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Articolo fornito dal Commercialista Telematico

RAVVEDIMENTO OPEROSO

IN CASO DI OMESSI VERSAMENTI

 

Il mancato o ritardato versamento dei tributi è disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

Chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta IVA ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Fuori dai casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione del 30% si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

Il contribuente che si accorge di non aver effettuato un versamento nei termini, o lo ha fatto in maniera insufficiente, può "ravvedersi" ossia può adempiere alla mancanza del versamento prima dell'intervento dell'Ufficio, usufruendo così di un sostanziale sconto a livello sanzionatorio.

Il ravvedimento è disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a)    ad un ottavo del minimo (1/8 del 30% = 3,75%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b)    a un quinto del minimo (1/5 del 30% = 6%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Affinché il ravvedimento si formalizzi correttamente è richiesto che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

E' importante ricordare che il meccanismo del ravvedimento operoso non opera per i versamenti dovuti a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di qualsiasi genere siano.

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febbraio 2004

 

   

 

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