ANPRI - EPR
Associazione Nazionale Professionale Ricercatori
Enti Pubblici di Ricerca

Il Segretario Generale    tel. e fax 06-86203105

Roma 17. 7.1998
Prot. n.487

Al Comitato di Settore
del Comparto della Ricerca
 

OGGETTO: preintesa sul Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative, e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali del 3-7-1998

Si fa presente che il contratto in oggetto, che surrettiziamente esclude i ricercatori e tecnologi dall'area dirigenziale, presenta gravi aspetti di illegittimita', oltreche' lesivi della professionalita' dei ricercatori e tecnologi degli EPR e dannosi per la funzionalita' degli EPR stessi. Si sottopongono alle SS.VV. alcune considerazioni sul metodo e sul merito dell'accordo e si chiede di non dare parere favolrevole all'accordo stesso.

Per quanto riguarda il metodo, il contratto in oggetto e' stato fatto, scorrettamente, in assenza del contratto cui spettava di individuare "a) le autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza; b) la collocazione -nell'ambito dei comparti - delle figure professionali per la relativa distinta disciplina" , come previsto all'art.11 del "Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione" sottoscritto il 2 giugno 1998 e pubblicato sulla G.U. n.145 del 24..6.98.
Il contratto in oggetto si sostituisce all'altro surrettiziamente, attraverso una normativa che riguarda l'accertamento della rappresentativita', dichiarando (art.6 c.4) di dare applicazione all'art.11, comma 1 lett. b) e c) del CCNL quadro del 2 giungo 1998.
Con questa procedura scorretta l'ARAN ha impedito di fatto una discussione approfondita e specifica sui citati punti a) e b), mettendo in difficolta' le sigle che, pur avendo concordato sull'accordo, dissentono sulla sua applicazione in merito all'esclusione dei ricercatori e tecnologi degli EPR dall'area dirigenziale. Pertanto la CIDA, alla quale e' affiliata l'ANPRI, ha siglato l'accordo esprimendo a verbale " formale dissenso, con ampia riserva di ogni azione in ordine alla mancata conferma nell'area della dirigenza della propria organizzazione sindacale UNIRI (ANPRI-EPR, CIDA-Ricerca). La CIDA ha anche preannunciato che fara' ricorso in merito.

Per quanto riguarda il merito, il contratto in oggetto, sul punto specifico, e' in contrasto con la legge delega n. 421/92, con la legge delega n.59/97 nonche' con il D.Lgs. n. 396/97 per le ragioni che seguono.

L'art.1 comma 3
Recita:" I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti... Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto". L'articolo e' attuativo dell'art.11 c.4 lettera d) della legge delega n..59/1997 (legge Bassanini).

La legge Bassanini all'art.11 c.4 lettera d) stabilisce che il Governo in sede di attuazione della delega debba : "(a) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali...e (b) stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca".

Si noti innanzitutto che il punto (a) e il punto (b) si riferiscono, rispettivamente, a diverse categorie di personale, e prevedono per esse cose diverse. I ricercatori e tecnologi degli EPR rientrano nelle specifiche tipologie professionali; "gli altri dipendenti pubblici" che"svolgano attivita' tecnico-scientifiche e di ricerca", non sono i ricercatori e tecnologi degli EPR, ma personale di altri comparti, come ad es. il personale con profilo "archivista ricercatore storico scientifico" del Comparto Ministeri, che ha votato per il Comitato 08 del CNR. Questo personale, essendo inquadrato nella IX qualifica non e' rientrato nelle specifiche tipologie professionali previste dalla legge n.421/92 e dal D.Lgs.29/93 e quindi, nell'ultima contrattazione, e' stato inserito nel contratto dei livelli. Tale personale aveva cercato di ottenere una equiparazione ai ricercatori degli EPR mediante un ricorso al TAR, che ha pero' respinto il ricorso.
I ricercatori, e poi i tecnologi, degli EPR,invece, sono sempre stati personale dirigenziale ( prima inquadrati nella X qualifica, che era una qualifica dirigenziale, e poi col DPR 171/91 equiparati ai dirigenti) e sono stati percio' inseriti nell'area di contrattazione dirigenziale come specifiche tipologie professionali della dirigenza. E' proprio in base a considerazioni sul tipo di professionalita' e sulla precedente normativa, (oltreche' sul dettato della legge n.421/97 e del D.Lgs.29/93) che il TAR del Lazio ha dato ragione all'ANPRI e alla Funzione Pubblica (sentenza 244/ 96) contro CGiL, CISL e UIL, il cui ricorso sostenenva che i ricercatori e tecnologi degli EPR non dovevano essere ricompresi nell'area dirigenziale.
E' noto, e documentato, che durante l'iter della legge delega Bassanini il personale di cui al punto (b) ha rappresentato nelle opportune sedi la richiesta che venisse riconosciuta loro, in quanto personale tecnico-scientifico di cui alla legge n. 254/88 (legge sui criteri di inquadramento nella IX qualifica) una distinta disciplina rispetto al personale amministrativo di pari qualifica, quindi nell'ambito del contratto dei livelli.

