NUOVA NORMATIVA CHE
DISCIPLINA L'APICOLTURA approvata il 14/12/2004 in pubblicazione
sulla G.U.
Dopo alcuni passaggi in
commissione, finalmente, la nuova legge che disciplina l'apicoltura
é stata approvata. Rileviamo il definitivo inquadramento
dell'apicoltura tra le attività agricole, anche se esercitata senza
terreni, le distanze minime tra apiari e dai confini/strade/etc..,
l'annoverare la pappa reale tra i prodotti agricoli (vediamo se la
normativa fiscale seguirà), così come i servizi di impollinazione,
maggior tutela del miele italiano,........
SENATO DELLA
REPUBBLICA XIV 2919
Attesto che la 9ª
Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), il
26 ottobre 2004, ha
approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, già
approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di
legge, d’iniziativa deideputati Sedioli, Rava, Oliverio, Rossiello, Preda, Borrelli,
Franci, Nannicini, Sandi e Stramaccioni; dei deputati de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca,
Losurdo, Vascon, Peretti, Scaltritti, Catanoso, Collavini, Fatuzzo, Geraci,
Jacini, La Grua, Marinello, Masini, Meroi, Patarino,Ricciuti, Romele, Villani Miglietta,
Zama e Zanetta; dei deputati Catanoso e Fatuzzo:
Disciplina
dell’apicoltura
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge
riconosce l’apicoltura come attività di interesse nazionale utile
per la
conservazione dell’ambiente
naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale ed è
finalizzata
a garantire
l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con
particolare riferimento
alla salvaguardia della
razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e
delle popolazioni di
api autoctone tipiche o
delle zone di confine.
2. Le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente
legge
nell’ambito delle
specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e
delle relative
norme di
attuazione.
Art. 2.
(Definizioni)
1. La conduzione zootecnica
delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli
effetti
attività agricola ai sensi
dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata
necessariamente
alla gestione del
terreno.
2. Sono considerati
prodotti agricoli: il miele, la cera d’api, la pappa reale o
gelatina reale, il
polline, il propoli, il
veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di
miele.
3. Ai fini della presente
legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) alveare: l’arnia contenente una famiglia di
api;
c) apiario: un insieme unitario di
alveari;
d) postazione: il sito di un
apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell’allevamento
apistico a fini di incremento produttivo che
prevede uno o più
spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno.
4. L’uso della
denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende
condotte da
apicoltori che esercitano
l’attività di cui al comma 1.
Art. 3.
(Apicoltore e imprenditore
apistico)
1. È apicoltore chiunque
detiene e conduce alveari.
2. È imprenditore apistico
chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell’articolo 2135
del
codice civile.
3. È apicoltore
professionista chiunque esercita l’attività di cui al comma 2 a
titolo principale.
Art. 4.
(Disciplina dell’uso dei
fitofarmaci)
1. Al fine di salvaguardare
l’azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della
normativa
comunitaria vigente e sulla
base del documento programmatico di cui all’articolo 5, individuano
le
limitazioni e i divieti cui
sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari
ed erbicidi
tossici per le api sulle
colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo
di
fioritura, stabilendo le
relative sanzioni.
Art. 5.
(Documento
programmatico
per il settore
apistico)
1. Per la difesa
dell’ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini
dell’applicazione del
regolamento (CE) n. 1221/97
del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e
della
legge 23 dicembre 1999, n.
499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche
agricole e
forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le
province autonome di Trento
e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni
professionali agricole
rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di
associazioni di
produttori apistici
riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni
nazionali
degli apicoltori, con le
organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello
nazionale e
con le associazioni a
tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse
stanziate dalla
presente legge nei limiti
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, un
documento
programmatico contenente
gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore
apistico, con
particolare riferimento
alle seguenti materie:
a) promozione e tutela dei prodotti apistici
italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai
sensi dell’articolo 18 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
b) tutela del miele italiano conformemente alla
direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20
dicembre
2001;
c) valorizzazione dei prodotti con denominazione
di origine protetta e con indicazione
geografica protetta, ai
sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio,
del 14
luglio 1992, e successive
modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il metodo di
produzione
biologico, ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991,
e
successive
modificazioni;
d) sostegno delle forme associative di livello
nazionale tra apicoltori e promozione della
stipula di accordi
professionali;
e) sviluppo dei programmi di ricerca e di
sperimentazione apistica, d’intesa con le
organizzazioni
apistiche;
f) integrazione tra apicoltura e
agricoltura;
g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui
possono essere sottoposti i trattamenti
antiparassitari con
prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture
arboree, erbacee,
ornamentali, coltivate e
spontanee durante il periodo di fioritura;
h) individuazione di limiti e divieti di impiego
di colture di interesse mellifero derivanti da
organismi geneticamente
modificati;
i) incentivazione della pratica
dell’impollinazione a mezzo di api;
l) incentivazione della pratica dell’allevamento
apistico e del nomadismo;
m) tutela e sviluppo delle cultivar delle
essenze nettarifere, in funzione della biodiversità;
n) determinazione degli interventi economici di
risanamento e di controllo per la lotta contro la
varroasi e le altre
patologie dell’alveare;
o) potenziamento e attuazione dei controlli sui
prodotti apistici di origine extracomunitaria,
comunitaria e
nazionale;
p) incentivazione dell’insediamento e della
permanenza dei giovani nel settore apistico;
q) previsione di indennità compensative per gli
apicoltori che operano nelle zone montane o
svantaggiate;
r) salvaguardia e selezione in purezza dell’ape
italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e
dell’Apis mellifera
sicula Montagano e incentivazione dell’impiego di api regine
italiane con
provenienza da centri di
selezione genetica.
2. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, da emanare
contestualmente
all’adozione del documento
di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
ripartite le
risorse statali tra le
materie indicate al comma 1.
3. Il documento
programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno
con le
medesime procedure di cui
al comma 1.
4. Al documento
programmatico sono allegati:
a) i programmi apistici predisposti, previa
concertazione con le organizzazioni dei produttori
apistici, con le
organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli
apicoltori e del
movimento cooperativo
operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola
regione;
b) i programmi interregionali o le azioni comuni
riguardanti l’insieme delle regioni, da
realizzare in forma
cofinanziata.
Art. 6.
(Denuncia degli apiari e
degli alveari
e comunicazione dell’inizio
dell’attività)
1. Al fine della profilassi
e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari
e
alveari di farne denuncia,
anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti
nel
territorio, specificando
collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla
data di
entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni
nei quali si
sia verificata una
variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in
misura
percentuale pari ad almeno
il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima
volta
l’attività nelle forme di
cui all’articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma
2 del
presente
articolo.
2. Le denunce e le
comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi
veterinari
dell’azienda sanitaria
locale competente.
3. I trasgressori
all’obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare
degli
incentivi previsti per il
settore.
Art. 7.
(Risorse
nettarifere)
1. Il nettare, la melata,
il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di
interesse
pubblico.
2. Ai fini di un adeguato
sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le
province
autonome di Trento e di
Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la
pratica
economico-produttiva del
nomadismo, sulla base dei seguenti princìpi:
a) preventivo accertamento che gli apiari,
stanziali o nomadi, rispettino le norme del
regolamento di polizia
veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954,
n. 320, e successive
modificazioni;
b) conservazione dei diritti acquisiti dai
soggetti di cui all’articolo 3 che impostano
abitualmente l’attività
produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici
agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà
o ad altro
titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al
presente articolo e unicamente per finalità produttive e per
esigenze di
ottimizzazione dello
sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono
determinare la
distanza di rispetto tra
apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo
di 200
metri.
Art. 8.
(Distanze minime per gli
apiari)
1. Dopo l’articolo 896 del
codice civile, è inserito il seguente:
«Art. 896-bis. -
(Distanze minime per gli apiari) – Gli apiari devono essere
collocati a non meno
di dieci metri da strade di
pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di
proprietà
pubbliche o
private.
Il rispetto delle distanze
di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi
ivi
indicati esistono
dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni
di continuità,
muri, siepi o altri ripari
idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono
avere una
altezza di almeno due
metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti
interessate.
Nel caso di accertata
presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono
rispettare una
distanza minima di un
chilometro dai suddetti luoghi di produzione».
Art. 9.
(Riconoscimento del
servizio
di
impollinazione)
1. L’attività di
impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività
agricola per connessione,
ai sensi dell’articolo
2135, secondo comma, del codice civile.
2. I soggetti diversi da
quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 73 del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986,
n. 917, e successive
modificazioni, e dalle società in nome collettivo e in accomandita
semplice, che
esercitano l’attività di
impollinazione, possono determinare il reddito imponibile,
relativamente a
tale attività, applicando
all’ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attività il
coefficiente di
redditività del 25 per
cento.
3. I soggetti di cui al
comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui
al
medesimo comma. In tale
caso l’opzione è esercitata con le modalità stabilite dal
regolamento di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni.
4. Sono consentiti agli
apicoltori l’acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e
di
sostanze zuccherine
indispensabili per l’alimentazione delle famiglie delle api, con
esonero dalla
tenuta dei registri di
carico e scarico delle sostanze zuccherine.
5. Le disposizioni di cui
al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del
regime
fiscale ivi previsto da
parte della Commissione delle Comunità europee.
Art. 10.
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle
disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in
materia, le
regioni provvedono alla
determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva
l’applicazione delle
sanzioni per illeciti di
natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.
471 e n. 472,
e successive modificazioni,
per le quali la competenza resta affidata agli organi
statali.
Art. 11.
(Copertura
finanziaria)
1. Per l’attuazione degli
interventi di cui all’articolo 5, è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro
per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente
riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità
previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero
dell’economia e delle
finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando
l’accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 12.
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale.
IL
PRESIDENTE |