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Affari
e dintorni
a
cura di Marco Fadda
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La
figura del Promotore Finanziario
di Marco Fadda
Il
promotore finanziario è l'unico operatore dell'industria del risparmio
gestito autorizzato a incontrare i risparmiatori e a offrire strumenti
finanziari e servizi di investimento al di fuori della sede di una banca,
di una sim o di una sgr.
Per
svolgere la professione è necessario iscriversi all'Albo nazionale dei
promotori finanziari istituito presso la Consob. Non solo: per mantenere
l'iscrizione all'Albo, è necessario rispettare regole di comportamento
severe, studiate in modo da garantire al risparmiatore la massima affidabilità.
La
figura professionale di promotore finanziario è nata ufficialmente nel
1991, all'interno della legge n. 1 del 2 gennaio 1991, la cosiddetta
legge sulle sim, che prevedeva l'istituzione dell'Albo nazionale dei
promotori finanziari, nel quale confluirono coloro che fino a quel momento
venivano chiamati "consulenti finanziari".
Nel
settembre 1996, il decreto Eurosim (decreto legislativo n° 415 del 23
luglio 1996) ha recepito le direttive comunitarie in materia di mercati
finanziari e ha sostituito la legge sulle sim, confermando tuttavia
l'impianto della professione di promotore finanziario. E lo stesso ha
fatto il Testo unico della finanza (il decreto legislativo n° 58), approvato
a febbraio del 1998 e attualmente in vigore.
In base all'articolo 31 del Testo unico della finanza, i soggetti abilitati
(banche, sim, società di investimento straniere, società di gestione
del risparmio) devono obbligatoriamente avvalersi di promotori finanziari
per l'attività di offerta fuori sede, ossia per quella forma di collocamento
che prevede appunto la possibilità di raggiungere il cliente con un'azione
promozionale anche al di fuori delle sedi dei soggetti abilitati.
Il
promotore finanziario può agire solo come persona fisica, non può cioè
operare in forma di società, per via delle responsabilità individuali
coinvolte nell'attività, e può operare esclusivamente per conto di un
solo soggetto abilitato. La
banca, la sim o la sgr per cui il promotore opera è infatti responsabile
in solido dell'operato del promotore e ne risponde anche in caso di
comportamenti penalmente perseguibili.
Solo
chi è iscritto all'Albo nazionale istituito presso la Consob può esercitare
l'attività di promotore. L'accesso all'Albo è regolato dal decreto del
ministro del Tesoro n. 472/98, che definisce i requisiti di onorabilità
e di professionalità necessari per l'iscrizione.
Oltre
a soddisfare alcuni requisiti generali di onorabilità, gli aspiranti
promotori finanziari devono essere in possesso di un titolo di studio
almeno pari al diploma di scuola media superiore conseguito al termine
di corsi di durata quinquennale (sono validi anche i corsi di durata
quadriennale, completati dal superamento dell'anno integrativo).
A questo
punto le strade per ottenere l'iscrizione sono due: il superamento della
prova valutativa indetta dalla Consob (l'esame di idoneità professionale)
oppure il possesso di particolari esperienze professionali.
Marco
Fadda
gruppo Bipop-Carire
mafad@tin.it