L’EPILOGO DEL PROCESSO DI RIDUZIONE DEGLI ESUBERI DENUNCIATI DA POSTE ITALIANE S.p.A. NEL MESE DI GIUGNO 2000.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17 ottobre 2001, presso la Sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario Maurizio Sacconi e della D.ssa Erminia Viggiani,

si sono incontrati

Poste Italiane S.p A , rappresentata dal Dr. Francesco Micheli, Dr. Andrea Faragalli, Dr. Rosario Strano, Dr Gianfranco Balboni, Avv. Leonardo Fiori, Dr. Giuseppe Menna, Dr. Massimo Pinto.

e

Sindacato Lavoratori Comunicazioni (SLC-CGIL)

Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP-CISL)

Unione Italiana Lavoratori Postelegrafonici Comunicazione (UIL-POST)

Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici (FAILP-CISAL)

Sindacato Autonomo Italiano Lavoratori Postelegrafonici (SAILP-CONFSAL)

Unione Generale del Lavoro Comunicazioni (UGL COMUNICAZIONI)

DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA

Il Governo, terminata la fase di risanamento, considera il rilancio competitivo e lo sviluppo delle Poste Italiane S.p.A., obiettivi improcrastinabili soprattuttto nel quadro delle accelerazioni indotte dal Mercato e dall’Unione Europea.

Assume, pertanto, rilievo strategico, una volta conseguito il risanamento con il pareggio di bilancio previsto per l’anno 2002, la costruzione del nuovo Piano di Impresa 2002-2004 secondo i sopracitati obiettivi.

Il Governo si impegna a garantire le condizioni per lo sviluppo dell’Azienda, valorizzando la professionalità delle Risorse Umane.

Il Governo conferma altresì l’importanza del servizio universale quale strumento necessario per la modernizzazione e per la coesione sociale del Paese: il rimborso degli "oneri impropri" di detto Servizio costituisce elemento fondamentale per raggiungere il risanamento economico della società e per favorire l’ulteriore sviluppo.

Peraltro, al fine di favorire l’adozione di modelli di efficienza e di presidio del mercato in coerenza con gli impegni e gli obiettivi di cui al contratto di programma ed in linea con quelli conseguiti dai principali operatori postali europei, è fondamentale che Poste Italiane S.p.A. raggiunga adeguati livelli di qualità ed efficienza nell’organizzazione aziendale, finalizzati allo sviluppo dei servizi.

Inoltre per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui sopra il Governo, attraverso i Ministeri competenti si impegna affinchè:

Un tavolo di monitoraggio semestrale - cui parteciperanno i soggetti sottoscrittori del "Protocollo" -consentirà quindi di verificare il rispetto degli impegni assunti e garantirà alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori un adeguato strumento di partecipazione al processo di sviluppo dell’azienda.

Lo stesso tavolo consentirà, inoltre, l’esame periodico con il Governo dello stato di avanzamento del processo di liberalizzazione in atto nel mercato postale europeo.

PREMESSO CHE:

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

 

tutto cio’ premesso e considerato,

che costituisce parte integrante del presente accordo, le Parti, dopo ampio ed approfondito dibattito intervenuto alla presenza e con la mediazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’intento comune di ridurre le conseguenze sul piano sociale derivanti dall’attuazione del citato processo di riorganizzazione e ristrutturazione, convengono, anche ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 223/91, quanto di seguito specificato:

    1. il rapporto di lavoro del personale che alla data rispettivamente del 31 dicembre 2001 e del 31 marzo 2002 risulti in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, si risolverà secondo criteri, modalità e termini di cui all’allegato n. 1 al presente accordo;
    2. il personale ancora in eccedenza sarà ricollocato attraverso un processo di mobilità nazionale, su base volontaria, verso il Recapito (portalettere), da attuarsi secondo criteri e modalità di cui all’allegato n. 2 al presente accordo, anche con assegnazione a mansioni in deroga a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2103 c.c., così come regolato dall’11° comma dell’art. 4 della legge 223/91;
    3.  

    4. il personale ancora in eccedenza successivamente all’effettuazione del suddetto processo di mobilità volontaria sarà ricollocato verso le restanti posizioni del Recapito (portalettere) attraverso un processo di mobilità territoriale, su base collettiva, orientato a soddisfare le stesse finalità di cui al punto 2. che precede, da attuarsi entro il limite geografico della Provincia ove è ubicata la propria sede di lavoro, secondo criteri e modalità specificati nell’allegato n. 2 al presente accordo.
    5. In particolare detta fase di mobilità non potrà riguardare un numero superiore a 1300 unità;

