Autorità per la vigilanza sui lavori pubbliciIL
CONSIGLIO del
5 giugno 2002 RIF:
SOA/233; SOA/293; SOA/303; Criteri che le SOA debbono seguire in ordine al rilascio della attestazione di qualificazione di
una impresa cessionaria di una azienda o di un ramo di azienda Considerato
in fatto Sono
stati richiesti all’Autorità
chiarimenti in ordine al rilascio dell’attestazione di qualificazione di
un soggetto cessionario di una azienda o di un ramo di azienda nonché ad
aspetti connessi a tale problema. In
particolare un consorzio ASI della Sardegna - premesso di aver ricevuto da
una impresa, aggiudicataria di un contratto di appalto, una comunicazione
con la quale la stessa impresa lo informava di aver ceduto un ramo di
azienda che comprendeva oltre al trasferimento di mezzi e attrezzature
anche la cessione di tre contratti di appalto uno dei quali stipulato con
esso consorzio - chiede all’Autorità se, essendo stato il contratto
stipulato prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di
qualificazione ma la cessione avvenuta dopo, l’impresa cessionaria debba
documentare la propria qualificazione attraverso il possesso di una
attestazione rilasciata da una SOA oppure la verifica della qualificazione
debba essere effettuata direttamente dal consorzio sulla base della
documentazione presentata dalla impresa cessionaria. Altro
quesito riguarda la possibilità o meno della qualificazione di nuove
imprese che dimostrano il possesso dei prescritti requisiti attraverso
quelli posseduti da imprese acquisite, qualora esse non abbiano ancora
approvato e depositato un bilancio. Si chiede, cioè, se il requisito del
capitale netto (articolo 18, comma
2, lettera c) del DPR 25 gennaio 2000 n. 34) possa, in ogni caso,
ritenersi posseduto dato che il capitale di una nuova società è
certamente integro. Sono stati inoltre richiesti chiarimenti da parte di una SOA in ordine ai criteri e alle procedure da seguire per il rilascio dell’attestazione di qualificazione nel caso di una impresa che abbia stipulato un contratto di affitto di una azienda o di un suo ramo, tenuto conto che nella determinazione dell’Autorità n. 6 del 2001 è prevista l’applicazione anche a tale caso delle disposizioni che si riferiscono alla cessione di azienda o di un suo ramo. L’Autorità ha acquisito gli avvisi della Commissione Consultiva di cui all’articolo 8, comma 3, legge 11 febbraio 199, n. 109 e successive modificazioni nonché all’articolo 5 del DPR 34/2000, espressi nella seduta del 17 aprile 2002, sulla cui base svolge le seguenti: Considerazioni
in diritto Per
stabilire quali debbano essere i criteri e le procedure da seguire per
dare attuazione a tali disposizioni è necessario in primo luogo
ricostruire le nozioni civilistiche di azienda, ramo di azienda e
trasferimento di azienda. L’ordinamento
(articolo 2555 c.c.) definisce
l’azienda come «il
complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa». La nozione di ramo
di azienda, invece, non ha una definizione normativa, essendo frutto
di elaborazioni dovute alla dottrina e alla giurisprudenza. La possibilità
di distinguere in rami
l’azienda, comunque, è condizionata da: a)
esercizio di più attività imprenditoriali da parte
dell’imprenditore mediante un’unica organizzazione di impresa (risorse,
persone, attrezzature); b)
un’articolazione dell’organizzazione in sotto-organizzazioni
corrispondenti alle diverse attività, tale per cui ne esista una per
ciascuna di queste. È
soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si può parlare di
azienda suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare che
l’imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri. Affinché
si abbia trasferimento di un ramo di azienda, è dunque necessario
individuare preliminarmente quale attività - autonoma dalle altre che
l’imprenditore eserciti - si intende trasferire e poi quale parte del complesso
dei beni organizzati, cioè quale sotto-organizzazione, funzionale a
quella attività, verrà trasferita, in modo che l’attività già
esercitata dall’imprenditore che trasferisce il ramo di azienda possa
continuare ad essere esercitata dal soggetto al quale il ramo di azienda
viene trasferito. Questo
risultato può essere conseguito soltanto se il trasferimento ha ad
oggetto la sotto-organizzazione nel suo complesso ed in quanto tale
e non, invece, se il trasferimento ha ad oggetto gli stessi beni ma
considerati singolarmente. Il vincolo funzionale e di destinazione che
caratterizza il complesso dei beni
organizzati conferisce infatti ai beni stessi un valore
aggiunto non altrimenti conseguibile, in quanto verrebbe meno se
venisse meno quel vincolo. Invece di un’azienda, si avrebbe soltanto una
pluralità di beni smembrati. Oggetto
del trasferimento di azienda o di un suo ramo saranno dunque alcuni beni
materiali e altri immateriali, unitariamente considerati proprio perché
tra loro funzionalmente organizzati: attrezzature (edifici,
macchinari), know how
(brevetti, esperienza acquisita),
avviamento (clientela),
rapporti giuridici (crediti, debiti).
