MISURATORI
FISCALI: LE NUOVE NORME
Premessa.
Il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003, ha
introdotto nuove norme per l’individuazione dei requisiti dei
misuratori fiscali e delle procedure di valutazione di conformità,
nonchè per gli adempimenti connessi al loro uso.
La
nuova disciplina della procedura di verifica periodica è
entrata in vigore il 23 ottobre 2003.
Le
modifiche introdotte dal suddetto provvedimento ridefiniscono le
modalità di effettuazione dei controlli.
Competente
alla vigilanza sulla corretta applicazione della normativa in
questione è l’Agenzia delle Entrate, anche a mezzo dei suoi
uffici periferici, in concorso con gli altri organi
istituzionali.
I soggetti abilitati ai controlli.
La
verifica di conformità può essere effettuata esclusivamente
da:
-
un laboratorio abilitato;
-
il fabbricante, munito di abilitazione per lo specifico modello;
-
un laboratorio del fabbricante abilitato che sia titolare del
provvedimento di approvazione del relativo modello e che sia
menzionato nel provvedimento di abilitazione del fabbricante.
Requisiti e procedura per l’abilitazione.
I
laboratori devono richiedere l’abilitazione tramite istanza
diretta alla Direzione centrale amministrativa dell’Agenzia
delle Entrate, che emette il provvedimento di abilitazione
previo accertamento dei requisiti dell’istante. Nel
provvedimento sono stati espressamente individuati i requisiti
necessari, finalizzati a garantire la competenza tecnica e la
correttezza dei richiedenti.
Sul
piano etico occorrerà assicurare:
-
il rispetto del segreto professionale;
-
l’indipendenza da rapporti societari con l’utente;
-
l’indipendenza operativa del direttore responsabile del
laboratorio, se questo fa parte di un’organizzazione più
ampia avente un interesse diretto nella fabbricazione o vendita
degli apparecchi.
Sul
piano tecnico-operativo, occorrerà invece che :
-
il laboratorio sia certificato da un organismo accreditato a
livello nazionale o comunitario per il sistema qualità;
-
i tecnici siano in possesso di specifici diplomi;
-
il laboratorio sia dotato del personale e degli strumenti
necessari.
Nell’istanza
devono essere indicate le generalità del richiedente, e
garantito l’impegno al rispetto dei requisiti ; devono altresì
essere descritti i sigilli identificativi attribuiti ai tecnici
incaricati del controllo e le targhette di verificazione.
Ogni
variazione dei dati relativi ai soggetti abilitati deve essere
comunicata, entro trenta giorni ed in via telematica, alla
Direzione centrale amministrativa
che curerà l’aggiornamento di un elenco di soggetti
abilitati, consultabile anch’esso in via telematica e nel
quale sono inseriti:
-
i produttori abilitati ad eseguire direttamente i controlli, le
caratteristiche dei sigilli identificativi dei tecnici e gli
eventuali laboratori esterni che possono eseguire il controllo
in nome e per conto del produttore utilizzando lo stesso
sigillo;
-
i laboratori di verificazione con i relativi responsabili, gli
estremi dei provvedimenti di abilitazione, i dati identificativi
dei tecnici ed i disegni dei relativi sigilli;
-
i centri di assistenza che possono continuare ad operare nella
fase transitoria. Al riguardo, si segnala che i centri di
assistenza che alla data del 28 febbraio 2003 risultavano
autorizzati ad eseguire gli interventi possono, previa
comunicazione all’Agenzia delle Entrate, continuare ad operare
nei centottanta giorni successivi all’entrata in vigore del
provvedimento.
L’Agenzia
delle Entrate ha poi esteso la possibilità di eseguire
interventi annuali anche ai centrei autorizzati entro lo scorso
23 settembre.
Sospensione o revoca dell’abilitazione
Nel caso in cui il laboratorio perda uno
o più dei requisiti prescritti ovvero compia gravi irregolarità
o difformità procedurali nell’esecuzione della verifica
periodica, viene emesso un provvedimento di revoca o sospensione
dalla Direzione centrale amministrativa dell’Agenzia delle
Entrate, che viene inserito in un apposito elenco e contro cui
è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Tar competente.
Le verifiche : modalità e termini.
Una
importante novità sta nello spostamento dell’obbligo di
revisione, il cui onere non viene più posto a carico del
costruttore ma dell’utente.
