Banner Pubblicitario
Quaderni di Quartucciu
Anno IV - Numero 19 - Ottobre 2000
 


La posta per QdiQ

a cura della redazione


Da: pirix@tiscalinet.it
A: qdiqnews@tiscalinet.it
Oggetto: Risposta al giornale "Quaderni di Quartucciu".
Data: lunedì 28 agosto 2000 18.55


Egr. Signor Direttore del bimestrale
“Quaderni di Quartucciu”

Le sarei molto grato se venisse accolta questa mia riflessione fra le colonne del giornale, che da un po' di tempo leggo volentieri.

Mi riferisco all'articolo pubblicato nel n°18 del Luglio u.s. a firma di G. Secci: “I.C.I. caos sotto le 100.000 lire”.

L'articolista affronta nelle stesse colonne due problemi distinti, anche per competenza assessoriale:

1) “L'antieconomicità” nella riscossione di tributi che fossero inferiori alla somma di £.100.000 per I.C.I. aree fabbricabili;

2) “La Vergognosa vicenda relativa all'uso dei locali di casa Angioni da parte della Soc. Pubbliget ”

In ordine al 1° punto: l'antieconomicità nella riscossione delle somme inferiori a £.100.000, preciso che concordavo perfettamente nel ritenere inopportuno che l'Amministrazione si attivasse per la riscossione di somme di detta rilevanza, ma aggiungo pure, così come cita lo stesso corrispondente, l'art. 3 lett. D del regolamento prevede la rinuncia alla pretesa di riscossione per somme inferiori a £.100.000, e ciò sta ad indicare che tutta l'amministrazione, nell'approvare il regolamento, in cui è prevista anche questa fattispecie giuridica, condivideva in pieno questo principio e lo difendeva.

Il Consigliere però bene ha fatto a porre l'interrogazione, ma credo si sia adoperato di fronte al “danno temuto” in quanto, non era a conoscenza si fossero già verificati casi di riscossione di dette somme.

Tuttavia, occorre rilevare che il D.P.R. 129 del 16/04/1999 ha fissato il nuovo importo minimo per l'accertamento - ICI aree fabbricabili - in £.32.000, e conseguentemente, ci dovremmo adeguare al D.P.R. e procedere alla modifica del Regolamento Comunale.
A maggior garanzia dei contribuenti, ho chiesto l'annullamento di eventuali atti che fossero stati avviati, nonché la restituzione delle relative somme nel caso si fosse verificata la deprecabile ipotesi di riscossione di importi inferiori a quanto previsto nella norma.

In ordine al 2° punto: “La Vergognosa vicenda relativa all'uso dei locali di casa Angioni da parte della Soc. Pubbliget”. Mi è grata primamente l'occasione per fare una precisazione: il Consigliere interrogante avrebbe potuto indirizzare la sua interrogazione su tre diverse direttrici:

a) Verso il presidente dell'assemblea cioè il Sindaco, perché è così previsto a norma di Regolamento;

b) Verso l'Ass. allo Sport e Spettacolo in quanto gestisce - su determinazione del Sindaco - in modo più diretto i beni patrimoniali per l'utilizzo “ad usum” spettacoli (casa Angioni), e, gli immobili per l'utilizzo sportivo (Palestre campi sportivi);

c) Verso l'ass. al Patrimonio che, in questo caso, a mio parere, doveva giungere in modo subordinato. L'Assessorato al Patrimonio ha presentato anche recentemente richiesta scritta per avere l'uso di un locale, per alcune ore al fine di svolgere una riunione relativa all'Amministrazione.

Dico questo nell'interesse di una maggior chiarezza e trasparenza dell'attività amministrativa.

La ragione per cui l'interrogante ha scelto la 3° via, anziché le prime due più rapide, non la conosco, anzi, sarei molto grato all'articolista, che può tessere buoni uffici con l'interrogante, se mi erudisse in merito.