Tra questi ultimi, meritano un cenno particolare i contratti che non
abbiano carattere personale (art.
2558 c.c.), nei quali - se non è pattuito
diversamente (art. 2558 c.c.)
- subentra l’acquirente a qualunque titolo dell’azienda (o
di un suo ramo), salva la facoltà dell’altro contraente di recedere
per giusta causa e salva la disciplina speciale vigente per i contratti
dei quali è parte la pubblica amministrazione. Ciò che le parti hanno
convenuto, infatti, produce effetti immediati per i contraenti medesimi
ma, a tutela dei terzi, è disposto che nei confronti di costoro il
contratto possa anche non produrre alcun effetto, ove sussistano
determinate circostanze. A maggior tutela del terzo che abbia natura
giuridica di pubblica amministrazione, poi, vige la disciplina speciale
della quale si dirà in prosieguo. Il
richiamo della norma ad una eventuale diversa
pattuizione che intervenga tra cedente e cessionario richiama
l’attenzione dell’interprete sull’importanza del testo del contratto
che viene stipulato dalle parti e, in particolare, sul suo oggetto.
Affinché si abbia trasferimento di un ramo di azienda, infatti, il
contratto deve essere redatto in modo tale che da esso risulti senza
incertezze che il cedente, avendo enucleato nella sua attività
produttività un filone che non intende più curare, trasferisce in
toto quanto aveva considerato funzionale a quel filone di attività.
Quanto all’acquirente, l’oggetto dell’acquisto potrà costituire lo
strumento per la sua unica attività futura oppure potrà andare a confondersi
con il complesso dei beni che già possiede. Inteso
come si è visto, il trasferimento di azienda (o
di un suo ramo) produce un complesso di effetti. Tra questi, assume
qui un particolare rilievo il fatto che, proprio per effetto della
cessione, il cessionario può trovarsi ad essere titolare di alcuni dei
requisiti già posseduti dal cedente. Sul piano civilistico, infatti, la
titolarità di determinati requisiti segue quella dell’azienda (complesso
dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa,
secondo il citato art. 2555 c.c.). Ciò non significa, tuttavia, che
un requisito possa essere considerato alla stregua di un bene
organizzabile insieme ad altri ai fini della produzione. Sempre sul piano
civilistico, infatti, la titolarità di un requisito si consegue in quanto
si sia titolare di un impresa dotata di determinate caratteristiche e, di
conseguenza, la titolarità di un requisito non può essere oggetto di
alienazione. Il suo trasferimento avrà luogo automaticamente - salva la
normativa in materia di lavori pubblici - se ed in quanto verrà
trasferita la titolarità di quel complesso di beni che ne costituisce il
presupposto. Il
tema dei requisiti di un’impresa è di decisiva importanza per
l’esecuzione di lavori pubblici. In questo settore, infatti, l’idoneità
di un’impresa ad eseguirli è regolata dalla puntuale disciplina dettata
dal DPR n. 34/2000. L’ordinamento prevede che organismi di diritto
privato (SOA), autorizzati ad operare dall’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici e sottoposti alla vigilanza dell’Autorità stessa (art.
