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Modificata con la Riforma Biagi (d.lgs.
n. 276 del 2003)
il comma
8 della legge 494/96
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Dal 24
ottobre è obbligatorio, consegnare al
Comune, prima dell'inizio dei lavori o
alla presentazione della D.I.A.,
unitamente al nominativo dell'impresa esecutrice:
- una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e il contratto
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- il certificato di regolarità contributiva (INPS, INAIL, CAPE)
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Testo del comma modificato:
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Decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494
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art. 3 comma 8.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori a un’unica impresa:
(comma così modificato dall'articolo 86,
comma 10, d.lgs. n. 276 del 2003)
a) verifica l’idoneità
tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
l’iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale
certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e
dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle
casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i
predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di
regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o
all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività,
il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).
visione
il testo completo della Legge
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