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Paolo Farnetani Dottore Commercialista - Revisore dei conti Representative Office in Rome of GEIE on LINE Consulting Network Ltd Via Giovanni Antonelli, 19 -
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Un dubbio ? Un chiarimento? Inviateci il Vostro quesito
mi permetto di darti del tu e ti ringrazio per il quesito postomi.
sono un ragazzo di 26 anni e lo scorso 1/12/99 ho aperto la P.I. e in questi giorni ho fatto vidimare i registri IVA per la mia futura attività di agente sviluppo clientela per una banca. Mi hanno detto che io sono iVA esente per tale attività che dovrò svolgere e dunque non dovrò fare nulla se non annotare le fatture per giustificare le mie provvigioni? Ora però ho iniziato anche un'altra attività che consiste nel tenere dei corsi di informatica e proprio oggi mi è giunto il mio primo assegno con un prospetto che devo firmare. Nel prospetto devo dichiarare di non essere soggetto a fatturazione ai fini IVA ai sensi dell'art. 5 del DPR 633 del 26/10/72 in quanto trattasi di servizi inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del DPR 617 del 22/12/86 esercitando collateralmente soltanto attività di lavoro subordinato e non altre attivià di lavoro autonomo soggetto all'IVA (risoluzione ministeriale 27/02/80 n. 380423). mi potrebbe dare delucidazioni. GRAZIE
La ringrazio del quesito sottopostomi, purtroppo le informazioni fornite non mi
permettono di rispondere esaurientemente al quesito stesso, in quanto non si evince dalle
stesse, quale tipologia di contratto di lavoro Lei abbia stipulato con l'Istituto bancario
in questione. Difatti la necessità di
egr.dott.Farnetani,
Sono socio accomandatario di una societa (sas) avente per
oggetto la progettazione e la realizzazione di opere edili.
La nostra società si è costituita in data 28.12.1999 e
contestualmente ha acquisito un terreno edificabile dove andrà a costruire
una palazzina residenziale da destinare alla vendita. Il costo per l'acquisto
di detto terreno è stato di Lire 90.000.000.
E' corretto indicare detto costo tra gli acquisti di materie
prime, sussidiarie e di consumo (voce b6 del C.E.) e rilevare al 31/12/99 la
rimanenza nella voce B11 del C.E.?
Distinti saluti
Antonio Di Giovanni
Pescara
La procedura è corretta, la rimanenza al
31/12/1999 andrà riportata anche nello S.P. all'attivo circolante, voce C),
I; 2)
Cordiali saluti
Dott. Paolo Farnetani
Si prega di far conoscere:
a) l'ICI non pagata sui beni immobili personali di proprietà di un genitore
deceduto, il cui accertamento sia stato notificato al contribuente
qualche mese prima del decesso, relativa agli anni dal '93 al 1999, è
trasmissibile agli eredi o meno?
b) Può il Comune richiedere il Tributo agli eredi? con quale procedura
deve portare a conoscenza dei subentranti?
c) L'intrasmissibilità della sanzione (D.Lgs. 472/97) può significare anche
l'intrasmissibilità del tributo giacchè il soggetto passivo dell'imposta è
il contribuente titolare di diritti reali?
Con vivi ringraziamenti, per l'interessamento e la competenza già dimostrata
in altre occasioni.
Egregi Signori,
nel ringraziarVi dei quesiti postimi tento di
rispondere agli stessi.
L'ICI non pagata dal "de cuius", come
gli altri eventuali debiti dello stesso compresi quelli tributari,
diviene parte integrante della situazione debitoria degli eredi i quali
abbiano, in forma espressa o tacita, accetato l'eredità del defunto. Tale
debito è pertanto trasmesso agli eredi, eccezione fatta per coloro i quali
abbiano rinunciato o non abbiano accettato l'eredità, in quanto lo stesso è
"parte" dell'immobile ereditato, a differenza delle sanzioni
irrorate alla persona fisica che ha commesso il reato e pertanto non
trasmissibili agli eredi (punti a) e c) della Vostra gradita e-mail).
Circa le modalità di accettazione dell'eredità
si vedano gli artt. 475 (accettazione espressa) e 476 (tacita) del cod. civ.
Con riguardo alla procedura di richiesta del
tributo evaso agli eredi si dovrà procedere all'emissione di cartella
esattoriale intestata agli eredi nella loro qualità di eredi del de cuius; se
è passato un anno dal decesso le cartelle vanno inviate direttamente al
domicilio degli eredi, altrimenti andranno inviate agli eredi, collettivamnte
ed impersonalmente presso il domicilio eletto dal decuius.
Infine dovrà verificarsi che l'accertamento, a
suo tempo notificato al defunto, sia stato appunto notificato entro i termini
della prescrizione dell'imposta (entro il 31/12 del terzo anno successivo a
quello in cui doveva essere presentata dichiarazione e/o doveva essere
liquidata l'imposta).
