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Quaderni di Quartucciu
Anno IV - Numero 19 - Ottobre 2000
 

 

Affari e dintorni

a cura di Marco Fadda

La figura del Promotore Finanziario
di Marco Fadda

Il promotore finanziario è l'unico operatore dell'industria del risparmio gestito autorizzato a incontrare i risparmiatori e a offrire strumenti finanziari e servizi di investimento al di fuori della sede di una banca, di una sim o di una sgr.

Per svolgere la professione è necessario iscriversi all'Albo nazionale dei promotori finanziari istituito presso la Consob. Non solo: per mantenere l'iscrizione all'Albo, è necessario rispettare regole di comportamento severe, studiate in modo da garantire al risparmiatore la massima affidabilità.

La figura professionale di promotore finanziario è nata ufficialmente nel 1991, all'interno della legge n. 1 del 2 gennaio 1991, la cosiddetta legge sulle sim, che prevedeva l'istituzione dell'Albo nazionale dei promotori finanziari, nel quale confluirono coloro che fino a quel momento venivano chiamati "consulenti finanziari".

Nel settembre 1996, il decreto Eurosim (decreto legislativo n° 415 del 23 luglio 1996) ha recepito le direttive comunitarie in materia di mercati finanziari e ha sostituito la legge sulle sim, confermando tuttavia l'impianto della professione di promotore finanziario. E lo stesso ha fatto il Testo unico della finanza (il decreto legislativo n° 58), approvato a febbraio del 1998 e attualmente in vigore.
In base all'articolo 31 del Testo unico della finanza, i soggetti abilitati (banche, sim, società di investimento straniere, società di gestione del risparmio) devono obbligatoriamente avvalersi di promotori finanziari per l'attività di offerta fuori sede, ossia per quella forma di collocamento che prevede appunto la possibilità di raggiungere il cliente con un'azione promozionale anche al di fuori delle sedi dei soggetti abilitati.

Il promotore finanziario può agire solo come persona fisica, non può cioè operare in forma di società, per via delle responsabilità individuali coinvolte nell'attività, e può operare esclusivamente per conto di un solo soggetto abilitato. La banca, la sim o la sgr per cui il promotore opera è infatti responsabile in solido dell'operato del promotore e ne risponde anche in caso di comportamenti penalmente perseguibili.

Solo chi è iscritto all'Albo nazionale istituito presso la Consob può esercitare l'attività di promotore. L'accesso all'Albo è regolato dal decreto del ministro del Tesoro n. 472/98, che definisce i requisiti di onorabilità e di professionalità necessari per l'iscrizione.

Oltre a soddisfare alcuni requisiti generali di onorabilità, gli aspiranti promotori finanziari devono essere in possesso di un titolo di studio almeno pari al diploma di scuola media superiore conseguito al termine di corsi di durata quinquennale (sono validi anche i corsi di durata quadriennale, completati dal superamento dell'anno integrativo).

A questo punto le strade per ottenere l'iscrizione sono due: il superamento della prova valutativa indetta dalla Consob (l'esame di idoneità professionale) oppure il possesso di particolari esperienze professionali.

Marco Fadda
gruppo Bipop-Carire
mafad@tin.it


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