Data: 3.7.98
Prot. 474

Alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione

Oggetto: CCNL Comparto Ricerca Area dirigenziale. Adempimenti urgenti

1. Corresponsione indennita' di vacanza contrattuale

Si ricorda che l'art. 2 del vigente CCNL dell'Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali recita:

"Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, al personale sara' corrisposta la relativa indennita' nella misura e secondo le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993."
Poiche' il CCNL in questione, e con esso le sue parti economiche, sono scadute il 31/12/1997, ne consegue che gli Enti sono tenuti a corrispondere l'indennita' di vacanza contrattuale a partire dal mese di Aprile 1998.

Si invitano pertanto gli Enti a provvedere in proposito.


2. Corresponsione arretrati

Risulta che diversi Enti che non abbiano ancora provveduto, o abbiano provveduto solo in parte, alla corresponsione degli arretrati relativi ai miglioramenti economici spettanti al personale dirigenziale.

Considerato il notevole ritardo con il quale il contratto e` entrato in vigore rispetto alla sua decorrenza, si sollecitano gli Enti in questione a provvedere con la massima urgenza.


3. Indennita` per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attivita' di ricercatore e tecnologo

L'art. 8 della seconda sezione della parte economica relativa al biennio 1996-1997 del CCNL in oggetto, istituisce tale indennita` a favore del personale ricercatore e tecnologo a decorrere dall'1.1.1997 per tredici mensilita`. Tale indennita` e` finanziata con l'1,05% del monte salari dei ricercatori e tecnologi relativo all'anno 1995.

I criteri per l'attribuzione di tale indennità sono stabiliti in contrattazione decentrata.

Si richiede pertanto l'avvio della suddetta contrattazione.


4. Formazione e aggiornamento dei ricercatori e tecnologi

L'art. 44 del CCNL 2 prevede che gli Enti destinino alla formazione e aggiornamento dei ricercatori e tecnologi "appositi stanziamenti nella misura indicativamente del 2% del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi, e comunque non inferiore all'1% del monte retributivo stesso".

Il medesimo articolo stabilisce altresi` che "le linee di indirizzo generale per l'attivita` di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione decentrata".

Anche su questa materia si richiede percio` l'avvio della contrattazione decentrata.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.



Il Segretario Generale ANPRI-EPR
Dott.ssa V. Celluprica