Nella speranza di aver fatto
cosa gradita invio cordiali saluti
Nel caso in cui una persona muore nella
fattispece mia suocera, e lasscia un debito in banca 10.000.000 (rosso ) può
la banca rifarsi su mia moglie tenendo conto che mia suocera non haveva
nulla da perdere? e dato che una mia cognata aveva la firma depositata per
prelevare e versare soldi dal sudetto conto per conto di mia suocera può la
banca rifarsi su di lei anche se non aveva avallato nulla? grazie
anticipatamente e distinti saluti Mauro
Egregio Signore,
anzitutto la ringraziamo per aver interpellato
il nostro studio.
Al perire di una persona i
suoi eredi legittimi subentrano nel patrimonio della stessa; tale
patrimonio è composto di posizioni attive (beni, crediti, valori
mobiliari, etc.) nonchè di posizioni passive (debiti, etc.). Non è però
automatico tale passaggio, in quanto l'erede può scegliere di rinunziare
all'eredità nel caso in cui le posizioni passive del de cuius risultino
superiori a quelle attive. Nel suo caso mi pare di capire che sua suocera
non possedeva beni e lascerebbe in eredità ai suoi eredi solo il debito
con la banca, pertanto, stante cosi le cose, consiglio di rinunciare
all'eredità. Tale rinunzia deve farsi con dichiarazione presso un notaio
e và inserita nel registro delle successioni (art. 519 cod. civ.), si
badi bene che essa non è permessa se sia già intervenuta accettazione
tacita dell'eredità (art. 476 cod. civ.) cioè se il presunto erede abbia
compiuto un atto che presuppone la sua volontà di accettare (ad esempio
abbia preso possesso di un bene del defunto). Nel caso in cui non si sia a
conoscenza della consistenza del patrimonio del defunto è possibile
accettare l'eredità con beneficio di inventario (art. 484 cod, civ.). La
invito comunque a prendere visione della materia ampiamente trattata in
apposita sezione del sito dello studio (Sezione Consigli).
Nella speranza di essere stato d'aiuto porgo
cordiali saluti
Dott. Paolo Farnetani
Salve, come molte persone, anche io sono alle
prese con il mod. 730...
Mi è sorto un dubbio:
Ho acquistato la mia abitazione stipulando un
mutuo, ma per ottenere la cifra occorrente, ho dovuto cointestare il mutuo
anche a mio suocero.
Quindi, secondo la legge io dovrei detrarre il
50% degli interessi passivi....
DOMANDA: l'altro 50% è perso? Mio suocero può
detrarre l'altro 50% anche se non abita con me? (logicamente l'abitazione
acquistata è un'abitazione principale)
Anticipatamente ringrazio
Luigi
Egregio Signor Luigi,
Se Suo suocero non adibisce ad abitazione
principale l'immobile acquistato assieme a Lei, non ha diritto alla
detrazione della sua quotaparte degli interessi passivi scaturenti dal
mutuo; ciò vale anche per le deduzioni quale abitazione principali ai fini
dell'IRPEF e dell'ICI.
Nel caso in cui Suo suocero non sfrutti tali
deduzioni per la Sua abitazione principale, potrebbe prendersi in
considerazione l'ipotesi del cambiamento di residenza di quest'ultimo, da
farsi entro sei mesi dall'acquisto dell'immobile.
Cordiali saluti
Dott. Paolo farnetani
Gentilissimo Dottor Farnetani,
Ho letto il quesito di Riccardo, e mi
trovo in una situazione similare anche se speculare.
Sono residente in Italia in quanto non
ho mai spostato ufficialmente la residenza, ma vivo e lavoro come
lavoratrice dipendente in Inghilterra da 1 anno e mezzo, dove risiedo di
fatto. Dal momento che il mio stipendio e' gia' soggetto a tassazione qui,
sono obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia ed
eventualmente a pagare l'IRPEF, tenendo conto del Double Taxation Agreement
fra i due paesi?
Ringrazio anticipatamente per la gentile
risposta.
Anna
Gentile Signora Anna,
essendo Lei dipendente di ditta inglese e
svolgendo il suo lavoro in Inghilterra, i suoi redditi sono soggetti a
tassazione esclusivamente nel paese dove vengono prodotti e
cioè in Inghilterra.
Eventuali redditi da Lei
prodotti in Italia, saranno soggetti a tassazione da parte del governo
italiano, ma per i redditi oggetto della gradita Sua, gli stessi non sono
soggetti a tassazione da parte italiana.
Distinti saluti
Dott. Paolo Farnetani
mia madre si é risposata avendo già due figli
all'epoca minorenni.Dal secondo matrimonio é nato un terzo figlio.Sul
certificato storico di famiglia siamo stati tutti inclusi.All'indomani del
decesso del mio papà acquisito, si pone un problema di succesione per la
casa dove i miei vivevano insieme e per i risparmi.
