VERBALE DI ACCORDO

PREMESSO CHE :

realizzare, in via preventiva rispetto all’avvio della mobilità volontaria nazionale verso la Sportelleria di cui al citato Accordo del 23 ottobre, una fase di mobilità volontaria in ambito regionale finalizzata al contenimento del fenomeno del pendolarismo;

integrare alcuni aspetti applicativi del processo di mobilità volontaria nazionale verso la Sportelleria, sulla scorta di valutazioni operate al termine del processo di mobilità interaziendale verso il Recapito (portalettere);

ricercare idonee soluzioni a favore del personale interessato dalla mobilità volontaria verso il Recapito (portalettere) che non ha trovato, in attuazione dei citati accordi, assegnazione negli uffici opzionati.

 

Tutto ciò premesso, e la premessa costituisce parte integrante del presente accordo,

le Parti hanno eccezionalmente inteso di regolare gli aspetti applicativi come segue:

 

PENDOLARISMO

    1. il personale "pendolare" in forza delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Basilica, Sicilia, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e Molise potrà avanzare richiesta di trasferimento verso le posizioni di Sportelleria che saranno rese note dall’Azienda, disponibili verso una provincia diversa da quella della sede di lavoro attuale, comunque nell’ambito della Regione di appartenenza, al verificarsi delle condizioni e secondo i criteri e le modalità di seguito illustrate.
    2. A tale riguardo è ritenuto pendolare, esclusivamente ai fini del presente Accordo, il personale che risulti residente, alla data del 17 ottobre 2001, in una Provincia diversa da quella ove è ubicata l’attuale sede di lavoro.

      Il personale applicato nelle posizioni di Sportelleria presso gli uffici ubicati nelle Isole minori potrà avanzare richiesta di trasferimento verso posizioni di Sportelleria disponibili nell’ambito della stessa Provincia della sede di lavoro;

       

    3. la domanda di trasferimento nella quale il personale interessato potrà indicare una sola Provincia di destinazione potrà essere diretta unicamente verso la propria Provincia di residenza;
    4. in caso di richiesta della stessa Provincia da parte di più lavoratori, l’assegnazione avverrà, nel limite delle posizioni in essa disponibili, nella rigorosa successione già individuata in ordine alla mobilità volontaria nazionale verso al Sportelleria dall’Accordo del 23 ottobre 2001, dando la precedenza al personale con il punteggio più alto in una graduatoria redatta, in ambito regionale, secondo le modalità ed i criteri relativi alle condizioni familiari ed all’anzianità individuati di cui alla Scheda B. allegata al predetto Accordo.
    5. In caso di parità di punteggio, verrà data la precedenza al personale con il punteggio più alto in ordine alle condizioni familiari; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il personale in possesso della maggiore anzianità anagrafica;

    6. il personale nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 2002, n.104 e successive modificazioni ed integrazioni, avrà la precedenza nella scelta della destinazione, indipendentemente dal posto occupato dallo stesso nella relativa graduatoria di appartenenza;
    7.  

    8. potranno essere prese in considerazione tutte le domande di trasferimento pervenute ai Responsabili Regionali Risorse Umane entro il 10 settembre 2002;
    9. ferma restando la relativa assegnazione, il trasferimento dei lavoratori interessati potrà essere disposto con decorrenza successiva alla conclusione dei processi di mobilità verso la Sportelleria.

 

MOBILITA’ VOLONTARIA NAZIONALE VERSO LA SPORTELLERIA

    1. Il personale, interessato alla mobilità volontaria nazionale verso la Sportelleria, individuato secondo le modalità ed i criteri previsti negli Accordi sottoscritti in materia, potrà esercitare sino ad un massimo di tre opzioni, indicando nell’ordine tre Province nell’ambito della stessa Regione.
    2. La copertura del 50% delle disponibilità presenti nelle singole Province del Centro e del Sud Italia, all’esito della mobilità intraregionale verso la Sportelleria (pendolarismo), sarà prioritariamente riservata al personale collocato nelle Regioni del Nord e del Centro Italia, indipendentemente dall’appartenenza alle eccedenze nominative individuate secondo i criteri e le modalità di cui alle Schede A. e B. riportate in calce all’Accordo del 23 ottobre 2001, come modificato dall’Accordo dell’11 gennaio 2002.
    3. Per la copertura di tutte le restanti posizioni sarà ammessa la partecipazione del personale unicamente rientrante tra le eccedenze nominative secondo le modalità indicate alla lettera b) del punto 1. dell’Accordo del 13 febbraio 2002.
    4. L’assegnazione avverrà su base provinciale, nei limiti delle posizioni disponibili nell’ordine nelle tre Province richieste, nella rigorosa successione già individuata nell’Accordo del 23 ottobre 2001, dando la precedenza nella scelta delle predette posizioni disponibili al personale con il punteggio più alto nella graduatoria redatta in ambito nazionale, secondo le modalità e i criteri relativi alle condizioni familiari ed all’anzianità individuati nella Scheda B. allegata all’Accordo del 23 ottobre 2001.
    5. Per il personale beneficiario delle disposizioni della Legge 5 febbraio 1992, n.104 si applicano le previsioni del citato Accordo del 23 ottobre 2001.
    6. Eventuali rinunce alla mobilità volontaria nazionale dovranno essere ricevute dall’Azienda non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nazionale e saranno prese in considerazione solo in presenza di sopravvenute gravi situazioni di carattere familiare e/o personale adeguatamente documentate.

 

ULTERIORI INTERVENTI DOPO LA CONCLUSIONE DEI PROCESSI DI MOBILITA’ VOLONTARIA VERSO IL RECAPITO

Ferma restando la conclusione dei processi di mobilità verso il Recapito (portalettere), in attuazione degli Accordi citati in premessa, al personale che, collocatosi nella relativa graduatoria volontaria nazionale fino alla posizione 1775°, non si astato trasferito in uno dei tre uffici a suo tempo opzionati, l’Azienda nel rigoroso rispetto della posizione ricoperta nella citata graduatoria nazionale, prospetterà la possibilità di assegnazione in una delle posizioni eventualmente rimaste scoperte tra quelle già messe a disposizione per la mobilità volontaria nazionale verso il Recapito, nell’ambito della Provincia in cui è ubicato l’ufficio opzionato per primo, a seguito dell’accesso del personale alle prestazioni del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito" nonché all’esito della fase di mobilità intraregionale prevista nell’accordo del 17 aprile 2002.

Le Parti si danno atto che il presente Accordo integra, ad ogni conseguente effetto, gli accordi sottoscritti in data 17 e 23 ottobre 2001 e come tale sarà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Roma, 30 luglio 2002

 

POSTE ITALIANE SpA OO.SS

SLC-CGIL

SLP-CISL

UIL-POST

FAILP-CISAL

SAILP-CONFSAL

UGL-COM