14 d.p.r. n. 34/2000) attestino l’esistenza nelle imprese che
intendono operare nel settore dei lavori pubblici di particolari requisiti. Le
circostanze che formano oggetto della verifica sono, tra altre, la
sussistenza di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
desunti da alcuni elementi stabiliti dalla legge, tra i quali, ai fini che
qui interessano, assumono rilievo: a)
l’esperienza acquisita in lavori di determinato tipo ed
importo eseguiti nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA (articolo 22,
comma 1, del DPR. n. 34/2000), dimostrata mediante certificati di
esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti; b)
la dotazione di determinate e quantificate risorse, che la
legge individua come indici di adeguata capacità (referenze
bancarie, cifra d’affari in lavori, attrezzature, direzione tecnica,
organico medio annuo). Come
esito positivo della verifica della sussistenza di tali circostanze e
della misura in cui ciascuna di esse ricorre, la SOA rilascia
all’impresa sottoposta a verifica attestazioni di qualificazione
differenziate per categorie di lavori e per importo (articolo
3 e articoli 15-28 del DPR n. 34/2000), che costituiscono mezzo di
prova necessario e sufficiente nei confronti delle stazioni
appaltanti, nel senso che queste ultime devono limitarsi a richiedere
l’attestazione e a verificare che sia stata rilasciata da non più di
tre anni (articolo 15, comma 5, del
DPR n. 34/2000), senza poter procedere ad ulteriori riscontri circa la
sussistenza dei prescritti requisiti in capo all’impresa che ha
presentato l’attestazione (salvo
quanto è disposto per i lavori di importo superiore a € 20.658.276). L’attestazione
di qualificazione che una SOA abbia rilasciato ad un’impresa, come si è
visto, ha un’efficacia limitata nel tempo a tre anni, durante i quali la
SOA che ha rilasciato l’attestazione non compie ulteriori verifiche
circa la permanenza dei requisiti di ordine speciale in capo all’impresa
alla quale l’attestazione è stata rilasciata. Se durante il periodo di
efficacia dell’attestazione intervengono modifiche oggettive che
incidono sulla sussistenza dei predetti requisiti, quindi, tale
circostanza non rileva ai fini della partecipazione alle gare e
dell’esecuzione dei lavori. Assumono
invece rilevanza le modificazioni soggettive che intervengano durante il
periodo di efficacia, se riguardano un’impresa impegnata
nell’esecuzione di un contratto di appalto. È il caso, ad esempio,
delle operazioni di fusione, di scissione, di trasferimento
dell’azienda o di un ramo di questa. Si tratta di operazioni i cui
effetti sono regolati, come si è osservato, dalle norme del codice civile
(articolo 2558), che prevedono a favore del contraente di un
contratto di appalto ceduto la facoltà di recedere dal contratto stesso
ma in presenza di una giusta causa. Diversa
è la posizione del contraente ceduto che sia committente di un lavoro
pubblico, in ragione della sua natura giuridica o del ruolo che svolge,
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Fermo restando che
nel settore dei lavori pubblici il soggetto aggiudicatario non può cedere
il contratto (articolo 18,
comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55), la successione nella
posizione dell’aggiudicatario è consentita, in linea di principio, se
è effetto di operazioni di fusione, di scissione, di trasformazione
societaria o anche di cessione di azienda o di un ramo di questa. L’efficacia
della novazione soggettiva dell’aggiudicatario nei confronti del
committente è tuttavia subordinata, in primo luogo, alla comunicazione
alla stazione appaltante della intervenuta modifica soggettiva
dell’aggiudicatario (articolo 1
del DPCM 11 maggio 1991, n. 187) con la indicazione anche dei
requisiti posseduti dal nuovo soggetto (articolo
35, comma 1, legge 109/94 e s. m.) ed, in secondo luogo, alla non
opposizione della stazione appaltante, da esprimersi nel termine massimo
di sessanta giorni dalla data della comunicazione, al subentro del nuovo
soggetto (articolo 35, comma. 2,
legge 109/94 e s. m.), in quanto questi risulti privo dei requisiti
prescritti dalla normativa speciale (articolo
10-sexies legge 31 maggio
1965, n. 575). La
seconda delle due circostanze non pone alcun problema. Va invece esaminata
la prima disposizione secondo la quale il nuovo
soggetto deve documentare i propri requisiti. La disposizione va
peraltro letta unitamente alla disposizione dell’ordinamento (articolo
15, comma 9, del DPR n. 34/2000) che dispone, in caso di fusione o di
altra operazione che comporti il trasferimento di una azienda o di un suo
ramo, che il nuovo soggetto ha la facoltà di avvalersi per la
qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno
dato origine. In particolare, merita attenzione l’espressione può
avvalersi contenuta nella disposizione, che sta chiaramente ad
indicare come al nuovo soggetto
sia riconosciuta la facoltà di
avvalersi o anche, se del caso, di
non avvalersi dei requisiti già spettanti al cedente. La
titolarità dei requisiti non è, quindi, un fatto automatico in quanto si
trasmette al cessionario soltanto se questo sia a ciò interessato.