Qualcuno sostiene che la legge tuteli solo i
diritti del figlio naturale. Così la casa andrebbe per metà a mio fratello
e x l'altra metà a mia mamma.
Noi altri figli non possiamo avanzare nessun
diritto sui beni immobili e non dal momento che siamo stati una vera
famiglia sempre ,mio padre non faceva distinzione alcuna e aveva la patri
potestà?Sembrerebbe che a dividerci sia solo un cognome diverso! Non
esistono testamenti. Puo' darmi dei chiarimenti?
Gentile Signora,
dalla Sua cortese lettera mi pare di capire
che il bene immobile era interamente di proprietà del suo defunto papà
acquisito. In tale caso, non esistendo testamento, risponde purtroppo al
vero quanto le è stato dichiarato. La successione leggitima di fatto si
apre solo e soltanto in mancanza di testamento e pertanto di impossibilità
di procedere con successione testamentaria; l'art. 468 del codice
civile dichiara tra i discendenti leggitimi del de cuius, i figli
leggittimi (art. 231: il marito è il padre del figlio concepito durante
il matrimonio), i figli leggittimati (art. 280), adottivi (art. 291) e naturali
(art. 250).
Essendo Lei e suo fratello figli leggittimi di
altro padre, l'unica possibilità di essere inclusi nell'eredità del de
cuius era di essere designati eredi per testamento. In mancanza di
testamento non potete vantare alcun diritto sul patrimonio del suo defunto
padre acquisito.
Distinti saluti
Dott. Paolo Farnetani
Egr.Dott. Farnetani
Desidererei sapere, se in qualita' di medico convenzionato
per la medicina generale e per la guardia medica sono obbligato, per legge,
alla tenuta di registri contabili(registro acquisti, ecc.).
Ringrazio anticipatamente
Gentile Dott. Farnetani,
ho un quesito da farle relativo al suddetto contratto
coordinato e continuativo che due diversi committenti mi hanno proposto
nell'ambito di prenotazioni uno ed assistenza/accoglienza clienti l'altro.
Il quesito è il seguente: devo aprire io la posizione INPS
oppure devono farlo i committenti? E' sufficiente una posizione per entrambi i
committenti? Come sono suddivisi i versamenti lavoratore/committente/i in
percentuale? Sono soggetta a denuncia dei redditi relativa agli introiti? E'
necessaria l'apertura di partita IVA, non essendo iscritta ad albo
professionale?
La ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta e
consulenza.
Cordiali saluti
Gentile Signora,
- è sua incombenza l'apertura della posizione
INPS presso la gestione separata mediante appositi moduli disponibili anche
presso l'ufficio stesso;
- la posizione INPS è unica indipendentemente dal
numero di committenti in quanto legata al lavoratore;
- per l'anno 2001 il totale del contributo INPS
nel suo caso è del 13% dei compensi lordi di cui 1/3 a carico Suo e che le
verrà trattenuto direttamente dal committente che provvederà a versarlo
assieme ai 2/3 di sua competenza;
- Lei dovrà compilare il quadro RE del modello
Unico nella sezione altre attività di lavoro autonomo dove dovrà indicare i
redditi percepiti le ritenute subite e potrà dedurre il 5% del reddito a
titolo forfettario;
- Non vi è alcuna necessità di apertura di
partita IVA per prestare lavoro nella forma della collaborazione coordinata e
continuativa.
Nella speranza di esserLe stato d'aiuto porgo
cordiali saluti e le auguro un felice 2001
EGR.DOTT, MIO PADRE HA CHIUSO LA SUA ATTIVITA'
NELL'AGOSTO DEL 2000. LA SOCIETA' ERA COMPOSTA DA TRE SOCI. AL MOMENTO DELLA
CHIUSRA DEIC ONTI I SOCI SI SONO ACCORTI, DOPO ANCHE TELEFONATE DEI CLIENTI,
CHE IL LORO RAGIONIERE AVEVA EMESSO DOPPIE RICEVUTE BANCARIE, INTASCANDOSI
COSI' LE SOMME. QUALCHE GIORNO FA, E' ARRIVATA DALL'INPS UNA MULTA DOVE
CHIEDONO IL RIMBORSO DELLE SOMME DAL 1997 NON VERSATE. LE DICHIARAZIONE DEI
REDDITI DAL 1993 A OGGI SONO SPARITE A TUTTI TRE I SOCI. MIO PADRE HA FATTO LA
RICHIESTA ALL'UFFICIO IMPOSTE PER AVERE LE COPIE AUTENTICATE CON GLI ALLEGATI
IN QUANTO AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE IL RAGIONEIERE AVEVA RIPORTATO I
I VERSAMENTI ALL'INPS, MA QUESTI NON ERANO MAI STATI FATTI. COME PU0'
COMPORTARSI MIO PADRE VERSO IL RAGIONIERE CHE HA PRATICAMENTE
"RUBATO" QUESTI SOLDI? PU0' MIO PADRE RIVALERSI SU QUESTA PERSONA E
CHIEDERE A LUI DI PAGARE LA MULTA ALL'INPS? OLTRETUTTO CHIESTO AL RAGIONEIRE
DOVE SONO ANDATE LE DICHIARAZIONI E I BOLLETTINI LUI HA RISPOSTO CHE NON CI
SONO PIU', COSA STRANA VISTO CHE I PRELIEVI PER I PAGAMENTI DELL'INPS SONO
STATI FATTI E LE DICHIARAZIONI LE FACEVA LUI DIRETTAMENTE.
