Art. 7.
Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni
concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. Nelle more della
revisione della legge quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare
la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione, alla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
2:
1) al comma 3, secondo
periodo, le parole: «Ai concessionari di lavori pubblici ed»
sono soppresse; dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ai
concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni
della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e
termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993»;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli
interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi
connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti
agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo
28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi
assimilabile; per le singole opere d’importo superiore alla soglia
comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel
rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993»;
3) al comma 4, le parole: «Le amministrazioni aggiudicatrici
devono prevedere nel bando l’obbligo per il concessionario di
appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori
oggetto della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «Le
amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di
lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione,
di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima
del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della
concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare
tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a
dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore
globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono
affidare a terzi»;
b) all’articolo
4, comma 17, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle
seguenti: «500.000 euro»; le parole: «quindici giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; le parole: «trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»
e sono aggiunte, in fine, le parole: «non dipendenti da errori o
errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di
importo compreso fra 200.000 e 500.000 euro, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti
a comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note
informative sintetiche con cadenza annuale»;
c) all’articolo
8:
1) al comma 2, le parole:
«150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000
euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei
lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228
euro»;
2) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i
requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i
predetti organismi devono possedere. Lo svolgimento dell’attività
di attestazione può avere carattere non esclusivo per gli organismi
di attestazione, fermo restando che in ogni caso essi devono agire in
piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici
destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla
sorveglianza dell’Autorità e fermo restando il divieto per lo
stesso soggetto di svolgere sia i compiti di attestazione, sia altri
compiti relativamente alla medesima impresa»;
3) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) le modalità di verifica della qualificazione. La durata
dell’efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica
entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale
e dei requisiti di capacità da indicare nel regolamento»;
d) all’articolo
12:
1) al comma 5, l’ultimo
periodo è sostituito dal seguente: «È vietata la partecipazione
a più di un consorzio stabile»;
2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle
gare per l’affidamento di lavori, la somma delle cifre d’affari in
lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è
incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale
è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La
qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata
categoria di opera generale o specializzata per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate già possieda tale qualificazione. Qualora la somma delle
classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle
classifiche di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la
qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore
o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche
possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si
collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
della metà dell’intervallo tra le due classifiche»;
e) all’articolo
13, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie
scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in
associazione ai sensi del comma 1»;
f) all’articolo
14:
1) al comma 1, dopo le
parole: «L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla
presente legge» sono inserite le seguenti: «di singolo
importo superiore a 200.000 euro»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i
lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi
approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità
di finanziamento con capitale privato maggioritario»;
3) al comma 6, dopo le parole: «è subordinata» sono
inserite le seguenti: «, per i lavori di importo inferiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
di euro,»;
4) al comma 7, le parole: «o un tronco di lavoro a rete» sono
soppresse;
g) all’articolo
16, comma 6, dopo le parole: «e momenti di verifica» è
inserita la seguente: «tecnica»;
h) all’articolo
17, i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«10. Per
l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o
superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni
di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,
ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le
disposizioni ivi previste.
11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione
della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di
servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che
le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla
procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata
pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali
della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire
la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo
dell’incarico.
12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e
della capacità professionale degli stessi e con motivazione della
scelta in relazione al progetto da affidare»;
i) all’articolo
19:
1) al comma 1, la lettera
b) è sostituita dalla seguente:
«b) la progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 5,
e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1,
qualora:
1) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento del
valore dell’opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici;
3) riguardino lavori di importo pari o superiore
alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria»;
2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di
cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), deve possedere i requisiti
progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista
qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo scelto tra
almeno cinque soggetti individuati in sede di offerta o eventualmente
associato; il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione
esecutiva comprese nell’importo a base di appalto ed i requisiti
richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla
normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle
spese di progettazione non è soggetto a ribasso d’asta.
L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla
necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di
carenze del progetto esecutivo»;
3) al comma 2, le parole: «Qualora nella gestione siano previsti
prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati» sono
sostituite dalle seguenti: «Qualora necessario»; le parole:
«, che comunque non può superare il 50 per cento dell’importo
totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo
effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o
variabili» sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella
propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione
sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione,
nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico, già indicati nel programma di cui all’articolo 14.
Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o
esecutiva, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni
progettuali, può essere circoscritto alla revisione della
progettazione e al suo completamento da parte del concessionario»;
4) al comma 2-bis, le parole: «La durata della concessione non può
essere superiore a trenta anni» sono sostituite dalle seguenti:
«L’amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il
perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli
investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione
abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del
rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al
comma 2 sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni del mercato»;
5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in
concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi
pubblici, a condizione che resti al concessionario l’alea
economico-finanziaria della gestione dell’opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui
all’articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi
finalizzata all’esame ed alla approvazione dei progetti di loro
competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto»;
6) al comma 4, le parole: «in ogni caso» sono sostituite
dalle seguenti: «salvo il caso di cui al comma 5,»; e dopo le
parole: «numero 1)», sono inserite le seguenti: «e numero
3)»;
7) al comma 5, dopo le parole: «i contratti» sono inserite le
seguenti: « di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a
500.000 euro e i contratti»;
l) all’articolo
20:
1) al comma 2, dopo le
parole: «ponendo a base di gara un progetto» sono inserite le
seguenti: «almeno di livello»;
2) al comma 4, dopo le parole: «previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici» sono inserite le seguenti: «per
i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro»;
m) all’articolo
21:
1) al comma 1-bis, è
soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i
seguenti: «Il bando o la lettera di invito possono precisare le
modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare
quelle eventualmente necessarie per l’ammissibilità delle offerte.
Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia
sufficiente ad escludere l’incongruità della offerta, il
concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed
all’esclusione potrà provvedersi solo all’esito della ulteriore
verifica, in contraddittorio»;
2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto
o licitazione privata può essere effettuata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base
agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di
importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza
della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica
delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la
progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni
tecniche proposte dall’appaltatore»;
n) all’articolo
23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni
domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state
inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai
sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente
attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle
gare d’appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a
quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni
appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e
comunque sui soggetti aggiudicatari»;
o) all’articolo
24:
1) al comma 1, alla
lettera a) è premessa la seguente:
«0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro»;
2) al comma 1, lettera a), le parole: «non superiore a 300.000 ECU»
sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra oltre 100.000 euro e
300.000 euro»; alle lettere b) e c), la parola: «ECU» è
sostituita dalla seguente: «euro»;
3) al comma 5, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere 0a) e b)»;
p) all’articolo
26:
1) al comma 1, è premesso
il seguente:
«01. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano
all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento,
un’anticipazione sull’importo contrattuale, per un valore pari al
10 per cento dell’importo stesso, che è gradualmente recuperata in
corso d’opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione,
decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. Con
le medesime modalità tale anticipazione è parzialmente erogata
dall’appaltatore al subappaltatore, nel limite massimo del 10 per
cento dell’importo dei lavori subappaltati. L’erogazione
dall’anticipazione è subordinata alla costituzione di una apposita
garanzia fidejussoria bancaria, con le modalità stabilite dall’articolo
102 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554»;
2) al comma 4, dopo le parole: «inflazione reale» sono
inserite le seguenti: «accertato su base nazionale con riferimento
alla specifica categoria di lavoro da eseguire»; dopo le parole:
«nell’anno precedente» sono inserite le seguenti: «a
quello di presentazione dell’offerta»;
3) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Può
essere altresì prevista, ove ritenuto utile, l’attribuzione di un
premio di acceleramento»;
q) all’articolo
28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Possono
fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo
componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio
per almeno 5 anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa
disposizione, anche di natura regolamentare»;
r) all’articolo
29, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell’amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del
procedimento di cui all’articolo
80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata
osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico
le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di
rivalsa sull’amministrazione»;
s) all’articolo
30:
1) dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
«1-bis. La cauzione provvisoria non è dovuta nelle gare per
lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 euro. Per tali gare,
qualora un’impresa incorra in condotta, anche omissiva, che
legittimerebbe l’escussione della cauzione provvisoria, i soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, agiscono per il risarcimento degli
eventuali danni e segnalano il fatto all’Autorità per i
provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7; la segnalazione
comporta l’esclusione dell’impresa da tutte le gare per
affidamento di lavori pubblici per sei mesi, decorrenti dalla data in
cui si è verificata la suddetta condotta. Resta fermo l’obbligo di
presentare la cauzione di cui al comma 2»;
2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento,
la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione
definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal
raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante
stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento
dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei
lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è
svincolata in ragione del 50 per cento dell’ammontare garantito;
successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un
5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento
di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le
entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del
concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo
documento, in originale o copia autentica, attestanti il
raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni
di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso»;
al terzo periodo, dopo le parole: «La mancata costituzione della
garanzia» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;
3) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori,
le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità
stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro
conformità alla normativa vigente. Con apposito regolamento, adottato
a norma dell’articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica
dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni
di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni
di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle
predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un
sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti
autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la
verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento
dell’attività di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera
a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia
della stazione appaltante»;
4) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di
cui all’articolo
19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro»;
t) all’articolo
32:
1) al comma 2, sono
premesse le parole: «Per i soggetti di cui all’articolo
2, comma 2, lettera a), della presente legge,»;
2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono
fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi
arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle
clausole di contratti o capitolati d’appalto già stipulati alla
data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi
arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con
i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione
delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita
all’articolo
2»;
u) all’articolo
37-bis:
1) al comma 1, le parole:
«Entro il 30 giugno di ogni anno» sono soppresse; dopo le
parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un istituto
di credito» sono inserite le seguenti: «o da una società di
revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1966»; dopo le parole: «garanzie offerte dal promotore
all’amministrazione aggiudicatrice» sono inserite le seguenti:
«; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le
attività di asseverazione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «I soggetti pubblici e privati possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di
programmazione di cui all’articolo
14 della presente legge, proposte d’intervento relative alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di
fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle
amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le
amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propri programmi,
le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse;
l’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso
per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi
proposti»;
2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i
settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nell’ambito degli scopi
di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico dalle stesse
