DELIBERAZIONE
N. 247
Adunanza del 17 settembre 2003
Soa
/391
Oggetto:
Quesito sulle modalità di valutazione dei requisiti
connessi alla figura del direttore tecnico (art.
26 del DPR 34/2000).
Considerato
in fatto
Alcune
Soa hanno richiesto dei chiarimenti in ordine alla possibilità
per l’impresa avente causa di un’azienda o di un ramo
oggetto di trasferimento, che intenda qualificarsi avvalendosi
dei requisiti posseduti dall’impresa dante causa, di
conservare quale direttore tecnico il soggetto che rivestiva
analogo ruolo nell’impresa cedente in virtù della deroga
disposta dall’art. 26,
u.c., del DPR 34/2000.
Considerato
in diritto
L’art.26,
u.c., del DPR 34/2000 stabilisce che in deroga a quanto
stabilito in ordine ai titoli di studio che abilitano il
direttore tecnico ad espletare tale funzione, i soggetti
che alla data dell’entrata in vigore del DPR 34/2000 svolgono
tale funzione, possono conservare l’incarico presso la stessa
impresa.
La norma
in questione, al fine di evitare discontinuità dell’attività
imprenditoriale, nonché al fine di tutelare i direttori
tecnici, che al momento dell’entrata in vigore del Regolamento
recante il nuovo sistema di qualificazione delle imprese, non
erano in possesso del titolo di studio ivi previsto, ha
disposto una deroga alle modalità di dimostrazione del
requisito professionale relativo al titolo di studio.
L’ ipotesi prospettata dalle Soa, ovvero la possibilità che
quanto disposto dall’art.26,
comma 7, del DPR 34/2000, valga nel caso di trasferimento di
un’azienda o di un ramo, comporterebbe che la deroga disposta
assurga al rango di requisito d’ordine speciale,
rendendo equivalenti i requisiti professionali richiesti al d.t.
con la continuità del servizio prestato presso l’impresa
oggetto di trasferimento alla data di entrata in vigore del
regolamento di qualificazione.
In tal
senso il predetto requisito potrebbe essere sempre
utilizzato dall’impresa risultante dalla fusione o dal
trasferimento.
La
questione è stata sottoposta all’esame della Commissione
Consultiva, che ha ritenuto: La pluralità delle imprese che
caratterizza i fenomeni della fusione e delle altre operazioni
di trasferimento di azienda o di un suo ramo oggetto della
disciplina contenuta nell’art. 15,
comma 9, del DPR 34/2000, nega in radice l’identità
dell’impresa presso la quale il soggetto considerato
dall’art. 26, comma 7,
deve aver ricoperto senza soluzione di continuità l’incarico
di d.t., almeno alla data del 1°marzo 2000, al fine di
avvalersi della deroga ivi configurata.
In relazione
a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene
La deroga
disposta dall’ultimo comma dell’art. 26
si applica solo alle imprese che hanno instaurato un
rapporto diretto con il soggetto preposto alla d.t., per cui non
è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di
trasferimento d’azienda o di un suo ramo .
Il Relatore
Il Presidente
Depositato
presso la Segreteria del Consiglio in data 24 settembre
2003
Il
Segretario