Gare d'appalto Annunci Normative Attrezzature usate Aziende consigliate I nostri servizi
Sentenze I Prezziari LLPP Tutto sulle Soa I Software forum e quesiti Download

Articolo fornito dal Commercialista Telematico

E' NATA L'I.RE.S.!

 

Il D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 (pubblicato in G.U. 16/12/2003 n. 291) ha introdotto - a far data dall'1 gennaio 2004 - la nuova imposta sui redditi delle società, che prende il posto della vecchia I.R.PE.G..

 

In linea generale le disposizioni dell'IRES sono le stesse dell'IRPEG ma ovviamente sono state introdotte una serie di novità, alcune delle quali particolarmente rilevanti.

 

Le piu' significative possono essere:

 

- l'aliquota dell'imposta scende (dal 34% irpeg del 2003) al 33% dall'1/1/2004;

 

- viene completamente abolito il credito d'imposta sui dividendi e viene modificato il sistema di calcolo dell'imponibile fiscale dei dividendi stessi;

 

- viene abolita l'agevolazione D.I.T. (Dual Imcome Tax) che permetteva una riduzione d'imposta al ricorrere di determinate condizioni;

 

- viene introdotta la "THIN CAPITALIZATION", un sistema che tende ad evitare la sottocapitalizzazione delle imprese;

 

- viene introdotta la cosiddetta "PARTECIPATION EXEMPTION" che consiste nel rendere NON TASSABILI le plusvalenze - se ricorrono determinate situazioni - in caso di vendita di partecipazioni societarie; nelle stesse situazioni non sono piu' deducibili le minusvalenze;

 

- viene introdotta la TASSAZIONE PER TRASPARENZA che consiste nell'attribuire il reddito derivante dalla partecipazione in società di capitali (i dividendi) indipendentemente dalla effettiva distribuzione, così come già avviene per le società di persone nei confronti dei soci;

 

- i gruppi societari possono optare per un regime di consolidamento nazionale, quindi una tassazione per "gruppo di società"; il consolidamento può avvenire anche a livello di "gruppo mondiale di società";

 

- viene estesa anche alle "società collegate" la disciplina delle società controllate estere;

 

- la fusione tra più società è neutrale: non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e/o minusvalenze;

 

- collegata alla normativa sull'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze è stata introdotta quella sul pro-rata patrimoniale: visto che le plusvalenze saranno esenti da imposta non si vuole la detrazione degli interessi passivi inerenti quella partecipazione: La legge dice che nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle partecipazioni esenti eccede quello del patrimonio netto contabile, gli interessi passivi sono indeducibili per la parte corrispondente al rapporto tra tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali.

 

gennaio 2004

 

 

   

 

[ home page ] - [ i nostri servizi ] - [ Annunci ] - [ Gare d'appalto ] - [ Normative ] - [ quesiti ] - 
[ ricerche di mercato ] - [ Download ] - [ forum ] - [ compravendita ] - [ links] - [ Fiere ] - [ cessioni ] - [ email ]