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Articolo fornito dal Commercialista Telematico

MISURATORI FISCALI: LE NUOVE NORME

 

Premessa.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003, ha introdotto nuove norme per l’individuazione dei requisiti dei misuratori fiscali e delle procedure di valutazione di conformità, nonchè per gli adempimenti connessi al loro uso.

La nuova disciplina della procedura di verifica periodica è entrata in vigore il 23 ottobre 2003.

Le modifiche introdotte dal suddetto provvedimento ridefiniscono le modalità di effettuazione dei controlli.

Competente alla vigilanza sulla corretta applicazione della normativa in questione è l’Agenzia delle Entrate, anche a mezzo dei suoi uffici periferici, in concorso con gli altri organi istituzionali.

 

I soggetti abilitati ai controlli.

La verifica di conformità può essere effettuata esclusivamente da:

- un laboratorio abilitato;

- il fabbricante, munito di abilitazione per lo specifico modello;

- un laboratorio del fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello e che sia menzionato nel provvedimento di abilitazione del fabbricante.

 

Requisiti e procedura per l’abilitazione.

I laboratori devono richiedere l’abilitazione tramite istanza diretta alla Direzione centrale amministrativa dell’Agenzia delle Entrate, che emette il provvedimento di abilitazione previo accertamento dei requisiti dell’istante. Nel provvedimento sono stati espressamente individuati i requisiti necessari, finalizzati a garantire la competenza tecnica e la correttezza dei richiedenti.

Sul piano etico occorrerà assicurare:

- il rispetto del segreto professionale;

- l’indipendenza da rapporti societari con l’utente;

- l’indipendenza operativa del direttore responsabile del laboratorio, se questo fa parte di un’organizzazione più ampia avente un interesse diretto nella fabbricazione o vendita degli apparecchi.

Sul piano tecnico-operativo, occorrerà invece che :

- il laboratorio sia certificato da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario per il sistema qualità;

- i tecnici siano in possesso di specifici diplomi;

- il laboratorio sia dotato del personale e degli strumenti necessari. 

Nell’istanza devono essere indicate le generalità del richiedente, e garantito l’impegno al rispetto dei requisiti ; devono altresì essere descritti i sigilli identificativi attribuiti ai tecnici incaricati del controllo e le targhette di verificazione.

Ogni variazione dei dati relativi ai soggetti abilitati deve essere comunicata, entro trenta giorni ed in via telematica, alla Direzione centrale  amministrativa che curerà l’aggiornamento di un elenco di soggetti abilitati, consultabile anch’esso in via telematica e nel quale sono inseriti:

- i produttori abilitati ad eseguire direttamente i controlli, le caratteristiche dei sigilli identificativi dei tecnici e gli eventuali laboratori esterni che possono eseguire il controllo in nome e per conto del produttore utilizzando lo stesso sigillo;

- i laboratori di verificazione con i relativi responsabili, gli estremi dei provvedimenti di abilitazione, i dati identificativi dei tecnici ed i disegni dei relativi sigilli;

- i centri di assistenza che possono continuare ad operare nella fase transitoria. Al riguardo, si segnala che i centri di assistenza che alla data del 28 febbraio 2003 risultavano autorizzati ad eseguire gli interventi possono, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, continuare ad operare nei centottanta giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento.

L’Agenzia delle Entrate ha poi esteso la possibilità di eseguire interventi annuali anche ai centrei autorizzati entro lo scorso 23 settembre.

 

Sospensione o revoca dell’abilitazione

Nel caso in cui il laboratorio perda uno o più dei requisiti prescritti ovvero compia gravi irregolarità o difformità procedurali nell’esecuzione della verifica periodica, viene emesso un provvedimento di revoca o sospensione dalla Direzione centrale amministrativa dell’Agenzia delle Entrate, che viene inserito in un apposito elenco e contro cui è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Tar competente.

 

Le verifiche : modalità e termini.

Una importante novità sta nello spostamento dell’obbligo di revisione, il cui onere non viene più posto a carico del costruttore ma dell’utente.

