NORMATIVA IVA
IN AGRICOLTURA (D.P.R. 633/1972 e successive modifiche/integrazioni)
anno 2004/2005
L'articolo 34 regola in
particolare il " regime speciale" in agricoltura. Essendo
l'apicoltura parte integrante delle attivitą agricole citate dal
c.c. art.2135, essa soggiace, anche ai fini IVA e IRPEF, ai
particolari regimi dettati per questa. Essendo i prodotti dell'arnia
(api, miele, cera, polline, propoli...)inquadrati nella tabella A
parte I del DPR 633/72, gli apicoltori sono soggetti a tre possibili
regimi Iva (dunque adempimenti ad essi legati): Speciale di
Esonero, Semplificato, Ordinario. Qualora gli apicoltori non
rispettino il parametro dei 2/3 dei prodotti della Tabella A
parte I, passano al NON ESONERO.
-Speciale di esonero:
applicabile agli apicoltori con cifra d'affari, nell'anno
precedente, non superiore a 5 milioni di Lire che
divengono 15 ml. se residenti in comuni montani con meno di 1000
abitanti o 500 abitanti se ricompresi nella L.97/94. I
prodotti devono, per almeno 2/3 essere ricompresi nella Tabella A
parte I. Questi apicoltori devono solo conservare le fatture
ricevute e non possono emettere fattura (sarą il loro cliente, se
imprenditore, ad emetterla come autofattura). Alle cessioni dei
prodotti della Tab. A parte I si applicano le percentuali di
compensazione che sono: per il miele 9%, api 7,5%, idromele 4%.
Inoltre non sono obbligati ad emettere scontrino fiscale, per la
vendita sul luogo di produzione o altrove.
-Semplificato: in caso di
superamento della soglia precedente, nell'anno seguente si
applicherą questo regime, valido fino a 40 milioni L. di cifra
d'affari (per almeno 2/3 ricompresi nella Tabella A parte I).
Tenuta di libro contabile Iva, oppure di un registro
Corrispettivi, bollato. Emissione delle fatture (salvo ai privati,
per i quali non si emette scontrino, ma si registra solo il
corrispettivo nell'apposito registro Iva). Numerazione e
conservazione delle fatture fornitori. Registrazione riepilogativa
delle fatture (imponibile e Iva divise per aliquota), liquidazione
una volta all'anno dell'Iva ( Iva vendite - Iva aquisti) e suo
versamento, il tutto entro il termine della dichiarazione Iva.
Vi sono particolari adempimenti per le aziende che svolgono attivitą
accessorie e/o di servizi legate all'apicoltura (aziende agricole
miste), ma che non risultano cessione di beni di cui alla tab. A
parte I ( servizi di impollinazione ....).
-Normale: come tutte le imprese
commerciali, viene applicato agli apicoltori con cifra
d'affari, nell'anno precedente, superiore a 40 milioni di
Lire. Attenzione, questo regime esce completamente dal
contesto dell'Iva agricola e delle sue agevolazioni. Richiede
l'emissione dello scontrino fiscale o ricevuta fiscale, per le
cessioni al dettaglio. Si puņ aderire anche per opzione
con una durata di 5 anni a partire dal 01.01 dell'anno.
Nei regimi Semplificato e di
esonero, il mancato raggiungimento dei 2/3 dei prodotti
ceduti ricompresi nella Tabella A parte I, fa cessare il regime
immediatamente e non nell'anno nuovo, passando cosģ al regime di NON
ESONERO. Gli adempimentie e liquidazioni Iva dell'anno
vanno eseguite con il regime di Non Esonero ( IVA vendite-Iva
vendite x % di compensazione), passando da tale procedura al
regime Normale nel nuovo anno (se superano 20658 euro di cifra
d'affari).
04/01/04
ATTENZIONE: PER TUTTO IL 2005 IL GOVERNO HA NUOVAMENTE
PROROGATO IL REGIME IVA IN VIGORE NEL 1999, PERTANTO GLI
APICOLTORI CHE HANNO SUPERATO Euro 20658,28 DI CIFRA D'AFFARI
RIMANGONO NEL REGIME SEMPLIFICATO E NON PASSANO AL REGIME
NORMALE ( salvo loro opzione ) |
Informazioni tratte dalla Normativa
tributaria al 13/03/2005, queste sono opinioni personali e non
vincolanti. |