perseguiti, le fondazioni bancarie e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono presentare studi di
fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale»;
3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi
di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica
la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica,
pubblicando un avviso indicativo mediante affissione presso la propria
sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo
stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell’articolo
24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul
proprio sito informatico. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le
amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso
avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei princìpi
di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge. Le proposte
dei promotori sono presentate decorsi tre mesi dalla pubblicazione
dell’avviso indicativo.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del
procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad
eventuale dettagliata richiesta di integrazione;
c) a rendere nota la presentazione della proposta, pubblicando un
avviso con le modalità di cui al comma 2-bis»;
v) all’articolo
37-ter, comma 1, le parole: «Entro il 31 ottobre di ogni anno»
sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro
sei mesi dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare
comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi
dalla pubblicazione dell’avviso relativo alla presentazione della
prima proposta. Ove necessario, il responsabile del procedimento
concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame
e valutazione. Qualora una delle proposte presentate nei due mesi
successivi alla pubblicazione dell’avviso risulti più conveniente
della prima, le amministrazioni aggiudicatrici devono invitare il primo
proponente ad adeguare la propria. In tal caso il primo proponente verrà
designato come promotore; nel caso contrario, si passerà alla proposta
più conveniente»;
z) all’articolo
37-quater:
1) al comma 1,
all’alinea, le parole: «il 31 dicembre» sono sostituite
dalle seguenti: «tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo
37-ter»; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole:
«; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso»;
2) al comma 5 le parole da: «Nel caso» fino a: «secondo
offerente» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui
la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva
procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore
risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all’altro
soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla
procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti
dell’importo di cui all’articolo
37-bis, comma 1, quarto periodo»;
3) il comma 6 è abrogato;
4) le parole: «articolo
37-bis, comma 1, ultimo periodo», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «articolo
37-bis, comma 1, quarto periodo»;
aa) all’articolo
37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Salvo diversa previsione del contratto di concessione,
responsabile del buon adempimento della stessa è la società di
progetto, la quale presta la garanzia globale di esecuzione, di cui
all’articolo
30, comma 7-bis. Fino all’attuazione di tale garanzia, la società
di progetto presta la garanzia fidejussoria di cui all’articolo
30, comma 2, e, laddove ritenuto opportuno, l’ente concedente potrà
esigere, all’atto del subentro, che gli affidatari della concessione
non vengano in tutto liberati. Il limite di tale impegno, comunque, non
dovrà eccedere, nel suo complesso, l’importo del finanziamento
pubblico previsto per l’esecuzione delle opere. Il contratto di
concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle
quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a
partecipare alla società ed a garantire, nei limiti del contratto di
concessione, il buon adempimento degli obblighi del concessionario.
L’ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo
smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento»;
bb) dopo l’articolo
38, è aggiunto il seguente:
«Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale).
1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di
trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità
dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei
progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante
urbanistica a tutti gli effetti».
2. Per i programmi già
approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le
proposte dei promotori di cui all’articolo
37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza
pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30
giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da
parte del promotore, si dà luogo all’avviso indicativo. La procedura
di comparazione delle proposte, di cui all’articolo
37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa anche alle
proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora
istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di ampliare
l’area del subappalto, al comma 3 dell’articolo 18 della legge 19
marzo 1990, n .55, e successive modificazioni, le parole: «30 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
4. All’articolo 18, comma
12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il
primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano ai soli subappalti che siano
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro; si applicano
altresì alle sole forniture con posa in opera e noli a caldo che siano
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e per le quali,
inoltre, l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale,
relativamente al cantiere cui si riferisce l’appalto, sia superiore al
50 per cento dell’importo del contratto. L’appaltatore trasmette al
committente, prima dell’inizio delle prestazioni, una comunicazione
concernente il nome del subaffidatario, l’oggetto e l’importo del
subcontratto».
5. Nell’esercizio del
potere regolamentare di cui all’articolo
3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle
previsioni della presente legge apportando altresì allo stesso le
modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo
di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a
modificare il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al
fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole
che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza.
6. Per garantire la piena
autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori
pubblici ai sensi dell’articolo
6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un
apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
7. In apposita unità
previsionale di base da istituire nell’ambito del centro di
responsabilità di cui al comma 6 è trasferita, nella misura da
determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
quota parte delle risorse iscritte per l’anno 2002 nell’unità
previsionale di base 3.1.1.0 – Funzionamento, dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro
di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia».
8. Ai fini di cui al comma
6, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro
annui a decorrere dall’anno 2002.
9. All’unità previsionale
di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito
regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i proventi
delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici connesse con l’applicazione del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e
attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione
ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benestare
tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di
base, secondo quanto disposto dall’articolo 43, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell’attività di studio e
ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte
dallo stesso Servizio tecnico centrale per l’espletamento dei compiti
relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui
materiali, ai sensi dell’articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n.
1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi
dell’articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell’attività
ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza
statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di
produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
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