Comunque, l'Assessore al Patrimonio, essendo venuto a conoscenza che alcuni locali della casa Angioni erano occupati dalla predetta società si è informato scrivendo al Sindaco ed al funzionario addetto: la risposta scritta pervenutami è già nelle mani dell'interrogante, il quale pubblicamente, durante la riunione consiliare successiva, ha ringraziato lo scrivente e si è dichiarato soddisfatto.

Sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La ringrazio per l'accoglienza.

Augusto Ricci
Assessore Patrimonio e Finanze

 


Brevissima risposta di Giovanni Secci

Sfortunatamente esistono alcuni casi di “riscossione indebita”, comunque siamo contenti che l'assessore si sia attivato per l'eventuale rimborso. Semmai le consigliamo di predisporre pubblici avvisi per informare gli eventuali compaesani che sono all'oscuro del problema.

Riguardo l'uso dei locali di “casa Angioni”, non sapendo perché l'interrogazione sia stata rivolta a lei in particolare, e visto che lei cita sia il Sindaco che l'assessore Caredda ci auguriamo un intervento di questi nel prossimo numero di QdiQ.

G.S.


  Articoli correlati:
QdiQ 18 - I.C.I.: Caos sotto le 100.000 lire - di Giovanni Secci

 

Pubblichiamo una nota dell'Ufficio Centrale delle Imposte Dirette in merito al limite minimo di iscrizione a ruolo previsto dal D.P.R. n.129/99



Roma, 2 agosto 2000

ALLE DIREZIONI
DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE
DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
DEI TRIBUTI

OGGETTO: Limite minimo di iscrizione a ruolo - Art. 1 D.P.R. n. 129/99 e art. 12 bis D.P.R. n. 602/73 - Risoluzione della Direzione Centrale per la riscossione n. 123 del 28 luglio 2000.

Per opportuna conoscenza si trasmette la risoluzione n.123 del 28 luglio 2000 della Direzione Centrale per la riscossione, con la quale sono state fornite istruzioni in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 16 aprile n.129, con cui vene determinato il limite minimo (trentaduemila lire) di importo per l'accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti tributari, erariali, regionali e locali (cfr. ns. circolare n.115 del 14 maggio 1999).

Trattasi, nella specie, del Regolamento previsto dell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n.146, destinato a determinare gli importi dei crediti - comprendenti o costituiti solo da sanzioni amministrative ad interessi - accertati e non pagati, per i quali, in ragione del limite di importo, non si fa luogo ad iscrizione a ruolo o, comunque, a riscossione.

La suddetta disposizione regolamentare viene ad incidere su quella dell'art. 12-bis del D.P.R. n. 602/73, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs., n.46/99, secondo cui non si procede ad iscrizione a ruolo per somme di importo inferiore a lire ventimila. In relazione a tali disposizioni, la citata risoluzione ministeriale n.123/2000 ha precisato,anzitutto, che questa disciplina, per effetto dell'art. 18 del D.Lgs. n.46/99, è applicabile anche ai tributi degli enti locali. Inoltre, poiché il limite di ventimila lire di cui all'art. 12-bis del D:P.R. n.602/73 è suscettibile, per espressa previsione, di elevazione e poiché il limite ulteriore di trentaduemila lire è riferibile ad ogni singolo periodo di imposta, il limite minimo di iscrizione a ruolo è da ritenere duplice: lire 32.000, per ogni periodo di imposta, e lire 20.000, per ogni partita da iscrivere a ruolo.

Pertanto, conclude la nota ministeriale, ancorché l'importo globale riferibile al periodo di imposta interessato risulti superiore all'importo di trentaduemila lire, la somma "a conguaglio" non può tuttavia essere iscritta a ruolo se risulta inferiore all'importo di ventimila lire che è il limite di iscrivibilità a ruolo del credito previsto dall'articolo art. 12-bis, primo periodo, del D.P.R. N.602/73.

Cordiali Saluti


Pagina Pecedente ... Pagina Successiva