GRAZIE.
Egregio Signore,
con riguardo a quanto esposto per gli uffici
finanziari l'unico ed il solo responsabile della presentazione delle
dichiarazioni e dei relativi pagamenti è il contribuente; pertanto dovrete
procedere a sanare la Vostra situazione con gli uffici in maniera diretta.
Eventualmente potrete poi rivalervi sul
professionista che vi ha arrecato il danno, a seguito di un'attenta
valutazione, preferibilmente con l'assistenza di un legale, delle prove in
vostro possesso.
Distinti saluti
Dott. Paolo Farnetani
Buongiorno,
nel prossimo futuro avrò la necessità di costituire una
società nella forma SRL.
Potrebbe indicarmi i documenti necessari per l'atto
notarile ?
Grazie mille
Egregio Signore,
per la costituzione di una Srl necessiterà di
comunicare al Notaio prescelto i seguenti dati:
1) compagine sociale (nome o denominazione dei
soci e quote sottoscritte del capitale)
2) denominaziuone della società;
3) oggetto sociale;
4) tipologia del primo organo amministrativo (cda
o AU) e dati dei componenti l'organo;
5) sede legale della società
Solitamente si occupa il notaio di redigere
atto costitutivo e statuto della società, nonchè di versare i 3/10 del
capitale sociale.
All'atto della costituzione oltre alla
presenza dei soci e dell'organo amministrativo, gli stessi dovranno
esibire codice fiscale e documento di identità in corso di validità.
Distinti saluti
Gent.mo dottore,
in data 04..01.2001 ricevo due cartelle
esattoriali per mancato versamento IVA anno 1994 e IVA anno 1995, a
seguito di controllo formale delle dichiarazioni IVA.
Le chiedo se tali cartelle debbano intendersi
prescritte e pertanto posso proporre ricorso.
Cordiali saluti
Egregio Signore,
circa la tipologia dell'accertamento da Lei
subito, i termini di prescrizione sono fissati entri il 31.12 del quarto
anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Esempio: dichiarazione 1995 relativa all'anno
1994, accertamento da notificare entro il 31.12.1999.
In caso di omessa dichiarazione (risulta come
omessa dichiarazione quella presentata con anomalie descritte all'art. 55
DPR 633/72) l'accertamento deve essere notificato entro il 31.12 del
quinto anno successivo.
Infine controlli che quanto notificatoLe non
siano avvisi di mora relativi a cartelle esattoriali notificatele in
precedenza (l'aspetto dei documenti è alquanto simile).
Distinti saluti
Egregio Dottore, Le rivolgo un quesito che non
so se sia di Sua stretta competenza, ma sono rimasta favorevolmente
impressionata da Suo sito e dalla Sua disponibilità; se riterrà di non
rispondermi, La pregherei di indicarmi un sito di Sua conoscenza a cui
possa rivolgere il quesito.