Occorre, però, domandarsi se è sufficiente, affinché la trasmissione
abbia luogo, la sola manifestazione di volontà del cessionario di
avvalersi dei requisiti del cedente. La risposta non può essere positiva
in quanto le nuove disposizioni stabiliscono che la disamina della
documentazione volta a verificare la sussistenza dei requisiti degli
esecutori dei lavori pubblici spetta, fatto salvo il periodo transitorio (1
gennaio 2000 – 31 dicembre 2001), esclusivamente agli organismi di
attestazione autorizzati a svolgere tale attività dall’Autorità. Occorre,
però, stabilire come si debba procedere nel caso che la modifica
dell’aggiudicatario avvenga nel periodo di vigenza del nuovo sistema ma
l’appalto è stato indetto e aggiudicato prima dell’entrata in vigore
del nuovo sistema di qualificazione. Va stabilito se è possibile in
questo particolare caso che la verifica del possesso dei requisiti sia
effettuata direttamente dalla stazione appaltante sulla base delle regole
previgenti oppure se la dimostrazione debba avvenire comunque mediante
presentazione dell’attestazione rilasciata da una SOA. La risposta non
può essere positiva in quanto come prima osservato a partire dal 1
gennaio 2002 condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione
alle gare e la esecuzione dei lavori è il possesso dell’attestazione di
qualificazione. Va
osservato, sulla base delle suddette disposizioni, che il rilascio
dell’attestazione di qualificazione ad un cessionario è subordinata
alla verifica a cura della SOA incaricata dal cessionario di rilasciargli
la suddetta attestazione di qualificazione della sussistenza di alcune
circostanze. Una
prima circostanza da verificare è quella che si sia perfezionato il
contratto mediante il quale è stato trasferito quel complesso di beni
organizzati (azienda o ramo di
questa) la cui titolarità implica il possesso dei requisiti dei quali
il nuovo soggetto intende avvalersi. Il semplice fatto che il contratto
sia stato stipulato non è tuttavia di per sé sufficiente a conferire al
nuovo soggetto la titolarità dei requisiti di cui si tratta. Occorre
infatti che mediante quel contratto i contraenti abbiano effettivamente
proceduto ad un trasferimento di azienda o di un ramo di essa,
circostanza che sussiste se il cedente ha trasferito in
toto tutta la propria organizzazione o una sotto-organizzazione
e non singole sue parti e se, per effetto di tale trasferimento, ne sia
rimasto privo. Non si avrebbe infatti un trasferimento di azienda se, ad
esempio, i contraenti avessero inteso cedere uno o più contratti di
appalto in corso di esecuzione o anche determinate attrezzature o altre
risorse già facenti capo all’azienda ceduta. Va
considerato, in particolare, a riguardo che l’espressione «trasferimento
di ramo d’azienda relativo al settore lavori pubblici» implica seri
dubbi interpretativi circa l’effettiva volontà delle parti, tanto che
per ricostruirla si possono soltanto formulare ipotesi. Una prima ipotesi
è che all’azienda ceduta facessero capo più attività, tra le quali
quella delle costruzioni, e che le parti abbiano inteso cedere tutto
quanto occorre a svolgere questa attività. Se così è, l’espressione
«trasferimento di ramo d’azienda relativo al settore lavori pubblici»
è impropria e la SOA incaricata dal cessionario di rilasciargli la
qualificazione incontrerà difficoltà nell’accertare la sussistenza di
quelle circostanze in presenza delle quali il cessionario «può avvalersi»
della qualificazione già spettante al cedente. A questo scopo sarebbe
stato invece necessario che il contratto avesse avuto ad oggetto il
trasferimento del «ramo di azienda relativo alle costruzioni», che
evidentemente riguarda tutta l’attività costruttiva, a nulla rilevando
che venga svolta su incarico di soggetti pubblici o privati, dal momento
che alla qualificazione oggettiva dei lavori è indifferente la natura
giuridica del committente. Dal punto di vista della produzione, infatti,
