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                                 A.I.R.E.                  

Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
(A.I.R.E.)


I cittadini italiani debbono essere iscritti nell’anagrafe di un Comune italiano. L’iscrizione permette, tra l’altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini, secondo la situazione di ciascuno. Il cittadino italiano ha inoltre l’obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

La residenza è il luogo dove una persona ha la propria dimora abituale, cioè quello in cui trascorre la maggior parte del proprio tempo. I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso (residenza in Italia) essi saranno iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano e dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche; nel secondo caso (residenti all’estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio; queste persone potranno rivolgersi al Consolato italiano del proprio luogo di residenza all’estero per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche, e il Consolato farà da tramite fra i cittadini residenti all’estero e il Comune italiano di iscrizione anagrafica.



CHE COSA È L’A.I.R.E.

L’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) è un elenco anagrafico mantenuto in ogni Comune italiano, nel quale sono inseriti tutti i cittadini italiani che - vivendo all'estero - debbono essere trattati con riguardo a questa loro condizione.

Ci sono - infatti - alcuni diritti e doveri che nascono dal semplice fatto di essere cittadini italiani. Ma ci sono altri diritti e doveri che sono strettamente legati alla residenza effettiva nel territorio di un Comune italiano: ad esempio, solo chi risiede in Italia ha diritto a concorrere per l'assegnazione in affitto di un appartamento del Comune; e solo chi risiede in Italia ha il dovere di effettuare il servizio militare di leva. Da un punto di vista pratico, inoltre, è bene che il Comune sappia con esattezza quanti dei cittadini iscritti nelle proprie liste anagrafiche risiedono effettivamente nel territorio del Comune, per organizzare al meglio i servizi civici (come la raccolta dei rifiuti, o le scuole) senza pesare sui cittadini che - pur facendo riferimento a quel Comune da un punto di vista anagrafico - non sono immediatamente interessati all’erogazione di quei servizi (e ai quali, quindi, non può essere chiesto di pagare il relativo costo sotto forma di tasse comunali).



CHI SI DEVE ISCRIVERE ALL’A.I.R.E.

Tutti i cittadini italiani - ovunque siano nati - che risiedono fuori dal territorio nazionale debbono richiedere al proprio Comune la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente (se residenti precedentemente in Italia) e il trasferimento nell’Anagrafe dei residenti all'estero. Sono previste alcune eccezioni:



COME CI SI ISCRIVE ALL’A.I.R.E.

La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere fatta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite il Consolato italiano del luogo di residenza all’estero. È anche previsto che il Comune italiano provveda d’ufficio all'iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Ugualmente, il Consolato italiano del luogo di residenza richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale - in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) - ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. può quindi essere fatta anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; ma in ogni caso il cittadino ne sarà informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune che gli sarà notificato dal Consolato italiano del luogo di residenza.

Le persone che desiderano richiedere l’iscrizione all'A.I.R.E. di un Comune italiano debbono rivolgersi al Consolato italiano del luogo di residenza esibendo i seguenti documenti:



VARIAZIONI DEI DATI DI ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.

Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).
Il Comune italiano riceve automaticamente notizia di tali variazioni se esse si verificano in Italia; ma - se il cittadino italiano risiede all’estero - il Comune italiano può essere informato dei cambiamenti intervenuti solo su iniziativa dell’interessato e tramite il Consolato italiano del luogo di residenza.

I cittadini italiani residenti al di fuori dell’Italia (a prescindere dal fatto che siano contemporaneamente cittadini del Paese di residenza o di un Paese terzo) sono quindi tenuti ad informare il Consolato italiano del luogo di residenza su ogni variazione intervenuta riguardo a:

La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica - oltre ad essere un dovere del cittadino - consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all'estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti sia in Italia che all’estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.

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