Grazie e cordiali saluti
QUESITO: TESTAMENTO PREMESSE: Premesso che mia zia, recentemente scomparsa, ha lasciato due testamenti: Testamento pubblico redatto da un Notaio in data 28/3/96: nomina eredi universali varie persone e così divide tra loro il patrimonio: al punto 1) lascia la propria casa in parti uguali a due nipoti: “A” e “B”; al punto 2) lascia un legato di un certo importo ad una persona estranea alla famiglia “C” al punto 3) lascia un legato di un certo importo ad un nipote “D” al punto 4) lascia un legato di un certo importo ad un nipote “E” al punto 5) lascia un legato di un certo importo ad un nipote “F” al punto 6) lascia un legato di un certo importo a due figli dell’ex marito; al punto 7 lascia ciò che resta del suo patrimonio alle nipoti di cui al punto 1) “A” e “B” e gli interessi fino al giorno della sua morte su una cifra doppia rispetto al legato assegnato all’erede di cui al punto 2: “C” Testamento olografo consegnato allo stesso Notaio in data 17/04/96 con il quale stabilisce Revoca gli interessi legali all’erede “C”; revoca il lascito della casa alle eredi “A” e “B” in favore “DELLA PERSONA O DELLE PERSONE CHE MI ASSISTERANNO IN TUTTI I MIEI BISOGNI PERSONALI DA ORA IN AVANTI.” Dopo pochi mesi la zia ha un incidente in casa in seguito al quale viene ricoverata in ospedale e poi in casa di cura privata a pagamento, dove muore nel gennaio c.a. Non è o non sono individuabili le persone che l’anno assistita, in quanto la zia ha avuto per un certo tempo una donna di servizio ed in ogni caso alcuni familiari (fra cui la cognata, vicina di casa della zia, non citata nel testamento, e madre di “A”, “B” e “F”) l’hanno assistita in casa e si sono recati poi a trovarla con assiduità e presso la casa di cura sita in località diversa da quella di residenza degli stessi e della zia defunta, per quasi tre anni e sono stati gli unici referenti dei responsabili della stessa casa di cura. QUESITO: - La casa ritorna ad “A” e “B” in funzione delle clausola n° 1 del testamento pubblico, in quanto la stessa non può essere ritenuta revocata per l’impossibilità di reperire i beneficiari di cui al testamento olografo (…la persona..o le persone…) e anche perché “A” e “B”, insieme ad “F” ed alla loro madre hanno costituito il nucleo familiare di sostegno morale e materiale negli ultimi anni di vita della zia (“A”, delegata alla firma sul conto della stessa zia ha provveduto a tutte le incombenze relative a pagamenti, ecc; “B” ha trattato la pratica dei funerali con l’impresa ed entrambe, alternandosi fra loro e con “F” sono sempre andati a trovare la zia insieme alla loro madre ed hanno assunto tutte le decisioni che dovevano essere prese in vece della zia e nel suo interesse; - Tenuto conto che il denaro in banca lasciato dalla zia è ampliamente sufficiente per soddisfare tutti i legati, la casa ritorna ad “A” e “B” in funzione della clausola n° 7 che comunque le designa eredi di ciò che resta del suo patrimonio, soddisfatte le clausole precedenti; - La casa ormai revocata ad “A” e “B” si suddivide in parti proporzionali all’eredità lasciata a ciascuno, ovvero quali altre possibilità potrebbero esserci; - Occorre una concertazione, un accordo fra gli eredi o una linea chiara della volontà della testante emerge comunque dall’esame congiunto dei due testamenti?
Egregio Signore,
se il testamento olografo è stato
pubblicato a cura del Notaio ai sensi dell'art. 620 C.C. e risponde ai
requisiti di validità (art. 619 C.C.) sostituisce il testamento
precedente.
Da quanto da Lei dichiaratomi sono pertanto
validi i punti da 2) a 7) del primo testamento, mentre il punto 1) viene
sostituito dal testamento olografo se le persone che hanno assistito sua
zia sono identificabili (per fare piena luce su ciò Le consiglio di
rivolgersi ad un legale specializzato in materia); se tali persone non
sono identificabili o determinabili la clausola del testamento olografo
è nulla (ex art. 628 C.C.) e rimane in vigore il punto 1) del primo
testamento.
Ampia chiarificazione in materia la troverà
consultando il C.C. dall'art. 565 all'art. 687
Distinti saluti
Dott. Paolo Farnetani
Spett. dott. Farnetari,
Sono un ragazzo che sta per intraprendere
un'attività che offre servizi di promo-comunicazione e devo aprire una
partita iva.
L'apertura posizione inps quali oneri a mio
carico imporrà? vi saranno altri oneri ,magari di tipo mensile oltre alla
ritenuta del 4,33% a mio carico sui compensi lordi riconosciuti? dove devo
recarmi per l'apertura della posizione?
In quale momento devo segnalare la scelta per
una contabilità ordinaria?sui moduli per l'apertura partita iva?
Se l'idea che sto portando avanti non dovesse
dimostrarsi vincente e quindi avere un fatturato quasi pari a zero
cosa succederà ai fini dell'irap?cosa dovrò pagare e in base a che
cosa?si dovrà fare riferimento ai cosidetti parametri anche se ho optato
per una contabilità ordinaria?
La ringrazio di cuore in anticipo
anche se so che le ho posto molti quesiti ,ma a me molto preziosi.
DISTINTI SALUTI.
Non vi sono altri oneri INPS fatto salvo il
fatto che la ritenuta totale, oggi pari al 13% dei compensi lordi, salirà
annualmente di un punto percentulae sino a toccare circa il 23%
Al momento dell'apertura della Partita IVA se
non diversamente segnalato l'opzione di default è per la contabilità
ordinaria
Con riguardo all'IRAP la stessa si paga in
ragione del 4, 25% del valore della produzione netta, pertanto con
fatturato quasi pari a zero sarà quasi pari a zero anche l'imposta
Distinti saluti
Lo studio
Egregio Dr. desidererei un chiarimento in
relazione alla definizione di familiare convivente.