realizzare una scuola per incarico di un soggetto pubblico non è cosa
diversa dal realizzare un edificio di abitazione per incarico di un
soggetto privato, essendo identiche le prestazioni richieste ed essendo
necessario in entrambi i casi disporre di un uguale «complesso di beni»,
inteso come combinazione di risorse materiali e umane, in particolare
tecniche. Un’altra
possibile ipotesi e che l’oggetto del trasferimento sia la parte (ramo)
di un’azienda finalizzata esclusivamente all’attività di costruzioni,
il cui titolare abbia voluto trasferire un sotto-settore produttivo
caratterizzato esclusivamente o in larghissima prevalenza dalla
committenza pubblica. Anche in questo caso, l’espressione «trasferimento
di ramo d’azienda relativo al settore lavori pubblici» risulta
impropria e la SOA incaricata dal cessionario di rilasciargli la
qualificazione dovrà affrontare difficoltà ancora maggiori che nel primo
caso. In
ogni caso per aversi un effettivo trasferimento di ramo di azienda,
dunque, dall’azienda originaria dovrà essere stata enucleata quella
sotto-organizzazione che, pur costituendone una parte, abbia una
composizione, un’organicità, una qualità ed un’efficienza tali da
poterla rendere, anche in tale sua nuova configurazione, un «complesso
dei beni organizzati … per l’esercizio dell’impresa», di cui alla
norma del codice civile. Occorre quindi accertare ciò che le parti hanno
effettivamente ceduto e ciò che il cedente ha trattenuto per sé, per
arrivare a stabilire, di conseguenza, quali siano i requisiti dei quali il
cessionario possa avvalersi e quali altri spettino tuttora al cedente. Alla
SOA incaricata di rilasciare l’attestazione al cessionario del ramo di
un’azienda deve, pertanto, competere anche provvedere affinché sia di
conseguenza modificata l’attestazione a suo tempo rilasciata al cedente,
per adeguarla alla mutata situazione. Se così non fosse, infatti, si
verificherebbe una situazione assurda, in cui un’unica organizzazione
aziendale conferirebbe la titolarità dei requisiti di legge a due
distinti soggetti: il suo «vecchio» e il suo «nuovo» titolare. Alle
stesse conclusioni si perviene peraltro anche in applicazione del
principio secondo il quale, al fine di documentare l’esperienza
acquisita dall’impresa, il certificato di aver eseguito un determinato
lavoro può essere utilizzato una sola volta seppure per categorie diverse
ma in misura tale che la somma degli importi riferiti a ciascuna categoria
non superi l’importo totale del lavoro al quale il certificato si
riferisce. Tale principio, sotteso a tutta la disciplina della
qualificazione, è stato chiarito dall’Autorità con il Comunicato del 6
luglio 2001, inviato a tutte le SOA. Quanto al soggetto che, avendo ceduto l’azienda o un suo ramo, non sia più qualificato per operare nel settore dei lavori pubblici o sia qualificato per categorie diverse da quelle originarie, cioè per categorie residuali dopo la cessione, qualora voglia nuovamente qualificarsi vi potrà procedere ma soltanto sulla base di requisiti da esso acquisiti successivamente alla cessione o sulla base di certificati di lavori eseguiti da altre imprese di cui sia stato responsabile uno dei propri direttori tecnici (articolo 18, comma 14, del DPR 34/2000). Da
ultimo, per tornare alla fattispecie in ordine alla quale è stato
sollevato il quesito dal consorzio ASI della Sardegna, si rileva che,
essendo l’atto di trasferimento di azienda stato stipulato il 21
dicembre 2001, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuto trasferimento, entro il quale il cessionario deve
documentare i propri requisiti, scade certamente dopo il 1° gennaio 2002,
data di entrata in funzione a regime del sistema unico di
qualificazione disposto dal DPR n. 34/2000. Ne consegue che nei confronti
della stazione appaltante la documentazione dei requisiti deve essere
presentata con le modalità disposte dallo stesso provvedimento, cioè
