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Da un Articolo del Sole 24 Ore del 22/12/03

Appalti: se la pa è negligente paga i danni 

Per la Corte dei conti va risarcito l`ente delle somme in piu` nell`esecuzione.
Appalto protetto dai rincari.
Nella realizzazione delle opere pubbliche i maggiori costi a carico di chi ha omesso di vigilare 

Allorche` nella realizzazione di un`opera pubblica le inadeguatezze del progetto esecutivo abbiano dato luogo a una sospensione dei lavori che una maggiore diligenza avrebbe consentito di evitare, la revisione dei prezzi motivata da tali inadeguatezze deve ritenersi non dovuta, per cui i maggiori oneri sopportati dalle finanze comunali per effetto del costo revisionale devono essere risarciti da coloro che abbiano colpevolmente omesso di vigilare sulla esatta esecuzione del progetto. A tale conclusione e` pervenuta la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, innanzi alla quale erano stati convenuti dalla Procura regionale della stessa Corte il responsabile dell`ufficio tecnico comunale, il direttore dei lavori, e gli amministratori di un Comune che, nella realizzazione di un`opera pubblica, avevano consentito l`inizio dei lavori pur in assenza del progetto esecutivo e pur a fronte di palesi inadeguatezze, circostanza - questa - che aveva comportato una sospensione dei lavori in relazione alla quale era stata poi richiesta, e acconsentita, la revisione dei prezzi. Ritenendo che il costo dovuto alla revisione prezzi costituisse, nel caso di specie, una spesa ingiustificata, e quindi un danno patrimoniale per le finanze comunali, dovuto al comportamento gravemente negligente di coloro che avevano omesso di verificare la sussistenza di tutte le condizioni per il regolare avvio dei lavori e per la regolare esecuzione dell`opera, cosi` determinando una sospensione dei lavori che una maggiore diligenza avrebbe sicuramente consentito di evitare, i giudici della Sezione calabrese della Corte dei conti hanno affermato la responsabilita` amministrativa del responsabile dell`ufficio tecnico comunale, del direttore dei lavori, e degli amministratori comunali, condannandoli a risarcire il danno subito dal Comune per effetto della ingiustificata sospensione dei lavori e della conseguente revisione dei prezzi. In particolare, i giudici calabresi, dopo aver affermato che nel caso in cui, in sede di appalto-concorso, l`appaltatore si rende colpevolmente inadempiente in ordine agli impegni assunti a seguito di aggiudicazione condizionata, per non aver prodotto il progetto esecutivo opportunamente adeguato e per aver avviato la realizzazione dell`opera in assenza di progetto esecutivo, non spetta la revisione prezzi giustificata dalla sospensione dei lavori determinata da tali inadeguatezze``, hanno ritenuto che ``sussiste la responsabilita` amministrativa dell`ingegnere capo responsabile dell`ufficio tecnico comunale, del direttore dei lavori e degli amministratori comunali per non avere tempestivamente rilevato le inadeguatezze e le contraddizioni tecniche del progetto e per aver gestito in modo inadeguato e superficiale l`esecuzione dei lavori, cosi` procurando, con il loro comportamento gravemente colposo, un ingiustificato danno patrimoniale per finanze dell`ente per effetto del costo revisionale richiesto dall`appaltatore e accordato dall`ente appaltante. (si veda Corte dei conti - Sezione giuridica Regione Calabria, n. 533 del 18 giugno 2003). La sentenza appare particolarmente significativa perche`, oltre a richiamare l`attenzione sui piu` elementari doveri di diligenza e di buona amministrazione che amministratori e dirigenti degli enti locali devono osservare nella realizzazione di opere pubbliche, censura una prassi alquanto diffusa nelle amministrazioni locali, cioe`, quella di dare inizio ai lavori pur a fronte del rischio di sospensione e di conseguenti lievitazioni di costi, assai spesso nella speranza, o nella consapevolezza, che la sospensione possa comunque giovare a tutti finendo per danneggiare solo il cittadino.

Tommaso Miele

Il Sole 24 Ore.

 

   

 

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