Unione Nazionale Mutilati per Servizio

Sede Regionale e Provinciale dell'Aquila
Via Santa Maria a Forfona n°2 - 67100 L'Aquila 

 

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LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1999 N°41

      "Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette (Controdeduzioni alle osservazioni del Governo)"

      IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

      la seguente legge:

 

Art.1

La regione Abruzzo, in applicazione del D.P.R. 21.10.1978 relativo all'Unione Mutilati per servizio (U.N.M.S.), 31.03.1979 relativo all'Associazione  Mutilati e Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.), 23.12.1978 relativo all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (A.N.M.I.C.), 31.03.1979 relativo all'Ente Nazionale Sordomuti (E.N.S.), 23.12.1978 relativo all'Unione Italiana Ciechi (U.I.C.), con il quale viene stabilito che le predette associazioni sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esso attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali, nonché presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.

 

Art.2

Tutti gli Enti Strumentali della Regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle Associazioni di cui all'art.1 la nomina di membro rappresentante:

 

L'UNMS per le tematiche e le problematiche  inerenti l'invalidità per servizio;

L'ANMIL per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità sul lavoro;

L'ANMIC per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità civile;

L'ENS per le tematiche e le problematiche inerenti il sordomutismo;

L'UIC per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.

 

 Art.3

Gli Enti strumentali della Regione possono stipulare apposite convenzioni con le Associazioni di cui all'art.1 per delegare ad esse lo svolgimento di compiti e di funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.

 

Art.4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

Data a L'Aquila, addì 21 Luglio 1999

 

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