Mio padre è proprietario di 2 immobili
adiacenti (per semplicità li chiamerò A e B). Abbiamola residenza, io
compresa, nell'immobile A. Vorrei ristrutturare a mie spese l'immobile B;
è necessario sottoscrivere un contratto di comodato e indicare gli
estremi di registrazione nell'apposito spazio anche se si tratta di
familiari conviventi.
E' corretta l'affermazione che "l'esistenza
di un contratto di comodato non è richiesta soltanto nel caso in cui la
convivenza si realizzi nell'immobile oggetto di ristrutturazione"?
Ringraziando anticipatamente colgo l'occasione
per porgere distinti saluti
Domenica Bonetta
Al fine di usufruire della detrazione
redigerei il contratto di comodato e prenderei la residenza nell'immobile
B; le consiglio inoltre di provveder ein fretta in quanto, per mancanza di
fondi, tale detrazione sarà usufruibili sino al giugno 2002 dopodichè
verrà eliminata
Distinti saluti
Lo studio
Egregio Dr. Farnetani, desidererei un
chiarimento in merito alla detrazione Irpef del 36% per le
ristrutturazioni edilizie.
Avendo presentato regolare comunicazione al
Centro Servizio delle Imposte dirette e indirette ho usufruito della
possibilità di detrarre, in fase di presentazione del 730, le spese
sostenute nel 1999 e nel 2000 per la ristrutturazione della mia
abitazione.
Il 21/10/2001, essendo trascorsi 3 anni dalla
data di notifica, scade la concessione edilizia rilasciatami dal Comune; i
lavori non sono completamente terminati in quanto mancano alcune finiture
interne (es. porte interne, tinteggiatura, sanitari) e probabilmente si
protrarranno oltre tale data (ma comunque entro il 31/12/2001).
In fase di presentazione del 730 relativo alle
spese sostenute nel 2001 potrò detrarre le spese che effettuerò dopo la
data di scadenza della concessione edilizia?
Per poter usufruire della possibilità di
detrarre tali spese è necessario chiedere un rinnovo delle Concessione?
Ringraziando anticipatamente, colgo
l'occasione per porgere distinti saluti.
Gentile Signora,
ritengo rimarrà valido quanto in vigore per i
lavori sostenuti a cavallo del 1999/2000 per i quali non era necessario
inviare ulteriore comunicazione preventiva per
l'anno 2000 se i lavori iniziati nel 1999 si protraevano anche nel 2000
fatto salvo il fatto di imputare i costi dei
lavori e quindi le detrazioni correlate mediante criterio di cassa e cioè
detraendo sull'importo corrisposto nell'anno
solare.
Per una conferma ufficiale di quanto sopra non
ci rimane che attendere la legge finanziaria correlata
Distinti saluti
Un sub-agente assicurativo, inquadrato nella
categoria dei procacciatori d'affari, che però essendo lavoratore dipendente
svolge l'attività di sub agente in modo residuale e quindi non esclusivo,
deve iscriversi alla gestione INPS commercianti pur non svolgendo l'attività
di procacciatore in modo esclusivo ed essendo già assoggettato ad una
gestione contibutiva obbligatoria in qualità di lavoratore dipendente? Nel
caso non debba iscriversi alla gestione INPS commercianti è forse tenuto ad
iscriversi alla gestione separata INPS?
Egregio Dottore,
per i redditi prodotti all'infuori di quelli
originanti dal lavoro dipendente, il soggetto dovrà iscriversi alla gestione
separata dell'INPS e corrispondere il 13%, attualmente, del redditto netto
cosi prodotto, 1/3 il soggetto e 2/3 il committente, la gestione INPS
commercianti difatti inquadra coloro che svolgono in via prevalente tale
attività, caso che non mi sembra corrisponda con quello da Lei sottoposto
Distinti saluti
Lo studio
Il 28 dicembre 2000 abbiamo acquistato, come
prima casa, un appartamento occupato, che si è liberato solo il 1
giugno 2001, in data 30 luglio 2001 abbiamo effettuato il cambio di
residenza. Secondo un impiegato del locale Caaf abbiamo perduto il
diritto a detrarre gli interessi passivi della denuncia dei redditi perché
il cambio di residenza doveva essere richiesto entro sei mesi dall'acquisto
anche se la casa era ancora occupata. Cosa ne pensate?
Grazie della risposta e cordiali
saluti.
Alfredo Moretti
Effettivamente per poter usufruire della
detrazione in discorso è necessario aver adibito ad abitazione principale
l'immobile entro sei mesi dall'acquisto dello stesso.
