NORMATIVA IVA IN AGRICOLTURA (D.P.R. 633/1972 e successive modifiche/integrazioni) anno 2004/2005

L'articolo 34 regola in particolare il " regime speciale" in agricoltura. Essendo l'apicoltura parte integrante delle attivitą agricole citate dal c.c. art.2135, essa soggiace, anche ai fini IVA e IRPEF, ai particolari regimi dettati per questa. Essendo i prodotti dell'arnia (api, miele, cera, polline, propoli...)inquadrati nella tabella A parte I del DPR 633/72, gli apicoltori sono soggetti a tre possibili regimi Iva (dunque adempimenti ad essi legati):  Speciale di Esonero, Semplificato, Ordinario. Qualora gli apicoltori non rispettino il parametro dei   2/3 dei prodotti della Tabella A parte I, passano al NON ESONERO.

-Speciale di esonero: applicabile agli apicoltori con cifra d'affari, nell'anno precedente, non superiore a 5 milioni di Lire     che divengono 15 ml. se residenti in comuni montani con meno di 1000 abitanti o 500 abitanti se ricompresi  nella L.97/94. I prodotti devono, per almeno 2/3 essere ricompresi nella Tabella A parte I.  Questi apicoltori devono solo conservare le fatture ricevute e non possono emettere fattura (sarą il loro cliente, se imprenditore, ad emetterla come autofattura). Alle cessioni dei prodotti della Tab. A parte I si applicano le percentuali di compensazione che sono: per il miele 9%, api 7,5%, idromele 4%. Inoltre non sono obbligati ad emettere scontrino fiscale, per la vendita sul luogo di produzione o altrove.                

-Semplificato: in caso di superamento della soglia precedente, nell'anno seguente si applicherą questo regime, valido  fino a 40 milioni L. di cifra d'affari (per almeno 2/3  ricompresi nella Tabella A parte I).   Tenuta di libro contabile Iva, oppure di un registro Corrispettivi, bollato. Emissione delle fatture (salvo ai privati, per i quali non si emette scontrino, ma si registra solo il corrispettivo nell'apposito registro Iva). Numerazione e conservazione delle fatture fornitori. Registrazione riepilogativa delle fatture (imponibile e Iva divise per aliquota), liquidazione una volta all'anno dell'Iva ( Iva vendite - Iva aquisti) e suo versamento, il tutto entro il termine della dichiarazione Iva.  Vi sono particolari adempimenti per le aziende che svolgono attivitą accessorie e/o di servizi legate all'apicoltura (aziende agricole miste), ma che non risultano cessione di beni di cui alla tab. A parte I ( servizi di impollinazione ....).  

-Normale: come tutte le imprese commerciali, viene applicato agli apicoltori  con cifra d'affari, nell'anno precedente, superiore a 40 milioni  di Lire. Attenzione, questo regime esce completamente dal contesto dell'Iva agricola e delle sue agevolazioni. Richiede l'emissione dello scontrino fiscale o ricevuta fiscale, per le cessioni al dettaglio.
Si puņ aderire anche per opzione con una durata di 5 anni a partire dal 01.01 dell'anno.

Nei regimi Semplificato e di esonero, il mancato raggiungimento dei 2/3 dei prodotti ceduti ricompresi nella Tabella A parte I, fa cessare il regime immediatamente e non nell'anno nuovo, passando cosģ al regime di NON ESONERO. Gli adempimentie e liquidazioni Iva dell'anno vanno eseguite con il regime di Non Esonero ( IVA vendite-Iva vendite x % di compensazione), passando da tale   procedura al regime Normale nel nuovo anno (se superano 20658 euro di cifra d'affari).

04/01/04 ATTENZIONE: PER TUTTO IL 2005 IL GOVERNO HA NUOVAMENTE PROROGATO IL REGIME IVA IN VIGORE NEL 1999, PERTANTO GLI APICOLTORI CHE HANNO SUPERATO Euro 20658,28 DI CIFRA D'AFFARI RIMANGONO NEL REGIME SEMPLIFICATO E NON PASSANO AL REGIME NORMALE ( salvo loro opzione )

Informazioni tratte dalla Normativa tributaria al 13/03/2005, queste sono opinioni personali e non vincolanti.