REGOLAMENTO (UE)
1804/1999 del 19/7/99, completa il regolamento (UE)
2092/91 metodi di produzione biologica dei prodotti agricoli e
indicazioni su prodotti agricoli e derrate alimentari.GUCE 222/1 del
24/8/99
omissis......
C.
APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA
1. Principi generali
1.1. L'apicoltura è un'attività
importante che contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla
produzione agro-forestale attraverso l'azione pronuba delle
api.
1.2. La qualificazione dei
prodotti dell'apicoltura come ottenuti con metodo di produzione
biologica è strettamente connessa sia alle caratteristiche dei
trattamenti per arnie che alla qualità dell'ambiente. Detta
qualificazione dipende inoltre dalle condizioni di estrazione,
trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.
1.3. Qualora un operatore
gestisca varie unità apicole nella medesima area, tutte le unità
devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.
In deroga a tale principio, un operatore può gestire unità non
conformi al presente regolamento a condizione che siano rispettate
le disposizioni dello stesso salvo quelle enunciate al punto 4.2 per
l'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere
venduto con riferimenti al metodo di produzione
biologica.
2. Periodo di conversione
(vedi sotto modifiche a seguito Decreto 4 agosto 2000
e seguenti)
2.1. I prodotti dell'alveare
possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione
biologica soltanto se le condizioni del presente regolamento sono
state rispettate per almeno un anno. Durante il periodo di
conversione la cera deve essere sostituita conformemente ai
requisiti di cui al punto 8.3.
3. Origine delle api
3.1. Nella scelta delle razze
occorre tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle
condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle
malattie. È privilegiato l'uso di razze europee di apis mellifera e
dei loro ecotipi locali.
3.2. Gli apiari devono essere
costituiti attraverso la divisione di colonie o l'acquisto di
alveari o sciami provenienti da unità conformi alle disposizioni del
presente regolamento.
3.3. Come prima deroga, previa
approvazione dell'autorità o dell'organismo di ispezione, gli apiari
esistenti nell'unità di produzione che non sono conformi alle norme
contenute nel presente regolamento possono essere
convertiti.
3.4. Come seconda deroga,
l'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali è
autorizzato per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002
fatto salvo l'obbligo di osservare il periodo di
conversione.
3.5. Come terza deroga, la
ricostituzione di apiari è autorizzata dall'autorità o
dall'organismo di controllo in caso di elevata mortalità degli
animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, quando non
siano disponibili apiari conformi al presente regolamento, con
l'obbligo di rispettare un periodo di conversione.
3.6. Come quarta deroga, per il
rinnovo degli apiari il 10% all'anno di api regine e sciami non
conformi alle disposizioni del presente regolamento può essere
incorporato nell'unità di produzione biologica a condizione che le
api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli
cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non
si applica il periodo di conversione.
4. Ubicazione degli apiari
(vedi sotto modifiche a seguito Decreto 4 agosto 2000
e seguenti)
4.1. Gli Stati membri possono
designare le regioni o le zone in cui non è praticabile l'apicoltura
che risponda ai requisiti posti dal presente regolamento.
L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un
inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto delle
arnie, come previsto all'allegato III, parte A1, sezione 2, primo
trattino.( locali di stabulazione, pascoli, spiazzi
liberi, parchetti all'aperto, locali adibiti a
magazzino, imballaggio e trasformazione di animali- prodotti-
materie prime- fattori produttivi, ......) In mancanza di tale
designazione, l'apicoltore è tenuto a fornire all'autorità o
all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse
eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di
bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri
previsti dal presente regolamento.
4.2. L'ubicazione degli apiari
deve:
a) garantire fonti naturali di
nettare, melata e polline sufficienti e l'accesso all'acqua per le
api;
b) essere tale che nel raggio
di 3 km a far centro dalla postazione dell'apiario le fonti di
bottinaggio siano costituite essenzialmente da coltivazioni con
metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 6 e dall'allegato I
del presente regolamento e da coltivazioni non soggette alle
disposizioni del presente regolamento ma sottoposte a cure colturali
di basso impatto ambientale quali, ad esempio, quelle descritte nei
programmi concepiti ai sensi del regolamento (UE) n. 2078/92 , prive
di un'influenza significativa sulla qualificazione della produzione
apicola come ottenuta con metodo di produzione biologica;
c) mantenere una distanza
sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola
potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade, aree
industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità o
gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare
il rispetto di tale requisito.
I requisiti suesposti non si
applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando
gli alveari sono inoperosi.
5. Nutrizione
5.1. Alla fine della stagione
produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di
miele e di polline, sufficienti per superare il periodo
invernale.