L'unica possibilità che vedo per non perdere
tale diritto è produrre un'autocertificazione che attesti che l'immobile
era il luogo in cui Lei abitualmente dimorava da una data antecedente al 28
maggio 2001, ciò è possibile in quanto ai sensi del DPR 445 28/12/2000 si
può con autocertificazione attestare che si dimora abitualmente in luogo
differente da quello che risulta nei certificati anagrafici.
Distinti saluti
Lo studio
Approfitto della Sua cortesia per porle un
quesito relativo al versamento del capitale sociale per societa'
costituenda.
Sono un direttore di banca ed ho ricevuto
incarico di versare l'intero capitale di 10334 Euro per una nuova societa'.
Non si tratta di srl unipersonale.
Le chiedo come comportarmi non avendo
ricevuto chiare risposte in merito da notaio e Uffici centrali della
banca.
La ringrazio e porgo distinti saluti
Egregio Dottore,
La ringrazio anzitutto per essersi rivolto al
nostro studio.
Nessuna norma vieta ai costituenti società la
facoltà di versare anzichè i tre decimi l'intero capitale sociale sin
dal momento precedente alla costituzione, momento nel quale appunto si usa
versare i tre decimi del capitale sociale, pur anche se la società non
sia mono socio.
La norma recita infatti che tra le
condizioni per la costituzione, art. 2329 c.c. comma 2, siano stati
versati "almeno" i tre decimi del capitale sociale.
In conclusione il versamento in contemporanea
con la sottoscrizione dell'intero capitale sociale è perfettamente
leggittimo.
Nella speranza di averLa aiutata le porgo
distinti saluti ed un augurio di proficuo lavoro
Dott. paolo Farnetani
Egr. Dottore
La nostra azienda, con sede legale
e operativa in Italia, ha avuto la necessità di certificare secondo le
norme ISO alcuni propri articoli, la cui produzione avviene presso
alcuni stabilimenti EXTRA UE, che importiamo e rivendiamo nel
territorio italiano; precisiamo che detti stabilimenti non sono in alcun
modo collegati o controllati dalla nostra azienda, ma fornitori
che producono e rivendono abitualmente anche ad altre aziende.
L'ente che ha certificato questi
articoli, una S.p.A. con sede legale ed operativa in Italia, ha effettuato
una visita di ispezione seguita da certificazione inviando presso la
località estera un Loro funzionario italiano.
Si chiede se la visita ispettiva e
la certificazione dovranno esserci fatturate applicando l'aliquota IVA
ordinaria o se trattasi di operazioni fuori campo IVA ai sensi dell'art.
7, extraterritorialità.
Anticipatamente La ringrazio
e Le porgo i miei più cordiali saluti.
Luca Marzullo
Egregio Signor Marzullo,
La ringrazio anzitutto per essersi rivolto
al nostro studio.
Le prestazione rese dalla
società di certificazione appaiono rientrare in quelle citate alla
lettera d) dell'art. 7 dpr 633/72 e pertanto, essendovi state rese da
soggetto con sede in Italia ed avendo Voi stessi sede in Italia, si
considerano effettuate nel territorio dello stato e pertanto soggette ad
aliquota IVA ordinaria.
E' però possibile, ma ciò
è fattibile solo attraverso un'attenta lettura della corrispondenza
contrattuale su cui la certificazione resaVi si basa, che le prestazioni
reseVi possono essere inquadrate quale perizia relativa a beni mobili (lett.b)
art. 7), le quali si considerano effettuate nel territorio dello Stato
se eseguite nel territorio dello Stato stesso (ed in questo caso non
sarebbero soggetti ad IVA).
Il mio consiglio è
pertanto quello di individuare con attenzione la natura della
prestazione resaVi al fine di applicare correttamente la normativa
vigente.
Distinti saluti
Dott. Paolo farnetani
Egr. Dottore,
curo la contabilità di una s.r.l. e il mio
quesito è:
come contabilizzare la ridistribuzione
delle quote sociali senza variazione del capital in seguito al
subentro in società di un nuovo socio?
In attesa, porgo distinti saluti.
Egregio Signore,
posto che il capitale della Srl è interamente
sottoscritto dai soci all'atto della costituzione della società, il
subentro di un nuovo socio nel capitale sociale senza variazione dello
stesso può aversi solo tramite cessione di parte delle quota da parte dei
vecchi soci al nuovo socio, atto da redigersi in forma pubblica presso un
Notaio.
Contabilmente non si deve registrare alcun
movimento in quanto tale atto agisce nei confronti delle persone fisiche
e/o giuridiche socie della srl; la scrittura và invece riportata sul
libro soci della società.
Nella speranza di esserLe stato di aiuto invio
cordiali saluti
Dott. Paolo Farnetani
Sono ingegnere, ho un lavoro da dipendente a tempo
indeterminato.
Mi viene chiesto di effettuare un lavoro
occasionale per una ditta. Come mi devo regolare fiscalmente? Esiste ancora la
possiblità di versare un forfait irpef?
E se mi venisse richiesta la firma di un progetto?
