ACCENNI SULLA NORMATIVA PER L'ETICHETTATURA DEL MIELE Oltre a dover rispettare le norme sanitarie per l'estrazione del miele, all'atto della commercializzazione é necessaria una conforme etichettatura, regolata da numerose norme, principalmente dalla DPR 322/82, dalla L.753/82 successive modifiche et integrazioni ( vedi non ultimo D.L.vo 259/2000 ). In pratica il miele deve essere idoneo al consumo e la sua etichettatura si compone di alcuni elementi essenziali ed altri facoltativi. Gli elementi essenziali sono: La denominazione, il peso netto, il nome o la ragione sociale del produttore o confezionatore, la sede, il lotto, un sistema indicante l'integrità della confezione, l'indicazione del miele extracomunitario o sue miscele. La denominazione deve essere quella di "miele", eventualmente integrata dalle indicazioni richieste dalla legge per il miele torchiato, in favo, industriale o per pasticceria. Non sono ammesse altre denominazioni di fantasia se non le pure denominazioni di origine geografica o delle fioriture di provenienza. Il peso netto , secondo le normative europee, per confezioni superiori a 100 grammi, deve essere multipli o sottomultipli del kilogrammo, con tolleranze del 2% fino a 1000 grammi e del 1% oltre. Deve essere indicato con la dicitura intera ( p.e. 500 grammi ) o abbreviata (500 g. ). Il nome (ragione sociale) del produttore con il suo relativo indirizzo e/o quello del luogo di estrazione e/o confezionamento, se diversi. Stesso discorso per i confezionatori. Il numero di lotto, indicante con qualsiasi elemento alfanumerico, l'individuazione univoca della derrata confezionata, aventi identiche caratteristiche. Viene indicato con la dicitura p.e. Lotto XXX/WW o abbreviata L. XXX/WW. Qualora non appaia il lotto é obbligatorio esporre il termine minimo di conservazione. Sistema indicante l'integrità della confezione, usualmente viene applicato un sistema ad integrità della capsula, un sovratappo termoretrattile o un sigillo di garanzia. Qualsiasi sistema può essere idoneo al fine di indicare l'integrità della confezione. Indicazione del miele extracomunitario o sue miscele, con chiara indicazione dei paesi extracomunitari di origine ( es. Burundi, Nuova Guinea), oppure dell'indicazione di miscela di mieli comunitari e extracomunitari ( ricordiamo gli appositi registri per l'importazione e la miscelazione di questi mieli). Le diciture facoltative possono essere: - Il termine minimo di conservazione (non previsto per il miele), che deve essere indicato in mese e anno se superiore a 3 mesi ma non a 18 mesi, solo in anno se superiore a 18 mesi ( p.e. agosto 2003, 2003). - L'anno e/o il mese di produzione, estrazione. - L'origine geografica o botanica. - La dicitura per il riciclaggio degli imballi o il rispetto dell'ambiente (p.e. non disperdere nell'ambiente). Nessun obbligo é fatto per l'indicazione della E di Europa a fianco del peso netto, salvo per i prodotti esportati. -Modalità di conservazione e caratteristiche organolettiche. Attenzione nell'indicare decantate proprietà medicinali/taumaturgiche del miele, assolutamente non provate, se il miele fosse un medicinale dovrebbe essere autorizzato dal Ministero della sanità e venduto in farmacia. Dopo questo breve escursus dei principali elementi ecco come dovrebbe apparire la ns. etichetta. Riportiamo in italico gli elementi facoltativi
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