5.2. La nutrizione artificiale
delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza
dell'alveare a causa di condizioni climatiche estreme. Essa deve
essere effettuata con miele biologico, preferibilmente della stessa
unità biologica.
5.3. Come prima deroga al punto
5.2 le autorità competenti degli Stati membri possono
autorizzare
per la nutrizione artificiale
l'uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di
produzione biologico in luogo del miele ottenuto con metodo di
produzione biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle
condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del
miele.
5.4. Come seconda deroga
l'autorità o l'organismo di controllo possono autorizzare per la
nutrizione artificiale, per un periodo transitorio che termina il 24
agosto 2002 l'uso di sciroppo di zucchero, melassa di zucchero e
miele non conformi alle disposizioni del presente
regolamento.
5.5. Nel registro degli apiari
devono essere indicate le seguenti informazioni relative all'uso di
nutrizione artificiale: tipo di prodotto, date, quantità e arnie
interessate.
5.6. Non è consentito
nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente
regolamento l'utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nei
punti da 5.1 a 5.4.
5.7. La nutrizione artificiale
è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni
prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o
della melata.
6. Profilassi e cure
veterinarie (vedi sotto modifiche a seguito Decreto 4
agosto 2000 e seguenti)
6.1. La profilassi nel settore
apicolo si basa sui seguenti principi:
a) selezione di opportune razze
resistenti;
b) applicazione di talune
pratiche che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la
prevenzione delle infezioni, ad esempio: periodico rinnovo delle
regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare
situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della
covata maschile negli alveari, periodica disinfezione dei materiali
e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato o delle
sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte di
polline e miele nelle arnie.
6.2. Se, malgrado le suddette
misure preventive, le colonie sono ammalate o infestate, esse devono
essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito
apiario.
6.3. L'uso di medicinali
veterinari nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al
presente regolamento deve essere conforme ai seguenti
principi:
a) essi possono essere
utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata
nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa
comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del
diritto comunitario;
b) i prodotti fitoterapici ed
omeopatici sono preferiti ai medicinali allopatici ottenuti per
sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica tenuto conto
delle circostanze che hanno richiesto la cura;
c) qualora l'uso dei suddetti
prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per
debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere
le colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatici ottenuti
per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario o di
altre persone autorizzate dallo Stato membro, fatti salvi i principi
di cui alle lettere a) e b);
d) è vietato l'uso di
medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti
preventivi;
e) fatto salvo il principio di
cui alla lettera a) nei casi di infestazione da Varroa jacobsoni
possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido
acetico e l'acido ossalico nonché le seguenti sostanze: mentolo,
timolo, eucaliptolo o canfora.
6.4. In aggiunta ai suddetti
principi sono autorizzati i trattamenti veterinari o i trattamenti
per arnie,favi ecc. che sono obbligatori ai sensi del diritto
comunitario o nazionale.
6.5. Durante un trattamento in
cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica
le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la
cera deve essere completamente sostituita con altra cera conforme
alle disposizini del presente regolamento. Successivamente esse
saranno soggette a un periodo di conversione di un anno.
6.6. I requisiti di cui al
precedente punto non si applicano ai prodotti menzionati al punto
6.3,lettera e).
6.7. Qualora debbano essere
impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo
chiaro e dichiarare all'organismo o autorità di controllo, prima che
i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il
tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso
contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di
somministrazione; la durata del trattamento e il periodo di attesa
raccomandato.
7. Metodi di gestione
zootecnica e identificazione
7.1. È vietata la distruzione
delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti
dell'apicoltura.
7.2. È vietata la spuntatura
delle ali delle api regine.
7.3. È permessa la sostituzione
della regina attraverso la soppressione della vecchia
regina.
7.4. È ammessa la pratica della
soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione
da Varroa jacobsoni.
7.5. È vietato l'uso di
repellenti chimici sintetici durante le operazioni di
smielatura.
7.6. Nel registro è indicata la
zona in cui è situato l'apiario e sono identificate le arnie. Si
deve informare l'organo o l'autorità di controllo circa lo
spostamento di apiari entro un termine convenuto con l'organo o
l'autorità in questione.
7.7. Si prenderà particolare
cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione ed un
adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure
prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.
7.8. L'asportazione dei melari
e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro
dell'apiario.
8. Caratteristiche arnie
e materiali utilizzati in apicoltura (vedi sotto modifiche
a seguito Decreto 4 agosto 2000 e seguenti)
8.1. Le arnie devono essere
costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino
rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti
dell'apicoltura.
8.2. Ad eccezione dei prodotti
menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle arnie possono essere
utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli
vegetali.