Io sono iscritto all'albo.
Grazie
A seguito di prestazine occasionale le sarà
sufficiente emettere ricevuta con cui accusa compensi per prestazioni
occasionali, sul cui lordo le verrà trattenuto un importo pari al 20% dello
stesso a titolo di ritenuta IRPEF; al momento della compilazione della
dichiarazione dei redditi dovrà denunciare tale compenso, sommarlo agli altri
suoi redditi e calcorare l'IRPEF totale dovuta a cui sottrarrà le somme
trattenutele a titolo di ritenuta di acconto.
Circa la firma del progetto, ritengo debba
consultare il suo ordine al fine di sapere se tale cosa è permessa o meno
Distinti saluti
Lo studio
Salve Dott.Farnetani,
sono una giovane praticante a
cui è stato assegnato un compito di ricerca. Mi si chiede di verificare se,
in caso di una società in liquidazione(s.r.l.) i soci possano fare versamenti
in conto capitale senza una delibera dell'assemblea.Avendo letto lo statuto
della società non ne sono venuta a capo. Secondo me però è necessario. Lei
cosa ne pensa.
Distinti saluti.
Nulla vieta ai soci di effettuare versamenti nelle
casse sociali anche quando la società sia posta in liquidazione; è al
contrario assolutamente illegale per i soci prelevare dalle casse sociali se
non dopo la completa soddisfazione del passivo e l'approvazione del piano di
riparto tra i soci dei residui beni e valori sociali.
Lo studio
Egregio Dottore,
Le poniamo il seguente quesito:
"può il socio accomandatario di una sas
iscritta all'albo artigiani essere dipendente della stessa?"
Distinti saluti.
Gentile Dottoressa,
la definizione stessa di lavoro dipendente esige
che il lavoratore debba sottostare alle direttive del datore di lavoro; nel
caso del socio accomandatario di una sas,
si configurerebbe l'anomala situazione di un
lavoratore dipendente di se stesso, pertanto escluderei la possibilità
ventilata nella Vostra gradita E-mail.
Al fine di ufficializzare la cosa ho richiesto al
mio collaboratore consulente del lavoro, di trovare la normativa al riguardo
che sarà mia cura segnalarVi non appena in mio possesso.
Distinti saluti
Dott. Farnetani,
ho trovato il suo sito su internet.
Potrebbe aiutarmi
?
Sono cittadino
italiano, dipendente di una grossa ditta Inglese con sede in Inghilterra, ma
presto servizio su una nave che batte bandiera Bahamense al largo della
Nigeria e dunque non . Ho ricevuto due modelli P60 (suppongo che siano
equivalenti ai 101 italiani) in qui si evidenzia che in Aprile 2001 sono state
versate le tasse mentre nel modello ricevuto nell'Aprile 2002 no. Ho chiesto
chiarimenti alla mia ditta che mi ha spiegato che hanno ottenuto
dall'ufficio tasse inglese un codice di esenzione in quanto cittadino
italiano, non residente in Inghilterra e dunque non tassabile. Generalmente
lavoro più di 183 giorni l'anno (com'è evidenziato dall'articolo 329 del
5/11/90) e da quello che sono riuscito fino ad ora a scoprire, visto che
nessuna tassa è versata in nessun paese, in teoria, dovrei versare le tasse
nel territorio in cui lavoro (BAHAMAS) ma non in Italia.
Come posso
risolvere questo enigma ?
Il periodo
fiscale inglese dovrebbe andare da Aprile ad Aprile e dunque non coincide con
l'anno solare. Come devo calcolare i "183" giorni ?
A chi e come devo
pagare le tasse da buon cittadino ?
Se fosse vero che
devo pagare le tasse ad un altro governo, come posso fare per sapere il regime
di tassazione ? A quale uffici potrei chiedere informazioni ?
Grazie molte.
Egregio Signore,
anzitutto la ringraziamo per essersi rivolto al
nostro studio, dopodichè passiamo senz'altro a rispondere al Suo quesito.
La sua posizione è estremamente chiara in quanto
appositamente regolamentata dal punto 3) Art. 15 della convenzione tra Italia
e Regno Unito per evitare la doppia imposizione sui redditi ratificata e resa
esecutiva in Italia dalla legge 5.11.1990, n. 329 (supplemento ordinario n. 71
alla G.U. n. 267 serie generale del 15.11.1990) ed in Gran Bretagna con legge
19.12.1990 n. 2590 (Statutory Instruments); tale norma cosi recita:
..." Nonostante le disposizioni precedenti
del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a
bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono
imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa"
Appare pertanto lapalissiano che Lei debba pagare
le tasse al Governo Inglese, le suggerisco pertanto di controllare quanto
dettole dalla sua impresa.
Nella speranza di esserLe stati di aiuto porgiamo
distinti saluti
Lo studio
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