L'art.35 comma 7 del CCNL in oggetto contiene un impegno delle parti a integrare il CCNL, disciplinando specifiche modalità di gestione del tempo di lavoro dei ricercatori e tecnologi. La data prevista per l'inizio della trattativa è il 30 settembre 1997.
Poiché il contratto è stato firmato il 5 marzo, tale data risultava già allora superata. Si rileva, tuttavia, che a tutt'oggi l'ARAN, cui spetta il compito della convocazione, non ha ancora provveduto a convocare le parti per la trattativa in questione, risultando così fortemente inadempiente.
Si rileva inoltre che l'attuazione di quanto previsto dal contratto è un diritto del personale al quale il contratto stesso si riferisce e che tale diritto non può essere limitato solo ad alcuni articoli, con esclusione arbitraria di altri.
E' necessario porre termine, in un paese che si vuole civile e democratico, al malcostume di scrivere nei contratti articoli, o commi che siano, al solo scopo di ottenere la firma delle parti e/o di farne materia di vanto, impedendone poi di fatto l'attuazione.
L'ANPRI- EPR, firmataria del contratto, e ora UNIRI(ANPRI-EPR,CIDA-Ricerca), ribadisce pertanto la richiesta all'ARAN di immediata apertura delle trattative per l'attuazione del comma 7 dell'art.35, un atto dovuto, essendo il comma 7 norma contrattuale sottoscritta dalle OO.SS. e dall'ARAN stessa.
Distinti saluti
Il Segretario Generale dell'ANPRI-EPR e
Presidente dell'UNIRI (ANPRI-EPR, CIDA-Ricerca)
Dott.ssa Vincenza Celluprica