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Regionali sulla distanza degli apiari da immobili confini et altri
apiari
Valle d'Aosta |
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Legge N. 56 DEL
24-08-1982ARTICOLO 14 Le distanze che debbono
obbligatoriamente intercorrere fra impianti a favo mobile di
stanza fissa nella Regione saranno fissate per le singole zone
della Valle, su richiesta e proposta del Consorzio Apistico,
con Decreto dell' Assessore regionale all' Agricoltura e
Foreste. Parimenti con lo stesso Decreto e su richiesta e
proposta del Consorzio Apistico e per ogni singola zona potrà
essere determinata, tenuto conto della particolare posizione
geografica, della flora, del clima e dell' apicoltura locali,
la possibilità o meno di esercitare il nomadismo estivo ed, in
caso positivo, il raggio entro cui, nei confronti degli
impianti esistenti, chi eserciti l' apicoltura nomade non può
trasportare i propri alveari, quale sia il numero complessivo
dei medesimi.
N. 78 DEL 27-10-1993 ARTICOLO 8 L' art. 14 della LR 24 agosto 1982 n.
56, è sostituito dal seguente articolo: 14 Gli apiari devono
essere posti, per motivi di sicurezza diretti ad evitare
inconvenienti alla circolazione o alle persone, ad almeno
venti metri lineari in direzione anteriore di volo e cinque
metri lineari in direzione laterale e posteriore: a) dal bordo
delle strade comunali, regionali e statali, delle mulattiere e
dei sentieri; b) dalle case di civile abitazione o da altri
fabbricati in cui vi sia costante o saltuaria presenza di
persone. Per quanto concerne i confini dai terreni, la
distanza è fissata obbligatoriamente in metri lineari cinque.
L' apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui ai
commi 1 e 2 se interpone degli ostacoli quali muri, palizzate,
siepi vive o morte, reti o altri ripari senza soluzione di
continuità . Gli ostacoli di cui al comma 3 devono avere un'
altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri
oltre le estremità dello apiario in ambo i sensi >>
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Piemonte |
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Legge N. 20 DEL
3-08-1998 ARTICOLO 11 (Norme di sicurezza) 1. Gli apiari
devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di
pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di
proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a
rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati
esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti,
senza soluzioni di continuità , muri, siepi od altri ripari
idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari
devono avere un'altezza di almeno due metri. Sono comunque
fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.
2. Il rispetto delle distanze si applica: a) a partire
dall'entrata in vigore della legge per gli apiari di nuovo
impianto e dal momento del loro insediamento per gli apiari
nomadi; b) entro un anno dall'entrata in vigore della legge
per gli apiari stanziali.
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Liguria |
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Legge N. 36 DEL
9-07-1984ARTICOLO 8Distanza degli apiari da edifici e da
immobili Gli apiari devono essere collocati a non meno di
dieci metri rispetto: a) agli edifici di civile abitazione; b)
agli edifici nei quali una o più persone svolgono la propria
attività , anche temporaneamente; c) alle strade statali,
provinciali e comunali, alle autostrade e alle ferrovie; d) ai
confini di proprietà . L' apicoltore non è tenuto a rispettare
tali distanze se tra l' apiario e gli immobili di cui al comma
precedente sono interposti muri, siepi o altri ripari, senza
soluzione di continuità . Tali ripari devono avere altezza di
almeno due metri ed estendersi per almeno due metri oltre gli
alveari posti all' estremità dell' apiario. Gli apicoltori
possessori o detentori di alveari stanziali devono adeguarsi
alle norme del presente articolo, immediatamente per i nuovi
alveari ed entro un anno per gli alveari esistenti. Agli
apicoltori possessori e detentori di alveari nomadi, le norme
del presente articolo si applicano immediatamente.
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Veneto |
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Legge N. 23 DEL
18-04-1994 ARTICOLO 9Gli alveari devono essere collocati a non
meno di 5 metri da strade di pubblico transito ed 1 metro dai
confini di proprietà . 6. L' apicoltore non è tenuto a
rispettare le distanze di cui al comma 5 se sono interposti
muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità .
Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed
estendersi per almeno 3 metri oltre gli alveari posti all'
estremità . 7. I proprietari non possono lasciare abbandonati
i loro alveari; l' autorità sanitaria, ove si renda
necessario, può procedere alla loro distruzione.
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Friuli Venezia
Giulia |
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Legge N. 16 DEL
29-03-1988 ARTICOLO 11 Disciplina delle distanze degli apiari e
degli alveari 1. Gli apiari devono essere collocati a non meno
di 10 metri nella direzione di sortita delle api e a non meno
di 5 metri nelle altre direzioni rispetto: a) alle strade di
pubblico transito; b) ai confini di proprietà . 2. L'
apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'
apiario e gli immobili di cui al comma 1, sono interposti
muri, siepi e altri ripari, senza soluzione di continuità ,
che siano idonei ad impedire il passaggio delle api. Tali
ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed
estendersi per almeno 5 metri oltre gli alveari posti all'
estremità dell' apiaro. 3. Sono comunque fatti salvi gli
eventuali accordi intervenuti fra le parti interessate anche
in difformità delle distanze sopra fissate. 4. Gli apicoltori
o detentori di alveari devono adeguarsi alle norme del
presente articolo entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge per gli alveari esistenti e
immediatamente per i nuovi apiari.
