ACCENNI SULLA NORMATIVA PER L'ETICHETTATURA DEL MIELE

Oltre a dover rispettare le norme sanitarie per l'estrazione del miele, all'atto della commercializzazione é necessaria una conforme etichettatura, regolata da numerose norme, principalmente dalla DPR 322/82,  dalla L.753/82 successive modifiche et integrazioni ( vedi non ultimo D.L.vo  259/2000 ).

In pratica il miele deve essere idoneo al consumo e la sua etichettatura si compone di alcuni elementi essenziali ed altri facoltativi. Gli elementi essenziali sono: La denominazione, il peso netto, il nome o la ragione sociale del produttore o confezionatore, la sede, il lotto, un sistema indicante l'integrità della confezione, l'indicazione del miele extracomunitario o sue miscele.

La denominazione deve essere quella di "miele", eventualmente integrata dalle indicazioni richieste dalla legge per il miele torchiato, in favo, industriale o per pasticceria. Non sono ammesse altre denominazioni di fantasia se non le pure denominazioni di origine geografica o delle fioriture di provenienza.

Il peso netto , secondo le normative europee, per confezioni superiori a 100 grammi, deve essere multipli o sottomultipli del kilogrammo, con tolleranze del 2% fino a 1000 grammi e del 1% oltre. Deve essere indicato con la dicitura intera ( p.e. 500 grammi ) o abbreviata (500 g. ).

Il nome (ragione sociale) del produttore con il suo relativo indirizzo e/o quello del luogo di estrazione e/o confezionamento, se diversi. Stesso discorso per i confezionatori.

Il numero di lotto, indicante con qualsiasi elemento alfanumerico, l'individuazione univoca della derrata confezionata, aventi identiche caratteristiche. Viene indicato con la dicitura p.e. Lotto XXX/WW o abbreviata L. XXX/WW. Qualora non appaia il lotto é obbligatorio esporre il termine minimo di conservazione.

Sistema indicante l'integrità della confezione, usualmente viene applicato un sistema ad integrità della capsula, un sovratappo termoretrattile o un sigillo di garanzia. Qualsiasi sistema può essere idoneo al fine di indicare l'integrità della confezione.

Indicazione del miele extracomunitario o sue miscele, con chiara indicazione dei paesi extracomunitari di origine ( es. Burundi, Nuova Guinea), oppure dell'indicazione di miscela di mieli comunitari e extracomunitari ( ricordiamo gli appositi registri per l'importazione e la miscelazione di questi mieli).

Le diciture facoltative possono essere: 

- Il termine minimo di conservazione (non previsto per il miele), che deve essere indicato in mese e anno se superiore a 3 mesi ma non a 18 mesi, solo in anno se superiore a 18 mesi ( p.e.  agosto 2003, 2003).

- L'anno e/o il mese di produzione, estrazione.

- L'origine geografica o botanica.

- La dicitura per il riciclaggio degli imballi o il rispetto dell'ambiente (p.e. non disperdere nell'ambiente). Nessun obbligo é fatto per l'indicazione della E di Europa a fianco del peso netto, salvo per i prodotti esportati.

-Modalità di conservazione e caratteristiche organolettiche. Attenzione nell'indicare decantate proprietà medicinali/taumaturgiche del miele, assolutamente non provate, se il miele fosse un medicinale dovrebbe essere autorizzato dal Ministero della sanità e venduto in farmacia.

Dopo questo breve escursus dei principali elementi ecco come dovrebbe apparire la ns. etichetta. Riportiamo in italico gli elementi facoltativi

MIELE MILLEFIORI della Val Non SO  prodotto in ITALIA
Prodotto e confezionato da Tizio Caio Via Zero n. xx Vattelapesca (XX)
peso netto 500 g. L.120/2001 da consumarsi preferibilmente entro agosto 2005
Non disperdere l'imballaggio vuoto nell'ambiente

Il 21 di luglio 2004 è entrata in vigore la direttiva comunitaria n.2001/110/CE, che comporta molte novità sulle confezioni, a partire dalla rintracciabilità del miele, ossia dall'obbligo di indicare da dove proviene.

COME CAMBIA L'ETICHETTA

La direttiva comunitaria stabilisce innanzitutto cos'è il miele e ne rimarca la sua peculiarità di alimento puro, privo di additivi o di altre aggiunte.
Per garantire maggiori informazioni a uso dei consumatori, la norma europea dispone che vengano indicati in etichetta il paese d'origine del miele o in alternativa se è frutto di una miscela di mieli provenienti da più paesi.
Inoltre fissa le denominazioni e le caratteristiche dei vari tipi di miele definendone i parametri chimico-fisici.
Stabilisce anche che l'etichetta, oltre a riportare lo Stato dal quale il miele proviene, possa essere completata con indicazioni concernenti l'origine regionale, territoriale o topografica, e l'origine floreale o vegetale, oppure con criteri di qualità.
Introduce la data di consumo preferenziale anche il miele, infatti e contrariamente ad un radicato pregiudizio popolare, invecchia e degrada, come peraltro tutti i prodotti naturali.
Il miele può essere estratto dagli alveari e trattato in modi diversi: miele di favo; miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele; miele scolato; miele centrifugato; miele torchiato.
Comunque il miele migliore è quello centrifugato e decantato a basse temperature, perché conserva tutte le sue proprietà nutrizionali originarie che non vengono degradate dall'eccessivo calore.

Un attenzione particolare meritano invece due dizioni ammesse dalla nuova normativa

Con la equivoca denominazione  di "miele filtrato" si definisce quel prodotto che con la tecnica della microfiltrazione viene ridotto ad una semplice miscela di zuccheri impoverita da tutti gli apporti oganolettici e pollinici che contraddistinguono il miele quale sano alimento.

Il "miele per uso industriale - unicamente a uso "culinario" è invece miele scadente utilizzabile solo come ingrediente in altri prodotti alimentari (nella lista degli ingredienti deve essere riportata l'intera definizione).