E'
NATA L'I.RE.S.!
Il D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344
(pubblicato in G.U. 16/12/2003 n. 291) ha introdotto - a far
data dall'1 gennaio 2004 - la nuova imposta sui redditi delle
società, che prende il posto della vecchia I.R.PE.G..
In linea generale le disposizioni dell'IRES
sono le stesse dell'IRPEG ma ovviamente sono state introdotte
una serie di novità, alcune delle quali particolarmente
rilevanti.
Le piu' significative possono essere:
- l'aliquota dell'imposta scende (dal 34%
irpeg del 2003) al 33% dall'1/1/2004;
- viene completamente abolito il credito
d'imposta sui dividendi e viene modificato il sistema di calcolo
dell'imponibile fiscale dei dividendi stessi;
- viene abolita l'agevolazione D.I.T. (Dual
Imcome Tax) che permetteva una riduzione d'imposta al ricorrere
di determinate condizioni;
- viene introdotta la "THIN
CAPITALIZATION", un sistema che tende ad evitare la
sottocapitalizzazione delle imprese;
- viene introdotta la cosiddetta "PARTECIPATION
EXEMPTION" che consiste nel rendere NON TASSABILI le
plusvalenze - se ricorrono determinate situazioni - in caso di
vendita di partecipazioni societarie; nelle stesse situazioni
non sono piu' deducibili le minusvalenze;
- viene introdotta la TASSAZIONE PER
TRASPARENZA che consiste nell'attribuire il reddito derivante
dalla partecipazione in società di capitali (i dividendi)
indipendentemente dalla effettiva distribuzione, così come già
avviene per le società di persone nei confronti dei soci;
- i gruppi societari possono optare per un
regime di consolidamento nazionale, quindi una tassazione
per "gruppo di società"; il consolidamento può
avvenire anche a livello di "gruppo mondiale di
società";
- viene estesa anche alle "società
collegate" la disciplina delle società controllate estere;
- la fusione tra più società è neutrale:
non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e/o
minusvalenze;
- collegata alla normativa sull'esenzione
dalla tassazione delle plusvalenze è stata introdotta quella
sul pro-rata patrimoniale: visto che le plusvalenze saranno
esenti da imposta non si vuole la detrazione degli interessi
passivi inerenti quella partecipazione: La legge dice che nel
caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro
delle partecipazioni esenti eccede quello del patrimonio netto
contabile, gli interessi passivi sono indeducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra tale eccedenza ed il totale
dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto
contabile e dei debiti commerciali.
gennaio 2004
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