizzando le strutture dell'Ente, attivitą di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie), nei limiti delle 160 ore annue aggiuntive rispetto all'orario di lavoro, la autorizzazione, ove richiesta, e` sostituita dalla comunicazione preventiva da parte dell'interessato. Occorre sottolineare il fatto che tale norma, non abolendo l'autorizzazione, ma sostituendola, se richiesta, con la comunicazione dell'interessato, in sostanza afferma che l'autorizzazione si intende concessa a seguito della comunicazione medesima; pertanto non contrasta con quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. 29/93, cosi` come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 80/98.

- Si ricorda infine che, in base al comma 7 dell'art. 35, l'orario di lavoro per i ricercatori e tecnologi e` in via di superamento, secondo modalita` da definire in apposita trattativa integrativa.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale ANPRI-EPR
Dott.ssa Vincenza Celluprica