Cio' premesso si deve aggiungere che la distinzione di cui al punto (a) tra la disciplina dei dirigenti e quella delle specifiche tipologie professionali deve essere letta nel contesto dell'articolo 11 comma 4, nel quale si stabilisce che " il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421..".
 
La legge delega n. 421/92 obbliga, come e' noto, all'istituzione di un'area separata autonoma per il personale dirigenziale "assicurando un adeguato riconoscimento alle specifiche tipologie professionali". (art.2 c.1 lettera g punto 5). Il D.Lgs. 29/93 (art.45) ha in effetti istituito l'area separata autonoma, che per il Comparto Ricerca si riferisce ai dirigenti amministrativi e ai ricercatori e tecnologi.

Il Decreto, come e' noto, ha sollevato il problema, innescando subito un dibattito, sulla possibilita' o meno di tener conto, in sede di trattativa, delle caratteristiche specifiche delle due categorie di personale ricomprese nella stessa area di contrattazione, problema che il contratto di area dirigenziale della Ricerca ha poi risolto prevedendo, oltre a norme comuni, che ne fanno un contratto "unico" , sezioni distinte per norme specifiche.

La legge n.59, che e' del 15 marzo 1997, con l'art.11 comma 4 lettera d ) rappresenta chiaramente una risposta a tale problema, introducendo (punto a) una precisazione rispetto alla L.421/92. Invece del generico "adeguato riconoscimento" delle specifiche tipologie professionali, l'articolo prevede esplicitamente la possibilita' che la contrattazione possa distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali.
La distinta disciplina non puo' che essere nell'ambito dell'area separata autonoma, poiche' la legge Bassanini presuppone la L.421/92, non l'abolisce.
In particolare va considerato che la distinzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale e la collocazione delle specifiche tipologie professionali nell'ambito dell'area autonoma separata della dirigenza costituisce l'impianto sul quale la legge delega n.421/92 imposta la riforma del pubblico impiego. Una modifica su questi principi fondamentali, da parte della legge delega n.59/97, che vincola esplicitamente il Governo "ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge n.421/92", avrebbe richiesto una formulazione esplicita e non gia' semplicemente la previsione della possibilita' di distinguere la distinta disciplina delle tipologie professionali da quella dei dirigenti.

Ha ben visto tutto cio' la Commissione Bicamerale, presieduta dall'on.Vincenzo Cerulli Irelli, professore ordinario di diritto amministrativo, che nel dare il parere sullo schema di decreto ( poi pubblicato con il n.396/97) (v. atti della Commissione, seduta del 15 ottobre 1997) ha richiamato il Governo sulla necessita' di attenersi alla delega per quanto riguarda le specifiche tipologie professionali e "gli altri dipendenti" con compiti tecnico-scientifici e di ricerca.

Il testo dello schema di decreto sottoposto al parere della Comissione recitava:

Art.1 comma 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Nell'ambito dei contratti collettivi di comparto possono essere previste discipline distinte per le specifiche tipologie professionali e per i dipendenti che svolgono attivita' professionali oppure tecnico scientifiche e di ricerca.
Art.1 comma 4. I dirigenti costitutiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per la dirigenza del servizio sanitario quanto previsto dall'art.15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modofiche.

La Commissione ha espresso parere favorvole sullo schema ma con delle osservazioni. Sui commi citati la Commissione osserva quanto segue.
- "All'articolo 1, comma 3, si prevede che i contratti colettivi di comparto possano prevedere discipline distinte per le specifiche tipologie professionali e per i dipendenti che svolgono attivita' professionali oppure tecnico scientifiche e di ricerca. Il decreto deve attenersi allanorma di delega (articolo 11, coma 4, lettera d) legge n.59/97), la quale richiede che i decreti legislativi e la contrattazione 'stabiliscono una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attivita' professionali, omplicanti l'iscrizione ad albi, opure tecnico-scientifiche e di ricerca", cioe' stabilisce un obbligo e non una mera facolta' di dare disciplina distinta a determinate categorie professionali."

- "L'articolo 1, comma 4, a differenza del vigente articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n.29/93, non istituisce un'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, limitandosi a far salva la ripartizione della dirigenza del ruolo sanitario in due livelli disposta dall'articolo 15 del decreto legislativo n.502/92. Ora, in ragione delle caratteristiche di specialmita' che questo settore presenta rispetto alla restante dirigenza, pare opportuno mantenre l'area autonoma di contrattazione. La Commissione ritiene inoltre che, in forza del disposto dell'articolo 11, comma 4 dellera d), della legge n.59/97, in ciascun comparto dell'area contrattuale autonoma della dirigenza si deve distinguere la discilplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali."

