........VI SIETE GIA ADEGUATI ALLA 626 ?........

molte sono ancora le imprese di costruzioni che non si sono adeguate perfettamente al Decreto legiglativo 626/94 (norme sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro).

eppure già dal 31 dicembre 1996 tutte dovrebbero essere in regola,

ovvero, entro il 31/12/96 tutte le aziende, (imprese di costruzioni comprese) avrebbero dovuto comunicare agli organi competenti(A.S.L. è ispettorato del lavoro) il nominativo del resposabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P) della propria ditta, responsabile, che potrebbe essere benissimo il datore di lavoro.

Se non si è fatta la comunicazione a suo tempo, il datore di lavoro per potersi nominare tuttora responsabile del servizio prevenzione e protezione deve possedere apposito attestato conseguito dopo la frequentazione di un corso specifico, in mancanza dell'attestato deve nominare un consulente esterno, anch'egli in possesso dello specifico attestato.

Quindi, un Azienda (impresa di costruzioni) deve avere delle figure nuove per lo svolgimento della propria attività, e sono

  • RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

  • RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

  • MEDICO COMPETENTE

a tutto questo fa capo il SERVIZIO PREVENZIO E PROTEZIONE che viene regolato dal Decreto Legislativo 626/94 e dalle successive modifiche e integrazioni.

Per fare un esempio più pratico , prendiamo in esame un impresa di costruzioni con un numero di operai superiore a 10, che cosa deve fare per mettersi a norma con la 626?

  • innanzi tutto deve nominare il responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.), che può essere il datore di lavoro stesso , in possesso di un attestato comprovante la frequentazione a un corso specifico;

  • dopodichè far riunire gli operai e far si che eleggano un loro RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.), il tutto comprovato con un verbale di nomina;

  • poi designare un Medico competente, che deve essere un medico specializzato in medicina del lavoro (con lettera di designazione) che dovrà visitare tutti gli operai per accertarne l'idoneità al lavoro;

Fatto questo, bisogna poi inviare agli organi competenti per territorio ( A.S.L. e Ispettorato del lavoro) una comunicazione indicante il nominativo del Responsabile del servizio prevenzione e protezione. (sia che il compito sia svolto da un tecnico esterno che dal datore di lavoro).

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE appena nominato deve redigere la DICHIARAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI documento fondamentale per l'applicazione della normativa sulla sicurezza, questo documento deve essere realizzato con la collaborazione del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consiste nell'individuare tutti i possibili rischi di incidenti per ogni fase lavorativa e nell'indicare tutti gli accorgimenti presi per ridurre al minimo il rischio stesso.

la DICHIARAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI dovrà essere conservata nel luogo di lavoro (insieme a tutte le altre documentazioni inerenti la sicurezza) e dovrà essere aggiornata ogni qual volta cambino le condizioni di lavoro.

Tengo a rilevare che il D.L. 626/94 non riguarda la " Normativa della Sicurezza sul cantiere" cioè la "494/96" e non è specifico per le imprese di costruzioni, ma riguarda tutte le aziende di qualsiasi settore lavorativo e naturalmente anche per il settore costruzioni.

il famoso "PIANO DI SICUREZZA" che le imprese fanno realizzare da un tecnico e che fanno vistare all'USL, piano piano scomparirà e dovrà poi essere il committente per ogni cantiere di lavoro a regolare la sicurezza con l'ausilio di nuove figure professionali, di cui parleremo in un altro capitolo.

Dal canto suo l'impresa, deve però sempre realizzare la DICHIARAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ogni qual volta si appresta ad approntare un nuovo cantiere di lavoro, questo perchè ogni cantiere è differente da un altro e perciò cambiano le condizioni di lavoro.

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