Le operazioni di verifica consistono nel controllo dell’integrità del sigillo fiscale di cui essi sono muniti, nonchè nel controllo della permanenza della conformità fiscale del verificatore. Le operazioni di verifica posso indifferentemente essere svolte sia nel luogo ove è installato il misuratore, sia nelle sedi ove sono ubicati i laboratori dei fabbricanti abilitati, e devono avvenire entro 48 ore dalla richiesta dell’utente.

Riguardo alla prima verifica, occorre distinguere tra vecchi e nuovi apparecchi.

Per i nuovi, essa avverrà per la prima volta contestualmente al controllo di conformità ovvero all’atto di messa in servizio dell’apparecchio da parte del laboratorio.

Per quelli già in uso al 23 ottobre, invece, la verifica dovrà essere effettuata per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

I misuratori fiscali vengono sottoposti ad una verifica annuale, su richiesta ed a spese dell’utente, dai soggetti abilitati succitati, per accertare la regolarità del sigillo e la permanenza della conformità fiscale dell’apparecchio.

Al termine della verifica annuale, se positiva, il tecnico incaricato del controllo deve apporre una targhetta autoadesiva, recante la data di scadenza della verifica.

In caso di esito negativo, invece, verrà apposta sull’apparecchio una targhetta attestante l’inutilizzabilità e poi consegnata all’utente una comunicazione contenente la descrizione delle irregolarità riscontrate. Avverso tale comunicazione è possibile ricorrere entro trenta giorni alla Direzione centrale amministrativa dell’Agenzia delle Entrate.

Per inciso, si evidenzia che le targhette potranno essere applicate sugli apparecchi verificati anche a partire dall’1/1/2004.

I misuratori dichiarati non utilizzabili, se non ripresentati entro quaranta giorni a nuova verifica, vengono sottoposti alla procedura di defiscalizzazione, effettuata da un tecnico abilitato ai sensi dell’art. 7 del D.M. 4 aprile 1990.

Nel caso di misuratori privi di sigillo, il tecnico dovrà redigere una relazione ed allegare  un’autocertificazione dell’utente, in modo che vengano evidenziati i motivi dell’assenza del sigillo e che risulti inequivocabilmente che il misuratore non ha subito alterazioni rispetto al modello regolarmente approvato.

Nel libretto fiscale in dotazione ai misuratori immessi sul mercato, vanno registrate tutte le operazioni compiute nel corso della verificazione e vanno annotate una serie di notizie tra cui:

- la data di richiesta dell’intervento;

- la data di inizio e la sede dell’intervento;

- il numero dell’ultimo scontrino rilasciato e il numero di azzeramento risultante dopo l’intervento;

- i numeri iniziale e finale degli scontrini emessi per prova;

- gli esiti della verifica e gli estremi del tecnico incaricato;

- la data di riconsegna dell’apparecchio, se la verifica è stata effettuata nel laboratorio.

 

Obblighi degli utenti

Gli utenti, oltre al rispetto delle altre norme vigenti in materia, hanno i seguenti obblighi:

- non possono impiegare, né detenere, nel luogo di vendita diretta al pubblico misuratori non sottoposti a verifica entro il termine prescritto, privi di sigillo fiscale o di targhetta di verificazione fiscale dichiarati inagibili;

- rispondono del corretto funzionamento degli strumenti, conservando ogni documento utile;

- mantengono l’integrità dell’etichetta di verificazione periodica e del sigillo fiscale, tranne nel caso di riparazione;

- non utilizzano strumenti difformi, difettosi o inaffidabili ai sensi delle norme vigenti in materia di misuratori fiscali.

 

Sanzioni

L’omessa installazione del misuratore fiscale è punita con la sanzione da € 1.032 a 4.131, nonchè con la sanzione accessoria  della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati, per un periodo che va da 15 giorni a due mesi e da due a sei mesi in caso di recidiva.

La mancata tempestiva richiesta d’intervento per la manutenzione del misuratore è invece punita con la sanzione da € 258 a 2.065, semprechè non vi siano omesse annotazioni nell’apposito registro sostitutivo del misuratore non funzionante ; qualora infatti sia stata omessa la registrazione dei corrispettivi è applicabile la sanzione pari a una volta l’imposta.

 

gennaio 2004

 

 

Danilo Sciuto

dottore commercialista in Catania

sciuto@commercialistatelematico.com

 

   

 

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