8.3. La cera per i nuovi
telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di
deroga, in particolare nel caso di nuovi impianti, o durante il
periodo di conversione la cera convenzionale può essere autorizzata
dall'organo o dall'autorità di controllo in circostanze eccezionali,
qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in
commercio e purché provenga da opercoli.
8.4. È vietato l'impiego di
favi che contengano covate per l'estrazione del miele.
8.5. Per la protezione dei
materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono
consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B.
sezione 2.
8.6. Sono ammessi trattamenti
fisici come il vapore o la fiamma diretta.
8.7. Per pulire e disinfettare
materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati
nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate
elencate nell'allegato II, parte E. ( ....saponi al sodio e
potassio, acqua, vapore, latte di calce, calce viva, candeggina,
soda caustica, potassa caustica, acqua ossigenata, essenze di
vegetali naturali, acido citrico, peracetico, formico, ossalico,
acetico, alcol , acido nitrico,acido fosforico, formaldeide ,.......
)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ATTENZIONE: questo Decreto é
stato modificato dal Decreto 4 agosto 2000 e
seguenti (le modifiche del 2001 sono in italico, le parti
cancellate non sono piu' visibili):
APICOLTURA
E PRODOTTI DELL'APICOLTURA
1. Principi generali
Il punto 1.3 indica che in
generale presso la stessa azienda apistica non è consentita la
gestione parallela di apiari biologici e convenzionali. In deroga a
tale principio, a condizione che siano rispettate tutte le altre
disposizioni del presente regolamento, e previa comunicazione
all'Organismo di controllo, e consentito condurre gli alveari in
zone non conformi al paragrafo 4.2. (ubicazione degli apiari), ad
esempio per effettuare il servizio di impollinazione su una coltura
convenzionale. In tal caso gli alveari mantengono la condizione di
alveari condotti secondo il metodo dell'apicoltura biologica, ma il
prodotto da essi derivato non può essere venduta con riferimento al
metodo di produzione biologica.
2. Periodo di
conversione
2.1
Il periodo di conversione si
intende concluso quando tutta la cera dei favi del nido è stata
sostituita con cera biologica conformemente ai requisiti del par.
8.3. Al fine di evitare quanto più possibile la contaminazione della
nuova cera si ritiene che la sua sostituzione debba avvenire in un
periodo non superiore ai 3 anni e che nel primo anno per ogni
alveare la sostituzione della cera interessi almeno il 50% dei favi
del nido.
Per elevata mortalità si
intende quella già indicata per l'allegato I/B punto 3/a della
presente circ.
3. Origine delle api
Dalle deroghe di cui al
presente punto vanno escluse le api regine.
3.1.
Per il territorio nazionale, la
scelta della razza, deve privilegiare Apis Mellifera
Ligustica e suoi ecotipi locali e gli ibridi risultanti dal
libero incrocio con le razze di api presenti nelle aree territoriali
di confine.
3.5 Per elevata mortalità, si
intende quella già indicata per l'allegato I/B punto 3/a della
presente circolare.
4. Ubicazione degli
apiari
4.1.
La cartografia dei siti di
impianto delle arnie che l'apicoltore deve fornire all'organismo di
controllo deve essere presentata su scala da 1: 10.000 o da 1 :
25.000.
- in mancanza della
cartografia, "l'apicoltore è tenuto a fornire all'Organismo di
controllo adeguate prove documentali incluse eventuali analisi
appropriate .. ." .
Per analisi appropriate, da
fornire dall'apicoltore in caso di mancata designazione dei siti di
impianto delle arnie, si intendono analisi dei prodotti (miele e
cere) e prove di mortalità delle api (attraverso le gabbie di
Gary).
4.2.b
In relazione all'ubicazione
degli apiari l'espressione "raggio di 3 chilometri" va intesa in
senso generale come raggio di azione delle api. Il termine
"essenzialmente" deve quindi essere inteso in riferimento alle fonti
nettarifere principali su cui è in atto la bottinatura delle api, e
non a tutte le colture presenti nell'area circostante apiario e che
non costituiscano fonti di bottinatura. L'espressione "prive di
un'influenza significativa" va intesa con riferimento a possibili
contaminazioni agricole o ambientali dei prodotti apistici, da
verificare eventualmente, da parte dell'organismo di controllo,
attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare,
qualora vengano immessi in commercio con la denominazione da
"apicoltura biologica".