    6. il personale appartenente alla Sportelleria sarà interessato da un ulteriore processo di mobilità territoriale, inizialmente su base volontaria e successivamente, nel limite geografico della Provincia ove è ubicata la propria sede di lavoro, su base collettiva, finalizzato a favorire il riequilibrio della Sportelleria stessa, da attuarsi secondo criteri e modalità di cui all’allegato n. 2 al presente accordo;
    7. le procedure di mobilità territoriale avranno inizio dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo e si esaurirà, per quanto riguarda la mobilità verso il Recapito (portalettere), entro il 31 gennaio 2002 e, per quanto concerne la mobilità verso la Sportelleria, entro il 31 marzo 2002;
    8. Al personale ancora in eccedenza, che risulti in possesso dei requisiti di cui all’accordo 18 luglio 2001 – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale delle Poste Italiane S.p.A. - e fino ad un massimo di 2200 unità in forma volontaria, potrà essere anticipato dalla Società, comunque previa risoluzione del rapporto di lavoro ed a titolo di incentivazione all’esodo, gli effetti di cui alle previsioni del citato accordo del 18 luglio 2001, con particolare riguardo alla erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale ovvero in unica soluzione, ed al versamento della correlata contribuzione figurativa, ex artt. 5 e 9 del citato accordo, in linea con quanto previsto dall’art. 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
    9. L’anticipazione dei suddetti trattamenti sarà riconosciuta, a partire dal mese di aprile 2002, comunque non oltre il mese antecedente a quello di decorrenza del più volte richiamato Fondo di solidarietà, nel quale il suddetto personale ovviamente confluirà .

    10. In relazione alle esigenze del Recapito la Società darà seguito, nel corso dell’anno 2002, all’assunzione di personale con contratto di apprendistato, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 196/1997, in conformità con quanto previsto dalla Legge 223/91, per un numero massimo di 3000 unità.

Tali assunzioni, di cui 1000 saranno effettuate nel mese di febbraio 2002, ulteriori 1000 entro il mese di aprile 2002 e le restanti 1000 entro il mese di giugno 2002, saranno perfezionate nel rispetto dell’art. 27 del vigente CCNL ed unicamente dirette al conseguimento della mansione di portalettere e della correlata qualifica professionale.

Detti apprendisti saranno collocati sull’intero territorio nazionale, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’Azienda.

Nota a verbale

I documenti aziendali ed i relativi allegati, tempo per tempo formalizzati alle OO.SS. Nazionali e Territoriali, alle RR.SS.UU. ed ai Ministeri competenti in ordine alle specifiche materie, sono da intendersi qui integralmente trascritti.

Dichiarazione delle Parti

Anche in considerazione dell’andamento non soddisfacente delle Relazioni Industriali a livello regionale, maggiormente evidenziandosi in occasione del più generale confronto in materia di dinamiche occupazionali conseguenti ai processi di riorganizzazione e ristrutturazione in atto, le Parti assumono l’impegno di favorire la piena realizzazione del modello contrattuale di Relazioni Industriali, relativamente al secondo livello di contrattazione.

Disposizioni finali

Con la sottoscrizione del presente accordo, che la Società trasmetterà agli Enti competenti per gli adempimenti conseguenti, e con gli impegni qui assunti, le Parti stesse si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso, ad ogni effetto, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91, nonché le procedure previste per l’accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà, di cui alle intese del 18 luglio 2001, per il quale le Parti medesime restano in attesa della relativa decretazione ministeriale.

Conseguentemente è fin d’ora prevedibile che all’intervenuta attuazione delle previsioni di cui al presente accordo, è pertanto già a decorrere dal 2003, si determinino le condizioni atte a superare il blocco del turn over e a consentire alla Società di dare rinnovato impulso al naturale processo di ricambio quali/quantitativo delle proprie risorse umane.

In tale contesto la Società potrà continuare a ricorrere all’attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello di servizio del Recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità di cui al presente accordo, ancorché nella prospettiva di ridurne gradualmente l’utilizzo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato n. 1

 

Risoluzione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia

In attuazione delle previsioni di cui al Verbale di Accordo del 17 ottobre 2001, la risoluzione del rapporto di lavoro di tutto il personale in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia avverrà secondo quanto di seguito specificato.

    1. L’Azienda risolverà, alla data del 31 dicembre 2001, il rapporto di lavoro di tutto il personale che alla data medesima risulti già in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.
    2. L’Azienda risolverà, alla data del 31 marzo 2002, il rapporto di lavoro di tutto il personale che alla data medesima abbia conseguito i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

Il personale di cui sopra sarà individuato sulla base degli elementi tecnici a conoscenza della Società, relativi alle posizioni contributive individuali.

Al fine di garantire la corretta applicazione di quanto sopra, ciascun lavoratore dipendente che maturi i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia per effetto di altra contribuzione comunque utile a tali fini, dovrà fornire alla Società gli elementi necessari ad accertare la complessiva anzianità contributiva maturata.

La comprovata omissione, totale o parziale, nella comunicazione di tali elementi conoscitivi, costituirà inadempienza contrattuale ad ogni conseguente effetto, ferma restando la legittima risoluzione del rapporto di lavoro anche successivamente alle scadenze specificate nel presente allegato.

Il personale di cui trattasi avrà la facoltà di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro beneficiando dei trattamenti di incentivazione all’esodo aziendalmente in atto.

In tale contesto il personale femminile in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia beneficierà di un trattamento doppio rispetto a quello aziendalmente previsto.

A tal fine dovrà comunicare la propria disponibilità al Responsabile Regionale Risorse Umane di riferimento, in tempo utile rispetto alla prevista data di risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Allegato n. 2

 

MOBILITA’ INTRAZIENDALE

 

Per quanto attiene alla definizione dei criteri e delle modalità applicative in ordine ai processi di cui al presente Allegato, le Parti si incontreranno in data 23 ottobre 2001 alle ore 15.00, presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Impegnandosi fin da ora a concludere i lavori nella medesima giornata.