RAVVEDIMENTO
OPEROSO
IN
CASO DI OMESSI VERSAMENTI
Il
mancato o ritardato versamento dei tributi è disciplinato
dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.
471.
Chi
non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di
conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla
dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei
versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è
soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo
non versato, anche quando in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore
eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta IVA ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
Fuori
dai casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione del 30% si
applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un
tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
Il
contribuente che si accorge di non aver effettuato un versamento
nei termini, o lo ha fatto in maniera insufficiente, può
"ravvedersi" ossia può adempiere alla mancanza del
versamento prima dell'intervento dell'Ufficio, usufruendo così
di un sostanziale sconto a livello sanzionatorio.
Il
ravvedimento è disciplinato dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
La
sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano
avuto formale conoscenza:
a)
ad un ottavo del minimo (1/8 del 30% = 3,75%) nei casi di
mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b)
a un quinto del minimo (1/5 del 30% = 6%) se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista
dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o
dall'errore.
Affinché
il ravvedimento si formalizzi correttamente è richiesto che il
pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente
alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della
differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno.
E'
importante ricordare che il meccanismo del ravvedimento operoso
non opera per i versamenti dovuti a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali di qualsiasi genere siano.
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febbraio
2004
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