DELIBERAZIONE
N. 269
Adunanza del 15.10.2003
AG
75/03
OGGETTO:
applicazione dell’art. 108, comma 3, del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
Riferimento
normativo: art. 108, comma
3, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Il
Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici
Considerato
in fatto
Il Ministero delle Attività Produttive, alla cui
vigilanza è sottoposto il registro delle imprese tenuto dalle
camere di commercio e, conseguentemente, le attività per le
quali l’iscrizione al predetto registro assume valenza
abilitante, come quelle disciplinate dalla legge 5 marzo 1990,
n. 46, recepita dal Testo unico in materia di edilizia, ha
ritenuto opportuno richiamare l’attenzione di questa Autorità
sulle problematiche interpretative ed applicative concernenti
l’art. 108, comma 3, del suddetto Testo unico.
In particolare si evidenzia la difficoltà di coordinare
con le altre norme disciplinanti la materia la disposizione
contenuta nel citato articolo, secondo cui sono in ogni caso
abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1
(individuate prima dalla legge n. 46/1990 ora dall’art. 107
del Testo unico dell’edilizia) le imprese in possesso di
attestazione per le relative categorie rilasciata da una SOA
debitamente autorizzata, e si pone il problema di individuare le
“corrispondenze” tra le categorie (di opere generali e
specializzate) previste nell’allegato A del D.P.R. n. 34/2000
e le tipologie di impianti previste dall’art. 107 del Testo
unico dell’edilizia. Entrambe le questioni sono poste con
specifico riguardo alle imprese iscritte prima dell’entrata in
vigore del citato Testo unico presso la camera di commercio per
attività impiantistiche sottratte alla disciplina della legge
n. 46/1990 e che, entro la predetta data, abbiano richiesto, con
riferimento a dette attività, l’attestazione di
qualificazione. Si evidenzia, infatti, che tali imprese
avrebbero ottenuto l’attestazione di qualificazione senza il
preventivo accertamento del possesso del requisito
tecnico-professionale di cui all’art. 109, comma 1, di detto
Testo unico e, conseguentemente, senza aver dovuto individuare
il responsabile tecnico.
Ritenuto
in diritto
Occorre in primo luogo ricostruire l’evoluzione subita
dal quadro normativo di riferimento.
Al
riguardo si rileva che ai sensi dell’art. 1, comma 1, della
legge n. 46/1990: “Sono soggetti all’applicazione della
presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti
ad uso civile:
a) gli
impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione di energia elettrica all’interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente
distributore;
b) gli
impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e
gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli
impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o
specie;
d)
gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di
uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita
dall’ente distributore;
e) gli
impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal
punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente
distributore;
f)
gli impianti di sollevamento di persone o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili o simili;
g) gli
impianti di protezione antincendio.”
il
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 “Regolamento di attuazione
della legge n. 46/1990 in materia di sicurezza degli impianti”
ha chiarito, all’art. 1, cosa debba intendersi per edifici
adibiti ad uso civile e agli artt. 2 e 3 ha fornito ulteriori
precisazioni quanto ai requisiti tecnico-professionali da
possedersi dall’imprenditore o dal suo responsabile tecnico,
nonché precisato che il certificato di riconoscimento dei
medesimi requisiti è rilasciato alle imprese singole o
associate dalla Camera di Commercio.
Successivamente,
il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, contenente il “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia”, la cui entrata in vigore è stata differita, con
legge n. 463/2001, al 30 giugno 2002:
- con
l’art. 107 ha ampliato l’ambito di applicazione della sopra
riportata legge n. 46/1990 agli “impianti relativi agli
edifici quale che ne sia la destinazione d’uso”;
- con
l’art. 108, commi 1 e 2, ha riconfermato quanto disposto
dall’art. 2 della legge n. 46/1990, e cioè che la relativa
abilitazione è attestata dall’iscrizione al registro Ditte di
cui al R.D. n. 2011/1934 o nell’albo delle imprese artigiane
di cui alla legge n. 443/1985 e che l’esercizio dell’attività
in questione è subordinato al possesso dei requisiti tecnico
professionali di cui al successivo art. 109 da parte
dell’imprenditore, il quale, ove non ne sia in possesso,
prepone all’esercizio delle attività un responsabile tecnico
che abbia tali requisiti;
- con
il comma 3 dello stesso art. 108 ha introdotto una novità
rispetto al dettato di cui alla legge n. 46/1990 ponendo una
corrispondenza con il regime di qualificazione SOA, lasciando
salvo in ogni caso l’esercizio delle attività impiantistiche
de qua alle imprese “in possesso di attestazione per le
relative categorie rilasciata da una società organismo di
attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del D.P.R.
n. 34/2000”.
In
tale ambito normativo si inseriscono le disposizioni dettate da
questa Autorità relativamente alla disciplina precedente
l’entrata in vigore del Testo unico dell’edilizia. Al
riguardo l’Autorità:
- con
determinazione n. 56/2000 ha chiarito che “l’attribuzione
della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4,
OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in
quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni ricomprese
nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990
n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa
dell’abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da
dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA”;
- con
determinazione n. 6/2001 ha precisato che, “ai fini della
qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5,
OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, la
presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in
possesso dei requisiti tecnico professionali di cui
all’articolo 3, della legge 46/1990 è equivalente alla
dimostrazione, tramite certificato della CCIAA, del possesso
della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/1990”;
A
seguito dell’introduzione del richiamato art. 108, comma 3,
del Testo unico dell’edilizia e alla luce della sopra
individuata corrispondenza tra categorie di opere generali e
specializzate, previste nell’allegato A del D.P.R. n. 34/2000,
e lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1 della
legge n. 46/1990, ora art. 107 del citato Testo unico, si può
rilevare che:
-
la corrispondenza con il regime di qualificazione
SOA introdotta dall’art. 108, comma 3, del Testo unico
dell’edilizia comporta che l’attestazione di qualificazione
rilasciata da una SOA per le categorie OG9,
OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22,
OS27, OS28 e OS30 ha di per se stessa valenza abilitativa
per l’esercizio delle attività impiantistiche di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, oggi art. 107 del
Testo unico dell’edilizia;
In
base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
-
accerta che l’attestazione di qualificazione
rilasciata da una SOA per le categorie OG9,
OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22,
OS27, OS28 e OS30 ha di per se stessa valenza abilitativa
all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1,
comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico
dell’edilizia;
-
manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi
la presente deliberazione al soggetto istante.
il
Relatore
il Presidente
Depositato
presso la Segreteria del Consiglio in data 20 ottobre 2003
Il
Segretario