DELIBERAZIONE N. 165
Adunanza del 11-06-2003
OGGETTO:
LAVORI ANALOGHI NEL CASO DI APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A
150.000 Euro-
Ente richiedente: ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COSTRUTTORI (ANCE)
Riferimenti
normativi. art. 28, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 34/2000.
Il Consiglio
Considerato in fatto
La
problematica in oggetto, già esaminata da questa Autorità in
data 19 giugno 2002 su segnalazione dall’Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE), viene riproposta dalla
medesima associazione alla luce di una pronuncia del Consiglio
di Stato adottata in data 18 maggio 2002 (Consiglio di Stato, V
Sezione, sentenza n. 2700 del 18 maggio 2002).
In
proposito 1’ANCE osserva che la suddetta correlazione tra i
lavori eseguiti e quelli oggetto di appalto, sia pure intesa in
senso ampio, non trova un preciso riscontro oggettivo
nell’art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 34/2000 e
sostiene che le sue osservazioni hanno trovato conferma nella
richiamata sentenza del Consiglio di Stato.
Ritenuto in diritto
Al riguardo
si ricorda, preliminarmente, che per gli appalti di importo pari
o inferiore a 150.000 Euro la partecipazione delle imprese alle
gare è subordinata al possesso di requisiti ridotti rispetto a
quelli del sistema di qualificazione, da dichiarare e dimostrare
secondo le regole generali contenute nel D.P.R. n. 34/2000. Tra
gli altri requisiti l’art. 28 del citato regolamento prevede
quello dell’importo dei lavori eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non
inferiore all’ importo del contratto da stipulare (art. 28,
comma 1, lettera a).
In merito a
tale disposizione vi sono state, fin dalla sua emanazione,
interpretazioni volte ad affermare che i lavori eseguiti
dovessero avere “caratteristiche similari (seppure non
esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a
quelle che connotano i lavori da affidare (Ministero dei Lavori
Pubblici, circolare n. 182 del 1 marzo 2000), similarità da
intendersi come “correlazione tecnica oggettiva con i lavori
da eseguire (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 823 del
22 giugno 2000).
L’Autorità
nella nota illustrativa alle “Tipologie di bandi di gara per
l’affidamento di lavori pubblici”, pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002 — Serie generale —, ha
sottolineato che per gli appalti di importo pari o inferiore a
150.000 euro, l’art. 8, comma 1, della legge 109/94 e s.m.
impone comunque il possesso di una professionalità qualificata
che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti
dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare,
intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli
altri.”
Detta
posizione ha trovato conferma, peraltro, in quella espressa dal
Consiglio di Stato con la sentenza n.352 del 21 gennaio 2002
nella quale il giudice amministrativo ha affermato che “la
verifica della similarità non sembra esaurirsi nell’ambito di
ciascuna categoria, ma è altrettanto vero che l’estensione a
lavori di altre categorie deve trovare riscontri oggettivi nella
analogia tra detti lavori e quelli appaltati”.
L’Autorità,
in data 19 giugno 2002, ha poi confermato l’indispensabilità
di un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti e quelli da
affidare, “intesa come coerenza tecnica tra la natura degli
uni e degli altri”, la cui valutazione è rimessa alla
discrezionalità delle stazioni appaltanti.
In merito a
quanto sopra si evidenzia, in primo luogo, che
l’interpretazione del dato normativo fornita dal Ministero
delle infrastrutture, dal Consiglio di Stato e dall’Autorità
non si limita all’analisi dell’art. 28, comma 1, lettera a)
del D.P.R. n. 34/2000, ma prende in considerazione il sistema
normativo nel suo complesso e, m particolare, l’art. 8, comma
i, della legge n. 109/1994 e s.m..
