Appalti:
se la pa è negligente paga i danni
Per
la Corte dei conti va risarcito l`ente delle somme in piu` nell`esecuzione.
Appalto
protetto dai rincari.
Nella
realizzazione delle opere pubbliche i maggiori costi a carico di chi ha omesso
di vigilare
Allorche`
nella realizzazione di un`opera pubblica le inadeguatezze del progetto esecutivo
abbiano dato luogo a una sospensione dei lavori che una maggiore diligenza
avrebbe consentito di evitare, la revisione dei prezzi motivata da tali
inadeguatezze deve ritenersi non dovuta, per cui i maggiori oneri sopportati
dalle finanze comunali per effetto del costo revisionale devono essere risarciti
da coloro che abbiano colpevolmente omesso di vigilare sulla esatta esecuzione
del progetto. A tale conclusione e` pervenuta la Sezione giurisdizionale per la
Regione Calabria della Corte dei conti, innanzi alla quale erano stati convenuti
dalla Procura regionale della stessa Corte il responsabile dell`ufficio tecnico
comunale, il direttore dei lavori, e gli amministratori di un Comune che, nella
realizzazione di un`opera pubblica, avevano consentito l`inizio dei lavori pur
in assenza del progetto esecutivo e pur a fronte di palesi inadeguatezze,
circostanza - questa - che aveva comportato una sospensione dei lavori in
relazione alla quale era stata poi richiesta, e acconsentita, la revisione dei
prezzi. Ritenendo che il costo dovuto alla revisione prezzi costituisse, nel
caso di specie, una spesa ingiustificata, e quindi un danno patrimoniale per le
finanze comunali, dovuto al comportamento gravemente negligente di coloro che
avevano omesso di verificare la sussistenza di tutte le condizioni per il
regolare avvio dei lavori e per la regolare esecuzione dell`opera, cosi`
determinando una sospensione dei lavori che una maggiore diligenza avrebbe
sicuramente consentito di evitare, i giudici della Sezione calabrese della Corte
dei conti hanno affermato la responsabilita` amministrativa del responsabile
dell`ufficio tecnico comunale, del direttore dei lavori, e degli amministratori
comunali, condannandoli a risarcire il danno subito dal Comune per effetto della
ingiustificata sospensione dei lavori e della conseguente revisione dei prezzi.
In particolare, i giudici calabresi, dopo aver affermato che nel caso in cui, in
sede di appalto-concorso, l`appaltatore si rende colpevolmente inadempiente in
ordine agli impegni assunti a seguito di aggiudicazione condizionata, per non
aver prodotto il progetto esecutivo opportunamente adeguato e per aver avviato
la realizzazione dell`opera in assenza di progetto esecutivo, non spetta la
revisione prezzi giustificata dalla sospensione dei lavori determinata da tali
inadeguatezze``, hanno ritenuto che ``sussiste la responsabilita` amministrativa
dell`ingegnere capo responsabile dell`ufficio tecnico comunale, del direttore
dei lavori e degli amministratori comunali per non avere tempestivamente
rilevato le inadeguatezze e le contraddizioni tecniche del progetto e per aver
gestito in modo inadeguato e superficiale l`esecuzione dei lavori, cosi`
procurando, con il loro comportamento gravemente colposo, un ingiustificato
danno patrimoniale per finanze dell`ente per effetto del costo revisionale
richiesto dall`appaltatore e accordato dall`ente appaltante. (si veda Corte dei
conti - Sezione giuridica Regione Calabria, n. 533 del 18 giugno 2003). La
sentenza appare particolarmente significativa perche`, oltre a richiamare
l`attenzione sui piu` elementari doveri di diligenza e di buona amministrazione
che amministratori e dirigenti degli enti locali devono osservare nella
realizzazione di opere pubbliche, censura una prassi alquanto diffusa nelle
amministrazioni locali, cioe`, quella di dare inizio ai lavori pur a fronte del
rischio di sospensione e di conseguenti lievitazioni di costi, assai spesso
nella speranza, o nella consapevolezza, che la sospensione possa comunque
giovare a tutti finendo per danneggiare solo il cittadino.
Tommaso
Miele
Il
Sole 24 Ore.
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