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Provincia di
Bolzano |
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Legge N. 1 DEL
29-06-1989ARTICOLO 3 Disciplina delle distanze degli apiari
dai confini 1. In caso di nuova collocazione di apiari
stanziali e di apiari dediti al nomadismo deve essere
rispettata una distanza minima di 9 m dal confine
(rispettivamente da edifici di abitazione e di posti di
lavoro), all' uscita di volo delle api. 2. Una distanza
inferiore a 9 m, sempre che non contrasti con disposizioni
urbanistiche, è consentita se: a) ad una distanza di 5 m dall'
uscita delle api è presente un impedimento al volo delle api
dell' altezza non inferiore a 2 m e per una larghezza di 2 m
ad ambedue le parti dell' apiario; b) se le porticine di volo
di fronte ad aree non coltivate siano collocate ad un' altezza
superiore di 3 m e non distino meno di 3 m dal confine di
proprietà . 3. Gli apiari durante il nomadismo, a partire da
sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge,
debbono essere collocati alle distanze previste dai commi 1 e
2. 4. Allorchè , a seguito di norme urbanistiche, le distanze
di cui ai commi 1 e 2 degli apiari stanziati risultino
inferiori alla norma, essi debbono essere spostati dietro
rimborso delle spese da parte di chi ha causato lo
spostamento.
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Toscana |
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Legge N. 69 DEL
18-04-1995 ARTICOLO 12 Distanze minime 1. Ciascun alveare
componente un apiario deve essere collocato a non meno di
quindici metri nella direzione di sortita delle api e a non
meno di dieci metri nelle altre direzioni rispetto: a) ai
confini di proprietà ; b) agli edifici di civile abitazione;
c) gli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria
attività anche se temporaneamente; d) alle strade di pubblico
transito. 2. L' apicoltore non è tenuto al rispetto di tali
distanze se tra l' apiario e gli immobili di cui al comma 1
sono interposti muri, siepi od altri ripari senza soluzione di
continuità . 3. Tali ripari devono avere un' altezza di almeno
due metri ed estendersi per altrettanto spazio oltre gli
alveari posti all' estremità dell' apiario. 4. Ai trasgressori
di applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 30.000 a lire 180.000.
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Umbria |
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Legge N. 6 DEL 22-01-1986
ARTICOLO 9 (Distanze tra gli apiari). Gli
apicoltori che esercitano la apicoltura in forma nomade devono
osservare nella dislocazione del proprio apiario rispetto agli
apiari stanziali e/ o nomadi già insediati, le distanze minime
indicate nella tabella allegata alla presente legge. (Allegata
A). La tabella di cui al primo comma del presente articolo può
essere modificata dalla Giunta regionale sentita la Consulta
apistica regionale di cui al presente art. 2. Tali distanze
comunque non valgono per le postazioni di svernamento e per il
periodo di assenza di fioritura.
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Lazio |
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Legge N. 75 DEL 21-11-1988
ARTICOLO 7 Disciplina delle distanze degli apiari e
degli alveari e della produzione di miele 1. Gli apiari devono
essere collocati a non meno di dieci metri rispetto: a) ai
confini di proprietà ; b) agli edifici di civile abitazione;
c) agli opifici nei quali uno o più persone svolgono le
proprie attività anche temporaneamente; ad a non meno di 40
metri rispetto alle autostrade, alle strade statali,
provinciali e comunali, alle ferrovie. 2. L' apicoltore non è
tenuto a rispettare tali distanze se tra l' apiario e gli
immobili di cui al comma precedente sono interposti muri,
siepi ed altri ripari, senza soluzioni di continuità . Tali
ripari devono avere l' altezza di almeno due metri ed
estendersi per almeno due metri oltre gli alveari posti all'
estremità dell' apiario. 3. Per gli apiari nomadi le distanze
di questi dagli alveari stanziali sono stabilite dalla Giunta
regionale sentita al consulta apistica regionale, tenuto conto
in particolare dell' intensità della flora nettarifera
esistente nelle diverse parti del territorio e del periodo
dell' anno interessato. 4. La Giunta regionale, sentita la
consulta apistica regionale, determina le distanze fra gli
alveari stanziali, con diritto prevalente per chi sia
contemporaneamente proprietario del fondo e dell' apiario.
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Abruzzo |
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Legge N. 3 DEL
8-01-1982 ARTICOLO 11 Distanze per gli alveari Tra gli apiari o
gruppi di alveari fissi e tra i fissi ed i nomadi, nonchè tra
i nomadi, devono intercorrere distanze superiori a due
chilometri. In detto ambito non può essere collocato nessun
apiario il cui numero di alveari, sommato a quelli già
inseriti, risulti superiore a 50.
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Sicilia |
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Legge N. 65 DEL
27-09-1995 ARTICOLO 6 Ubicazione degli apiari 1. Gli apiari
sono collocati a non meno di 10 metri rispetto: a) agli
edifici di civile abitazione; b) agli edifici nei quali una o
più persone svolgono la propria attività , anche
temporaneamente; c) alle strade statali, provinciali e
comunali, alle autostrade e alle ferrovie; d) ai confini di
proprietà . 2. L' apicoltore non è tenuto a rispettare le
distanze di rispetto per gli edifici ed i confini se tra l'
apiario e gli immobili o i confini di cui al comma 1 sono
interposti muri, siepi, o altri ripari, senza soluzione di
continuità . Tali ripari devono avere un' altezza di almeno 2
metri ed estendersi per almeno 2 metri oltre gli alveari posti
all' estremità dell' apiario.
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