mediante attestazione rilasciata da una SOA autorizzata. Quanto al quesito relativo ai criteri e alle procedure da seguire per rilascio della attestazione di qualificazione ad una impresa sulla base di un contratto di affitto di azienda o di un ramo di azienda, va osservato che poiché non è possibile impiegare più volte i requisiti, come prima è stato precisato, è necessario accertare che il contratto di affitto sia annotato ai sensi del codice civile (articolo 2556, comma 2) alla camera di commercio e riportato nel relativo certificato, in modo di rendere impossibile una duplicazione di contratti di affitto ed, inoltre, occorre accertare che il soggetto proprietario dell’azienda non sia a sua volta qualificato ed in caso positivo occorre che tale qualificazione sia ritirata o ridotta con le stesse procedure previste nel caso di cessione, fusione di azienda o di un ramo di azienda. ******************* Al fine di garantire i principi di uniformità di comportamento e di libera concorrenza fra gli operatori, l’Autorità tenuto conto delle considerazioni in diritto svolte dispone che le SOA, per il rilascio dell’attestazione di qualificazione ad una impresa che intende essere qualificata utilizzando i requisiti di una azienda o di un ramo di azienda da essa acquisito debbano seguire i seguenti criteri e le seguenti procedure: a)
l’attestazione di qualificazione deve essere rilasciata al
cessionario soltanto se risulta dagli atti che vi sia stata una effettiva
cessione di un complesso di beni organizzati qualificabili come
ramo di azienda e dei connessi requisiti che hanno consentito la
eventuale precedente qualificazione; b)
l’attestazione di qualificazione deve essere rilasciata al
cessionario sulla base anche del ramo di azienda acquisito ma soltanto
dopo che sia stata revocata o ridimensionata
l’attestazione al suo tempo rilasciata al cedente attraverso il rilascio
di una nuova attestazione che tenga conto soltanto dei requisiti non
ceduti; c)
il rilascio di una nuova o di una prima attestazione di
qualificazione ad una impresa che ha ceduto l’azienda o un ramo di
azienda può essere effettuata soltanto sulla base del possesso di
requisiti diversi da quelli che hanno consentito il rilascio
dell’attestazione all’impresa cessionaria; d)
la cessione di una azienda o di un ramo di azienda
comporta il trasferimento degli eventuali contratti stipulati con
riferimento alla attestazione di qualificazione posseduta dall’impresa
cedente con l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 35,
commi 1, 2 e della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni; e)
la SOA che stipula un contratto con una impresa la cui idoneità
deriva in tutto o in parte dall’acquisto di una azienda o di un
suo ramo ne informa senza indugio l’Autorità trasmettendo, oltre
alla prescritta comunicazione in ordine al contratto da essa stipulato con
il cessionario, anche copia del contratto fra impresa cedente e impresa
cessionaria; f)
qualora la SOA incaricata dal cessionario a rilasciare
l’attestazione di qualificazione sia le stessa che a suo tempo aveva
rilasciato l’attestazione di qualificazione all’impresa cedente, deve
procedere alla modifica, secondo quanto previsto alla precedente lettera
b), o al ritiro di questa attestazione prima di rilasciare quella
spettante al cessionario; g)
qualora la SOA incaricata dal cessionario di rilasciare
l’attestazione di qualificazione sia diversa da quella che aveva
rilasciato l’attestazione di qualificazione al cedente, deve, prima di
rilasciare l’attestazione al cessionario, procedere alla verifica
dell’avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto alla precedente
lettera b), o revoca della attestazione rilasciata al cedente ed a questo
scopo deve mettersi in contatto tramite l’Autorità con l’altra SOA.
Il Relatore
Il Presidente Depositato
presso la Segreteria del Consiglio in data
Il
Segretario
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