4.2.c
Per distanza sufficiente ci si
dovrà attenere a quella quantificata dall'organismo di controllo in
rapporto al tipo e dimensione della fonte di inquinamento ed
all'effettivo livello di rischio, al fine di scongiurare la
contaminazione dei prodotti apistici; quest'ultima da verificare
eventualmente, da parte dell'organismo di controllo, attraverso
analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualora
vengano immessi in commercio, con la denominazione "da apicoltura
biologica". In caso di discariche ed inceneritori di rifiuti, la
distanza degli apiari non deve essere inferiore a 1.000
metri.
5. Nutrizione
5.7
Per "inizio del periodo di
flusso del nettare" si intende l'inizio della bottinatura che
comporta l'immagazzinamento del miele nei mielari.
6.2
Il punto viene modificato nel
modo che segue:
Se, malgrado le suddette misure
preventive, le colonie o famiglie sono ammalate o infestate esse
devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in
appositi apiari. La verifica dei prodotti veterinari, rispondenti
ai requisiti posti al Reg (CE) 1804/99, sarà attuata dagli organismi
di controllo attraverso idonei piani di monitoraggio basati
sull'analisi della cera dei nidi.
8. Caratteristiche delle arnie
e materiali utilizzati in apicoltura.
E' vietato l'uso di plastica e
l'impiego di vernice all'interno delle arnie.
La protezione esterna
dell'arnia deve essere realizzata con vernici atossiche
trasformate.
8.3
In merito all'autorizzazione in
deroga per l'impiego di cera convenzionale da opercoli, questa è
subordinata all'accertamento della sua idoneità basata sull'analisi
della cera stessa.
ALLEGATO
II
Linee guida per la
tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine
animale
Miele
TRACCIABILITA'
-MIELE
Il miele proveniente da un
allevamento apistico sottoposto a regime di controllo secondo le
norme previste dal Reg. CE 2092/91 e successive modifiche (Reg. CE
1804/99) può essere commercializzato con riferimento al metodo di
produzione biologico solo se il produttore o il confezionatore sono
in grado di assicurare un sistema di rintracciabilità lungo l'intera
catena produttiva, a partire dal prelievo dei melari e fino al
prodotto confezionato, compreso il trasporto e la distribuzione al
consumatore finale. Tale sistema deve essere validato dall'organismo
certificatore1.
Il miele prelevato dai melari e
trasportato nei locali di lavorazione deve essere raccolto in
contenitori dedicati e identificati, sui quali verranno annotati,
mediante etichettatura, il riferimento al metodo di produzione
biologico e la natura dello stesso; le ulteriori informazioni
(quantità e lotto del prodotto) devono risultare dal registro di
preparazione prodotti.
Qualora l'azienda produttrice
non provveda direttamente alla smielatura e/o al confezionamento, il
trasporto del miele dall'azienda al centro di trasformazione deve
avvenire in melari o in recipienti dedicati e identificati, sui
quali verranno annotati, mediante etichettatura, il riferimento al
metodo di produzione biologico e la natura. Le informazioni relative
alla provenienza e alla quantità, si rinvengono dal registro di
preparazione prodotti del laboratorio di trasformazione (laboratorio
di smielatura e/o centro di confezionamento) che provvede al
collegamento di tali dati mediante l'apposizione di un numero di
partita sui contenitori stessi. Le forme di confezionamento ammesse
sono quelle che costituiscono unità di vendita.
Sul registro di preparazione
dovranno essere riportate le indicazioni relative ad ogni singolo
lotto lavorato: quantità, provenienza e numero di confezioni
prodotte.
Qualora le aziende che
producono miele biologico, per qualsiasi motivo, detengano miele non
biologico (ovviamente né prodotto né lavorato nell'azienda), questo
deve essere tenuto in recipienti facilmente identificabili e posti
in zona separata, ben indicata; inoltre la presenza di tale miele
deve essere adeguatamente documentata.
Le aziende di trasformazione,
qualora trattino sia miele convenzionale, sia miele biologico,
devono assicurare che quest'ultimo venga lavorato in giorni
prestabiliti, comunicati almeno una settimana prima all'organismo di
controllo.
Tale lavorazione deve avvenire
in cicli temporali definiti, con la garanzia che vi sia la
separazione spazio-temporale fra le diverse partite. In particolare,
quando non sia possibile la separazione fisica delle linee di
produzione, per evitare contaminazioni, bisognerà vuotare
completamente gli impianti e procedere alla loro pulizia ed alla
loro disinfezione prima di iniziare la lavorazione del miele
biologico.
I lotti di produzione dovranno
sempre essere identificati, mediante apposita etichettatura, così
come previsto dal registro di preparazione prodotti.
CERA
L'azienda che produce o
trasforma la cera biologica deve essere sottoposta a regime di
controllo.
Qualora l'azienda tratti cera
biologica e cera convenzionale deve essere osservato il principio
della separazione spazio-temporale tra le diverse partite
|