Il Governo ha accolto le osservazioni della Commissione, anche se non in maniera molto chiara.Infatti il decreto legislativo n.396/97 ( all'aticolo 1 c3):
1) ristabilisce l'area autonoma per la dirigenza del ruolo sanitario e
2) stabilisce distinte discipline "nell'ambito dei contratti collettivi di comparto" "per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca".

Si noti che quanto disposto al punto 2) deve corrispondere alla delega, pena la illegittimita' per eccesso di delega del decreto stesso.
La corrispondenza e' assicurata dal fatto che i contratti collettivi di comparto sono due, uno per l'area dirigenziale e uno per il personale non dirigenziale, cosidetto dei livelli. La distinta disciplina dell'ambito dei contratti di comparto dovra' percio' essere attuata, per le figure professionali di cui al punto 2), in uno dei due contratti del comparto di riferimento, a seconda dello status che le figure professionali stesse hanno, in base alla normativa che le caratterizza.
I ricercatori e tecnologi degli EPR, a suo tempo X qualifica, poi equiparati ai dirigenti e inseriti nel contratto dei dirigenti dovranno avere una disciplina distinta da questi nell'ambito dell'area dirigenziale. il personale con compiti tecnico scientifici e di ricerca del Comparto Ministeri, inquadrato nella IX qualifica avranno una distinta disciplina nel contratto dei livelli.
Per quanto riguarda i cosidetti "direttivi" del Comparto Enti locali, inquadrati nell'VIII livello, si ricorda che in sede pubblica, al Convegno su "La Funzione Dirigenziale oltre il Pubblico e il Privato" organizzato dalla CIDA a Milano il 6 giugno, il Ministro Bassanini, in presenza del Presidente dell'ARAN Carlo Dell'Aringa, ha assicurato che tale personale rientra nell'Area dirigenziale del Comparto. Si deve inferire " a norma del D.Lgs. 396/97 !
I "direttivi", dunque, entrerebbero nell'area dirigenziale e i ricercatori e tecnologi ne uscirebbero, secondo l'ARAN?

L'ARAN e le Confederazioni che hanno sottoscritto senza riserva hanno dato una diversa interpretazione del D.Lgs. 369 che lo rende difforme dalla delega e quindi illegittimo.
Se l'accordo non sara' subito modoficato l'ANPRI fara' immediato ricorso, con ampio consenso dei ricercatori e tecnologi degli EPR, che nel precedente ricorso sull'area dirigenziale hanno sottoscritto il ricorso stesso in oltre 1500 (firme raccolte sul territorio nazionale in 10 giorni).

Si consideri inoltre alcuni degli effetti che l'esclusione dei ricercatori e tecnologi degli EPR comporta:
- i ricercatori verrebero retrocessi da personale dirigenziale a non dirigenziale. Cio' oltre ad essere lesivo dei loro diritti soggettivi renderebbe di fatto piu' dificili i rapporti, gia' difficili, con gli universitari negli enti e in particolare nelle strutture di ricerca gia' esistenti, o che si intendano istituire, basati sulla interrelazione tra ricercatori degli EPR e docenti universitari. Anche la stessa mobilita' tra ricercatori degli EPR e docenti universitari risulterebbe di difficile attuazione;
- poiche' il D.Lgs. 29 e sue modificazioni prevede che le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca, gli EPR si troverebbero a non avere personale dirigenziale scientifico;
- i ricercatori e tecnologi darebbero vita ad un enorme contenzioso, sia per ragioni di carattere generale sia per ragioni specifiche. Basti pensare che proprio in virtu' dell'equiparazione stabilita dal D.P.R.171/91 dei tre livelli dei ricercatori e tecnologi con quelli dei dirigenti amministrativi, equiparazione recepita da tutta la documentazione pubblica (v. documenti del Tesoro), ci sono stati passaggi da dirigente amministrativo a dirigente tecnologo.

L'ANPRI e l'UNIRI (ANPRI-EPR, CIDA-Ricerca) chiedono pertanto al Comitato di non farsi partecipe di un'operazione che e' , sotto tutti gli aspetti, contro i ricercatori, anche per quanto riguarda il peso della loro rappresentativita' in sede di rinnovo dei contratti, e ribadiscono la richiesta di respingere l'accordo in oggetto per quanto riguarda le parti che comportano l'inclusione dei ricercatori e tecnologi degli EPR nel contratto dei livelli.

Cordiali saluti,
 
Il Segretario Generale dell'ANPRI-EPR e
Presidente UNIRI (ANPRI-EPR, CIDA Ricerca)
Dott.ssa Vincenza Celluprica