Le
operazioni di verifica consistono nel controllo dell’integrità
del sigillo fiscale di cui essi sono muniti, nonchè nel
controllo della permanenza della conformità fiscale del
verificatore. Le operazioni di verifica posso indifferentemente
essere svolte sia nel luogo ove è installato il misuratore, sia
nelle sedi ove sono ubicati i laboratori dei fabbricanti
abilitati, e devono avvenire entro 48 ore dalla richiesta
dell’utente.
Riguardo
alla prima verifica, occorre distinguere tra vecchi e nuovi
apparecchi.
Per
i nuovi, essa avverrà per la prima volta contestualmente al
controllo di conformità ovvero all’atto di messa in servizio
dell’apparecchio da parte del laboratorio.
Per
quelli già in uso al 23 ottobre, invece, la verifica dovrà
essere effettuata per la prima volta entro un anno dalla data di
entrata in vigore del provvedimento.
I
misuratori fiscali vengono sottoposti ad una verifica annuale,
su richiesta ed a spese dell’utente, dai soggetti abilitati
succitati, per accertare la regolarità del sigillo e la
permanenza della conformità fiscale dell’apparecchio.
Al
termine della verifica annuale, se positiva, il tecnico
incaricato del controllo deve apporre una targhetta autoadesiva,
recante la data di scadenza della verifica.
In
caso di esito negativo, invece, verrà apposta
sull’apparecchio una targhetta attestante l’inutilizzabilità
e poi consegnata all’utente una comunicazione contenente la
descrizione delle irregolarità riscontrate. Avverso tale
comunicazione è possibile ricorrere entro trenta giorni alla
Direzione centrale amministrativa dell’Agenzia delle Entrate.
Per
inciso, si evidenzia che le targhette potranno essere applicate
sugli apparecchi verificati anche a partire dall’1/1/2004.
I misuratori dichiarati non
utilizzabili, se non ripresentati entro quaranta giorni a nuova
verifica, vengono sottoposti alla procedura di defiscalizzazione,
effettuata da un tecnico abilitato ai sensi dell’art. 7 del
D.M. 4 aprile 1990.
Nel
caso di misuratori privi di sigillo, il tecnico dovrà redigere
una relazione ed allegare un’autocertificazione
dell’utente, in modo che vengano evidenziati i motivi
dell’assenza del sigillo e che risulti inequivocabilmente che
il misuratore non ha subito alterazioni rispetto al modello
regolarmente approvato.
Nel
libretto fiscale in dotazione ai misuratori immessi sul mercato,
vanno registrate tutte le operazioni compiute nel corso della
verificazione e vanno annotate una serie di notizie tra cui:
-
la data di richiesta dell’intervento;
-
la data di inizio e la sede dell’intervento;
-
il numero dell’ultimo scontrino rilasciato e il numero di
azzeramento risultante dopo l’intervento;
-
i numeri iniziale e finale degli scontrini emessi per prova;
-
gli esiti della verifica e gli estremi del tecnico incaricato;
-
la data di riconsegna dell’apparecchio, se la verifica è
stata effettuata nel laboratorio.
Obblighi degli utenti
Gli
utenti, oltre al rispetto delle altre norme vigenti in materia,
hanno i seguenti obblighi:
-
non possono impiegare, né detenere, nel luogo di vendita
diretta al pubblico misuratori non sottoposti a verifica entro
il termine prescritto, privi di sigillo fiscale o di targhetta
di verificazione fiscale dichiarati inagibili;
-
rispondono del corretto funzionamento degli strumenti,
conservando ogni documento utile;
-
mantengono l’integrità dell’etichetta di verificazione
periodica e del sigillo fiscale, tranne nel caso di riparazione;
-
non utilizzano strumenti difformi, difettosi o inaffidabili ai
sensi delle norme vigenti in materia di misuratori fiscali.
Sanzioni
L’omessa
installazione del misuratore fiscale è punita con la sanzione
da € 1.032 a 4.131, nonchè con la sanzione accessoria
della sospensione della licenza o dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati,
per un periodo che va da 15 giorni a due mesi e da due a sei
mesi in caso di recidiva.
La
mancata tempestiva richiesta d’intervento per la manutenzione
del misuratore è invece punita con la sanzione da € 258 a
2.065, semprechè non vi siano omesse annotazioni
nell’apposito registro sostitutivo del misuratore non
funzionante ; qualora infatti sia stata omessa la registrazione
dei corrispettivi è applicabile la sanzione pari a una volta
l’imposta.
gennaio 2004
Danilo
Sciuto
dottore
commercialista in Catania
sciuto@commercialistatelematico.com
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