Tale norma
di rango primario impone per tutti gli esecutori di lavori
pubblici, indipendentemente dall’importo degli stessi e quindi
dall’appartenenza o meno al sistema unico di qualificazione,
il possesso di una professionalità qualificata, che altrimenti
non potrebbe intendersi se non come requisito riferito alla
specificità dell’attività esercitata. Ne consegue che, come
già precedentemente rilevato, i lavori eseguiti dall’impresa
che concorre all’affidamento di appalti di valore inferiore ai
150.000 Euro non possono che avere caratteristiche similari a
quelle che connotano i lavori da affidare, seppure non
esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico di
qualificazione, dal momento che quest’ultimo non riguarda gli
appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
Quanto alla
sentenza del Consiglio di Stato n. 2700 del 18 maggio 2002,
richiamata dall’Associazione richiedente, si rileva che essa
si riferisce ad un caso di equiparazione, in un bando di gara
per lavori di importo inferiore ai 150.000 Euro, dei lavori
oggetto della gara di appalto ai lavori di cui alla categoria
0S21, ai fini del rilascio della certificazione della regolare
esecuzione degli stessi. Tale equiparazione, osserva il
Consiglio di Stato, proprio in quanto limitata ai fini del
rilascio della certificazione della regolare esecuzione dei
lavori “non implica affatto la previsione di un requisito
ulteriore per la partecipazione alla gara rispetto alla
disciplina dell’art. 28 del D.P.R. 34/2000 che, per lavori di
importo inferiore ai 150.000 Euro, non richiede alcuna speciale
qualificazione riconducibile alla natura dei lavori già
eseguiti e si limita a prevedere per gli interventi su immobili
vincolati che le imprese partecipanti abbiano svolto lavori
“analoghi”. Del resto tale previsione è coerente con il
disposto dell’art. i del medesimo regolamento che, al secondo
comma, fissa l’obbligo della qualificazione solo per i lavori
di importo superiore alla soglia di 150.000 Euro”.
La sentenza
in esame, dunque, esclude per gli appalti di importo inferiore a
150.000 Euro soltanto la possibilità di esprimere le
caratteristiche che connotano i lavori da affidare in termini di
categoria, secondo il sistema unico di qualificazione,
riconducibile alla natura dei lavori già eseguiti, non anche la
possibilità di esprimere un rapporto in termini di similarità
o di analogia tra lavori da affidare e lavori eseguiti, come
sostenuto da questa Autorità sulla base di un’
interpretazione dell’ art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R.
n. 34/2000 non letterale, ma logico-sistematica.
Si
ribadisce, inoltre, che deve essere lasciata alla stazione
appaltante quella facoltà interpretativa che, sola, consente la
valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra
lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la
coerenza tecnica” che dà titolo per la partecipazione alla
gara.
Sulla base
delle suesposte considerazioni
Il Consiglio
-
accerta che la partecipazione ad appalti di importo inferiore ai
150.000 Euro comporta, ai fini della redazione del bando di
gara, che pur non occorrendo 1 ‘indicazione della categoria
delle lavorazioni, deve essere assicurato il possesso da parte
del concorrente, di una professionalità qualificata che si
traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal
concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare
“inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli
altri “;
-
in linea generale al fine di considerare i rapporti di analogia
fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare,
segnala l ‘opportunità di inserire nei bandi di gara per
lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, i
‘indicazione della natura dei lavori (lavori edilizi e
stradali, lavori idraulici; lavori fluviali e marittimi; lavori
impiantistici; lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai
sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed
ambientali; lavori su superfici decorate e beni mobili di
interesse storico artistico; lavori agricolo-forestali) e le
seguenti indicazioni di corrispondenza:
a)
lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie
OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12,
b)
lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;
c)
lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categorie
0G7 e OG8;
d)
lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie
OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5 e OS28;
e)
lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, quelli
appartenenti alla categoria OG2;
f)
lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico
artistico quelli appartenenti alla categoria 0S2;
g) lavori agricolo-forestali
quelli appartenenti alla categoria 0G13.
-
manda all‘Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la
presente deliberazione al soggetto richiedente.
il Relatore
il Presidente
Depositato presso la Segreteria
del Consiglio in data 19 - 06 - 2003
Il Segretario
|