Grandi opere, garanzia dall'impresa capogruppo
Ridimensionato il ruolo di banche e Assicurazioni
Non saranno solo banche e assicurazioni a rilasciare la
garanzia globale di esecuzione sulle grandi opere. La
garanzia che i cantieri saranno portati a termine potra`
essere emessa anche dalle imprese capogruppo degli
stessi realizzatori, che in caso di inadempienze
dovranno individuare un nuovo costruttore o pagare una
penale del 40% (e non piu` del 50% come previsto prima)
dell`importo dei lavori ancora da eseguire. E` questa
una delle principali novita` contenute nella nuova
versione dello schema di regolamento sul ``performance
sui bond`` appena diffusa dal ministero delle
Infrastrutture. ``Non si tratta di una versione del
tutto definitiva``, chiarisce il viceministro Ugo
Martinat, perche` sono possibili piccole limature in
vista di una nuova tornata di consultazioni con banche e
assicurazioni. La sostanza pero` non dovrebbe cambiare,
visto che lo stesso Martinat annuncia di voler portare
la bozza di Dpr all`esame dell`ultimo Consiglio dei
Ministri prima della pausa estiva. In base a quanto
prevede la nuova bozza saranno le stesse stazioni
appaltanti a indicare nei bandi di gara i requisiti
minimi di capacita` economico-finanziaria del garante.
Novita` che si combina all`apertura concessa alle
imprese capogruppo dell`eventuale ``squadra`` di
realizzatori e che permettera` a societa` che possono
contare sull`appoggio di gruppi solidi dal punto di
vista patrimoniale di avvantaggiarsi sul fronte della
caccia a un ``garante globale``. Gli esempi forse
scarseggiano sul fronte dei costruttori puri, ma non
mancano sul terreno delle societa` di ingegneria e
impiantistica che, non a caso, hanno sponsorizzato la
modifica. Le novita` non finiscono qui. Nella nuova
versione del decreto e` stata infatti ridotta dal 50 al
40% la soglia del cosiddetto ``limite di garanzia``.
Vale a dire l`importo dei lavori da realizzare che, in
caso di inadempienza, il garante globale e` chiamato a
pagare per svincolarsi dall`obbligo di portare a termine
il cantiere. L`importo, questa e` un`altra novita`, non
dovra` comunque essere inferiore al 10% del valore
complessivo dell`opera. Ma non solo. Il nuovo testo
opera una distinzione piu` netta tra gli interventi
affidati a general contractor e lavori pubblici ordinari
(il performance bond sara` infatti obbligatorio per gli
appalti integrati superiori a 75 milioni e facoltativo
per gli interventi tradizionali superiori a 100
milioni). Nel primo caso e nell`eventualita` di
un`inadempienza dell`aggiudicatario dell`intervento,
l`impresa subentrante dovra` essere in possesso dei
requisiti necessari a realizzare l`opera per intero, nel
secondo i requisiti dovranno essere sufficienti a
coprire semplicemente l`ultimazione dei lavori. Il
costruttore subentrante, infine, non dovra` piu` essere
sottoposto al ``gradimento`` del committente come
previsto in precedenza.
Mauro Salerno
Il Sole 24 ore |