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da Edilizia e Territorio del 23/10/03

Dalla Camera un freno ai lavori in house 

Un emendamento al Ddl con la delega ambientale approvato dalla Camera vieta i lavori in house  

Servizi locali, appalti solo con gara Nasce la compensazione dei diritti di edificazione per le zone soggette a vincoli paesaggistici Stop ai lavori in house per i gestori dei servizi pubblici locali. 

A sorpresa la Camera dei deputati, nel dare il via libera al Ddl con le deleghe ambientali, ha approvato un emendamento che impone l`affidamento degli appalti attraverso il ricorso a gare. Il provvedimento passa ora al Senato (in quarta lettura) per l`approvazione definitiva. Il divieto di lavori in house e` assoluto nel caso in cui la gestione sia stata affidata in maniera diretta (ossia senza gara). Se invece, la scelta del gestore e` avvenuta con meccanismi concorrenziali, allora l`altola` dipende dal fatto che la gara per l`affidamento del servizio abbia avuto come oggetto solo la gestione o, anche, l`esecuzione dei lavori connessi. Soltanto nel primo caso, infatti, le opere potranno essere eseguite in house. Con questo emendamento, votato a larga maggioranza, il Senato ha quindi reinserito alcune norme sui servizi pubblici locali dopo lo stralcio effettuato la settimana scorsa in Commissione, in seguito all`inserimento della riforma del settore nel decreto legge 269/2003. 

Oltre al giro di vite sui lavori in house, l`emendamento prevede che al trasporto pubblico locale non si applichino le nuove norme stabilite dal Dl n. 269. Il decreto legge 269/2003 prevede tre modelli di affidamento della gestione (gara per concessione a terzi, societa` miste in cui il partner privato sia scelto con procedura concorsuale e affidamento diretto a societa` strettamente controllate dagli enti locali) e fissa al 31 dicembre 2006 la cessazione di tutti gli affidamenti diversi da queste tipologie.

Compensazioni edificatorie. 
Nel Ddl di delega ambientale (A.C. 1798) viene per la prima volta riconosciuta anche la possibilita` (si badi bene, non il diritto) di vedersi compensare i diritti edificatori in caso di vincolo ambientale sopravvenuto. Quindi, se su un`area edificabile interviene un vincolo ambientale, il proprietario puo` chiedere al Comune di ``trasferire`` il diritto su un`altra area. Il Comune a sua volta deve decidere: il testo non parla di un obbligo a concedere l`area alternativa. Anzi, prevede che ``in caso di accoglimento dell`istanza`` (ipotizzando quindi anche l`eventualita` di un rifiuto) il proprietario e` tenuto in cambio a concedere gratuitamente al Comune l`area originaria vincolata. Nulla e` cambiato, nonostante l`introduzione della compensazione, sul regime giuridico delle indennita`. Se infatti il vincolo sopravvenuto non e` indennizzabile, la compensazione non modifica questo assetto. Se invece e` previsto gia` un risarcimento, occorrera` tenere conto dei diritti edificatori traslati nel conteggio. 

Sanatoria. 
Nel Ddl c`e` anche una sorta di minicondono edilizio per abusi in zone vincolate. Va subito detto che la maggioranza non lo considera tale. In pratica, con una modifica al Tu sui beni culturali si rende possibile l`estinzione del reato di costruzione abusiva nonche` ``di ogni altro reato in materia paesaggistica`` per lavori compiuti senza autorizzazione paesaggistica o in difformita` da questa. L`atto che sana e` l`accertamento di compatibilita` paesistica dei lavori eseguiti. ``Non si tratta di una sanatoria - puntualizza Adriano Paroli (Fi) relatore del Ddl - perche` siamo davanti a lavori senza autorizzazione, ma in zone edificabili``. Due le condizioni: in primo luogo le tipologie edilizie e materiali devono essere previsti nei piani paesistici o in mancanza devono comunque essere compatibili con il paesaggio. Poi occorre pagare una sanzione calcolata come pari al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito. Testi unici. Il Ddl contiene anche una maxidelega per la messa a punto di sei testi unici. Bianca Lucia Mazzei - 

Valeria Uva 

Edilizia e territorio

 

   

 

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